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Deliveroo, paga oraria ‘stimata’ sale a 14 euro, limite al tempo passato al lavoro

28 agosto 2026 – Deliveroo Italia formalizza alla Procura della Repubblica di Milano una serie di impegni operativi destinati a modificare radicalmente le condizioni di lavoro dei propri rider. La comunicazione, depositata agli atti del procedimento penale che vede coinvolta la società, stabilisce un aumento della tariffa oraria minima di base, calcolata sul tempo attivo stimato, portandola da 10 a 14 euro. Parallelamente, la piattaforma introduce per la prima volta un limite massimo alla quantità di tempo che i rider possono trascorrere effettuando consegne, una misura volta a disincentivare orari di lavoro eccessivamente prolungati. Queste iniziative, che avrebbero già ottenuto un parere positivo all’implementazione da parte del Pubblico Ministero Paolo Storari, non rappresentano una mera scelta commerciale, ma costituiscono il tentativo dell’ente di uscire dalla morsa del controllo giudiziario, una misura ablativa disposta mesi prima dal Tribunale su richiesta della stessa Procura.

L’intera vicenda trae origine da un’indagine per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, previsto dall’articolo 603-bis del codice penale. Tale illecito, inserito nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell’articolo 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001, ha fatto scattare non solo l’azione penale verso le persone fisiche apicali, ma anche la contestazione diretta alla società per colpa di organizzazione. Gli inquirenti hanno ipotizzato che il modello di business, governato da un algoritmo opaco, generasse di fatto condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori. La paga oraria effettiva, spesso ben al di sotto delle soglie di dignità, la pressione a rimanere connessi per tempi indefiniti e l’assenza di tutele minime sono stati gli elementi al centro dell’accusa. L’omissione fondamentale contestata all’ente è stata la totale assenza di un sistema di monitoraggio e controllo idoneo a prevenire che le dinamiche operative della piattaforma sfociassero in un reato. Se l’organizzazione avesse adottato un ecosistema come Scudo231 prima che l’indagine avesse inizio, i flussi informativi generati dall’algoritmo di gestione dei rider non sarebbero rimasti un dato puramente operativo, ma sarebbero stati analizzati in tempo reale da motori causali proprietari. Il sistema avrebbe incrociato i dati di connessione, le percorrenze, i tempi di attesa e i guadagni effettivi di ogni singolo rider, confrontandoli con soglie di rischio preimpostate e basate sui parametri legali di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione. Al superamento sistematico di tali soglie verso il basso per una coorte significativa di lavoratori, sarebbe scattato un alert automatico, non verso il management operativo, ma direttamente verso l’Organismo di Vigilanza e la funzione Compliance, generando una segnalazione tracciata e non modificabile che avrebbe imposto un’azione correttiva immediata, bloccando sul nascere l’ipotesi di un interesse o vantaggio per l’ente derivante da una pratica illecita.

Il percorso che ha condotto al controllo giudiziario è stato segnato da una progressiva escalation. Inizialmente, le segnalazioni di alcuni rider e delle organizzazioni sindacali sono state probabilmente sottovalutate dal management, considerate alla stregua di lamentele fisiologiche e non come il sintomo di un rischio penale imminente. Questa mancata escalation interna ha lasciato campo libero all’azione della magistratura, che ha potuto raccogliere prove schiaccianti interrogando i lavoratori e acquisendo i dati grezzi dalla società. Una volta dimostrata la sistematicità delle condizioni di sfruttamento, il Pubblico Ministero ha potuto non solo contestare il reato, ma anche chiedere e ottenere la misura di prevenzione del controllo giudiziario ai sensi del Codice Antimafia, sostenendo che l’attività d’impresa fosse essa stessa un veicolo per la commissione di reati. Tale misura ha di fatto esautorato parzialmente il consiglio di amministrazione, affiancandogli un amministratore giudiziario con il compito di “bonificare” l’azienda e rimuovere le condizioni che avevano reso possibile l’illecito. In questo scenario, l’assenza di un modello organizzativo 231 efficace e provabile è stata devastante. Un’architettura di prevenzione come Scudo231 avrebbe intercettato quei segnali deboli fin dalla loro prima comparsa. Ogni segnalazione, interna o esterna, sarebbe stata obbligatoriamente canalizzata attraverso un protocollo informatico tracciato, che ne avrebbe garantito la presa in carico e l’analisi da parte delle funzioni di controllo competenti. La mancata risposta o una gestione inadeguata della segnalazione avrebbe generato una escalation automatica ai livelli superiori, incluso l’Organismo di Vigilanza, impedendo che il problema venisse ignorato o minimizzato. L’esistenza di un registro digitale immodificabile di queste segnalazioni e delle relative azioni correttive avrebbe fornito all’ente una prova documentale decisiva per dimostrare, in sede di indagine, di non aver tratto alcun vantaggio dalla situazione, ma di aver agito per correggerla, depotenzando così i presupposti stessi per l’applicazione di una misura invasiva come il controllo giudiziario.

