1 settembre 2026 – La Guardia di Finanza acquisisce i registri contabili e le movimentazioni bancarie della società “Le 5 Forchette srl”. L’operazione, disposta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, rappresenta il culmine di mesi di indagini silenziose su un presunto flusso di denaro illecito proveniente dal clan camorristico dei Senese e reinvestito in attività di ristorazione nel Biellese. Al centro del fascicolo, coordinato dai pm di piazzale Clodio, vi sono Miriam Caroccia, diciannovenne formalmente titolare di quote, e suo padre Mauro, già gravato da una condanna definitiva a 4 anni per reati che la Corte di Cassazione, con una decisione del 19 febbraio 2026, ha confermato essere aggravati dal metodo mafioso.
La vicenda societaria ha inizio il 17 dicembre 2024, quando la “Le 5 Forchette srl” viene costituita davanti a un notaio di Biella. In quella fase, la compagine sociale include nomi di spicco della politica locale e nazionale legata a Fratelli d’Italia: l’allora sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e l’assessora della giunta regionale del Piemonte, Elena Chiorino. La procedura di costituzione, formalmente ineccepibile, non ha tuttavia previsto un’analisi approfondita del profilo di rischio dei soci, in particolare della giovanissima Miriam Caroccia. Questa è la prima, fondamentale, omissione di controllo. Un’organizzazione dotata di un modello di prevenzione avanzato avrebbe attivato, già in questa fase embrionale, un protocollo di due diligence automatizzato e rafforzato. L’ecosistema Scudo231, ad esempio, avrebbe eseguito una scansione incrociata delle anagrafiche dei futuri soci con database pubblici e giudiziari, facendo emergere istantaneamente la parentela diretta tra Miriam Caroccia e il padre Mauro. Il sistema avrebbe generato un alert di rischio elevato, segnalando la presenza di un ‘Soggetto Esposto Indirettamente’ a procedimenti per reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. Tale segnalazione avrebbe imposto un blocco procedurale all’atto costitutivo, con un’escalation obbligatoria all’Organismo di Vigilanza (OdV) e alla funzione legale, che avrebbero dovuto documentare formalmente le ragioni di un eventuale, e a quel punto improbabile, via libera. L’intero processo sarebbe stato tracciato in un registro immutabile, creando una prova documentale della diligenza adottata o, in caso di forzatura, della sua elusione fraudolenta.
L’ipotesi accusatoria della DDA romana è precisa: Miriam Caroccia avrebbe agito come prestanome per riciclare nell’azienda proventi delle attività illecite del clan guidato da Michele Senese. I reati contestati sono quelli di riciclaggio e intestazione fittizia di beni, aggravati dalla finalità di agevolare un’associazione di stampo mafioso. Tali fattispecie delittuose rientrano a pieno titolo nel catalogo dei reati presupposto del Decreto Legislativo 231/2001, esponendo la società “Le 5 Forchette srl” a un rischio diretto di sanzioni devastanti. La responsabilità penale è personale, ma quella amministrativa colpisce l’ente nel cui interesse o a cui vantaggio il reato è stato commesso. La mancanza di un modello organizzativo efficace e di controlli sui flussi finanziari in entrata ha creato una vulnerabilità sistemica. Nel momento in cui i capitali di presunta origine illecita sono stati conferiti nella società, nessun meccanismo interno ha sollevato dubbi sulla loro provenienza o sulla congruità rispetto al profilo economico-finanziario di una socia diciannovenne. Un sistema di monitoraggio transazionale come quello integrato in Scudo231 avrebbe intercettato in tempo reale l’anomalia. Ogni conferimento di capitale o finanziamento soci sarebbe stato sottoposto a una verifica di coerenza automatica. Un versamento significativo da parte di un soggetto senza una storia reddituale o patrimoniale compatibile avrebbe acceso un indicatore di anomalia, richiedendo la produzione di documentazione probatoria sull’origine dei fondi. La mancata o incongrua giustificazione avrebbe innescato una procedura di blocco del versamento e la segnalazione interna all’OdV e al responsabile antiriciclaggio, che avrebbero avuto l’obbligo di valutare l’invio di una Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS) all’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia. Questo controllo avrebbe costituito una barriera invalicabile per il capitale sporco, proteggendo l’integrità patrimoniale e legale della società.