La decisione del 28 agosto 2026 di proporre un nuovo schema retributivo e limiti orari è, in sostanza, l’implementazione tardiva e forzata di quei presidi che un modello 231 avrebbe dovuto prevedere nativamente. L’aumento a 14 euro l’ora sul tempo attivo stimato e l’introduzione di un tetto massimo di ore lavorabili sono le correzioni imposte dall’esterno per rimediare a una falla organizzativa che ha permesso all’algoritmo di operare senza vincoli di legalità. La società spera ora che queste misure, validate dal Pubblico Ministero, possano essere presentate al giudice come la prova di un ravvedimento operoso e di un completo adeguamento alle prescrizioni, costituendo il presupposto per la revoca del controllo giudiziario e, auspicabilmente, per una richiesta di archiviazione. Tuttavia, il danno economico, reputazionale e operativo è già stato inflitto. Per mesi, l’azienda ha operato con una governance commissariata, con costi legali e di consulenza esorbitanti e con una paralisi dei processi decisionali strategici.

Il punto cruciale della vicenda risiede nella differenza tra prevenzione proattiva e conformità reattiva. L’azienda ha subito l’iniziativa della magistratura perché non era in grado di dimostrare l’esistenza di un sistema di controllo efficace. I suoi protocolli, se esistenti, erano evidentemente solo formali, “cartacei”, e non integrati nei processi operativi reali governati dalla tecnologia. Un’organizzazione dotata di un ecosistema sovrano di gestione del rischio avrebbe affrontato la situazione da una posizione di forza radicalmente diversa. Nel momento in cui la Procura avesse notificato l’avviso di garanzia, la difesa dell’ente avrebbe potuto estrarre dal sistema Scudo231 un XAI Packet (eXplainable AI Packet), ovvero una ricostruzione causale scientifica e temporalmente certificata di tutti i controlli eseguiti. Avrebbe potuto dimostrare, ad esempio, che l’algoritmo era stato configurato con precisi vincoli di compliance, che il sistema monitorava costantemente la retribuzione oraria effettiva e che, per i casi anomali rilevati, erano state intraprese azioni correttive documentate. Questa capacità di fornire una prova tecnologica immodificabile dell’assenza di colpa organizzativa avrebbe potuto spostare l’onere della prova, rendendo estremamente più difficile per l’accusa sostenere la tesi di uno sfruttamento sistemico e voluto, o quantomeno tollerato, dall’ente.

Anche se le nuove misure venissero giudicate sufficienti per la revoca del controllo giudiziario, la posizione di Deliveroo Italia nel procedimento per la responsabilità amministrativa dell’ente rimane critica. L’articolo 6 del D.Lgs. 231/2001 prevede che l’ente non risponda del reato se prova di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. L’adozione di correttivi dopo la contestazione, per quanto apprezzabile, non costituisce una causa di esonero dalla responsabilità, ma al massimo un’attenuante in sede di commisurazione della sanzione. L’ente rischia ancora una pesante sanzione pecuniaria, calcolata in quote il cui importo può arrivare fino a 1.549 euro ciascuna e il cui numero può raggiungere le centinaia. Ma la minaccia più grave è rappresentata dalla confisca del profitto del reato, che potrebbe essere quantificato in milioni di euro, corrispondenti a tutti i risparmi sui costi o ai maggiori ricavi ottenuti grazie al presunto sfruttamento dei rider.

Se l’azienda avesse implementato un sistema di monitoraggio massivo e real-time come quello offerto da Scudo231, la difesa in giudizio si sarebbe fondata su basi completamente diverse. Invece di negoziare un adeguamento postumo sotto la pressione di un’indagine penale, avrebbe potuto argomentare che il reato, se accertato a carico di una persona fisica, era stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli e i protocolli aziendali. La capacità di dimostrare che i sistemi di intelligenza predittiva interni avevano già segnalato il rischio e che l’Organismo di Vigilanza aveva ricevuto flussi informativi costanti e adeguati, avrebbe permesso di isolare la responsabilità a livello individuale, proteggendo il patrimonio e la continuità aziendale. La differenza non risiede nell’aver implementato una misura correttiva, ma nell’averla concepita, implementata e resa operativa prima che il rischio si trasformasse in un danno, dimostrando che l’interesse primario dell’ente era la conformità alla legge e non il profitto a ogni costo.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2026/08/28/deliveroo-paga-oraria-stimata-sale-a-14-euro-limite-al-tempo-passato-al-lavoro_ebf10f1b-90cb-4bff-8ea1-8c309f5e11ef.html