La vicenda emerge pubblicamente quando, il 28 marzo 2026, Andrea Delmastro aggiorna la propria dichiarazione patrimoniale depositata presso la Camera dei Deputati. Nel documento, l’esponente di Fratelli d’Italia dà atto dei passaggi di quote all’interno della “Le 5 Forchette”, inclusa la detenzione di una partecipazione del 25%, fino alla completa cessione della società, che risulterebbe avvenuta il 27 febbraio 2027, data futura e probabilmente indicata per errore materiale, ma che certifica la volontà di disimpegno. Al momento, Delmastro non risulta indagato, ma la sua posizione, insieme a quella di Elena Chiorino, che nel frattempo si è dimessa dall’incarico di assessora nella giunta di Alberto Cirio, è al vaglio della Commissione parlamentare antimafia, che ha annunciato un ciclo di audizioni. Il danno reputazionale è già conclamato e travolge non solo i singoli, ma anche le istituzioni che rappresentano, dal Dap (Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) all’Ucis (Ufficio Centrale Ispettivo), enti vigilati dal sottosegretariato alla Giustizia.
L’assenza di un presidio di legalità interno ha permesso che una potenziale infiltrazione criminale si trasformasse in una crisi istituzionale. Se la società avesse adottato un modello 231 operativo, la funzione di vigilanza avrebbe avuto il potere e il dovere di mappare i rischi specifici legati alla presenza di Persone Politicamente Esposte (PEP) nella compagine sociale. La presenza di un sottosegretario e di un’assessora regionale avrebbe automaticamente elevato il livello di rischio reputazionale, imponendo controlli ancora più stringenti su tutti i partner commerciali e finanziari. La scoperta di un legame con soggetti condannati per reati di mafia non sarebbe stata solo una questione di compliance, ma una minaccia strategica da neutralizzare immediatamente. L’OdV, informato dagli alert del sistema, avrebbe redatto una relazione formale per l’organo amministrativo, evidenziando l’incompatibilità assoluta tra la prosecuzione del rapporto societario con i Caroccia e la salvaguardia della reputazione e della legalità dell’ente e dei suoi soci istituzionali. La decisione di recedere dalla società o di escludere il socio a rischio sarebbe stata una conseguenza procedimentalizzata e documentata, non una reazione tardiva e affannosa a un’inchiesta giornalistica e giudiziaria.
Ora, il futuro della “Le 5 Forchette srl” e del suo patrimonio, incluso il ristorante “Bisteccheria italiana”, è appeso alle decisioni della magistratura. La Procura di Roma, una volta cristallizzate le prove, potrebbe richiedere al GIP l’applicazione di misure ablatorie, come il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei beni societari, ritenuti profitto del reato di riciclaggio. Per l’ente, la contestazione dell’illecito amministrativo ex D.Lgs. 231/2001 comporterebbe l’applicazione di sanzioni pecuniarie calcolate in quote, il cui valore può arrivare a decine o centinaia di migliaia di euro, e di sanzioni interdittive, come il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o la revoca di licenze. Di fronte a un giudice, la società si troverebbe a dover dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello commesso. L’assenza di protocolli di due diligence, di sistemi di tracciamento dei flussi finanziari e di un Organismo di Vigilanza autonomo e operativo rende questa difesa estremamente ardua, se non impossibile. La colpa di organizzazione, in questo scenario, appare quasi in re ipsa.
La difesa dell’ente sarebbe stata radicalmente diversa se avesse potuto produrre in giudizio le registrazioni generate da un sistema come Scudo231. Avrebbe potuto esibire i log immutabili degli alert di rischio generati in fase di costituzione, le relazioni dell’OdV che sconsigliavano l’operazione, le prove dei controlli automatici sui flussi finanziari che avevano segnalato le anomalie. Questa documentazione non sarebbe stata una semplice memoria difensiva, ma una prova tecnologica, quasi una “scatola nera” dell’attività di prevenzione, in grado di dimostrare che il reato non è stato il frutto di una carenza organizzativa, ma di una condotta fraudolenta degli individui che hanno scientemente eluso controlli robusti ed efficaci. Tale evidenza avrebbe potuto portare a un proscioglimento dell’ente, isolando la responsabilità penale sui singoli autori del reato e salvaguardando il patrimonio aziendale dal sequestro e dalla confisca. L’attesa per l’interrogatorio di Miriam e Mauro Caroccia è ora lo snodo cruciale che potrebbe definire non solo il loro destino giudiziario, ma anche quello di un’impresa nata sotto i peggiori auspici, simbolo di come la mancata prevenzione del rischio penale si traduca inevitabilmente in un danno economico, reputazionale e, in questo caso, politico.