26 agosto 2026 – Intesa Sanpaolo deposita formalmente presso gli uffici della Consob un esposto dettagliato, un atto formale che cristallizza le criticità emerse a seguito di una serie di operazioni annunciate dal consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena. L’iniziativa, si legge nella nota dell’istituto torinese, è finalizzata a tutelare l’integrità del mercato e la corretta informazione verso tutti gli azionisti, un riferimento diretto e inequivocabile alla disciplina che governa le offerte pubbliche di acquisto. Il cuore della contestazione risiede nella presunta violazione della cosiddetta passivity rule, codificata all’articolo 104 del Testo Unico della Finanza, una norma posta a presidio della neutralità dell’organo amministrativo della società bersaglio durante il periodo d’offerta.
La vicenda ha origine tre settimane prima, quando il CdA di Monte dei Paschi di Siena, riunitosi in seduta straordinaria per valutare l’Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio (Opas) non sollecitata lanciata da Intesa, delibera l’avvio di due operazioni di capitale di natura chiaramente difensiva. La prima consiste nella cessione di un portafoglio strategico di crediti in bonis a un veicolo di investimento estero; la seconda, contestuale, prevede un aumento di capitale riservato, finalizzato a far entrare nella compagine azionaria un nuovo socio di riferimento, alterando di fatto gli equilibri proprietari su cui l’offerta di Intesa era stata calibrata. Queste decisioni, comunicate al mercato con una nota che ne sottolineava il carattere di “ordinaria gestione volta alla valorizzazione degli asset”, hanno immediatamente innescato la reazione dell’offerente. La regola di passività, infatti, vieta agli amministratori della società target di compiere atti od operazioni che possano incidere significativamente sul patrimonio sociale o contrastare il conseguimento degli obiettivi dell’offerta, a meno di non essere stati espressamente autorizzati dall’assemblea degli azionisti. Un’autorizzazione che, nel caso di specie, non è mai stata né richiesta né concessa.
La delibera del consiglio senese rappresenta il punto di rottura, un’omissione di controllo procedurale con dirette implicazioni sulla responsabilità dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001. In un’organizzazione dotata di un ecosistema di difesa integrato, un’operazione di tale portata, intrapresa in pendenza di un’Opas, sarebbe stata classificata come attività ad altissimo rischio. Un sistema come Scudo231 avrebbe intercettato la proposta di delibera nel momento stesso della sua formalizzazione nel sistema di workflow aziendale. Il suo motore causale proprietario, analizzando la correlazione diretta tra la natura delle operazioni straordinarie e la vigenza del periodo d’offerta, avrebbe generato un alert di rischio 231 di livello critico. Questo segnale non sarebbe stato un mero avviso, ma avrebbe innescato un blocco operativo, impedendo l’inserimento del punto all’ordine del giorno del CdA senza un preventivo e tracciato parere di conformità da parte della funzione Compliance e dell’Organismo di Vigilanza. L’escalation automatica e documentata avrebbe costretto il management a confrontarsi con il rischio legale prima della sua concretizzazione, fornendo all’OdV gli strumenti per intervenire e, se necessario, verbalizzare un dissenso motivato che avrebbe protetto l’ente in sede giudiziaria.
L’esposto di Intesa non è un mero atto di disturbo, ma l’attivazione di un procedimento di vigilanza con conseguenze potenzialmente devastanti. La Consob, ricevuta la segnalazione, è tenuta ad avviare un’istruttoria per accertare la violazione dell’art. 104 del TUF. Se la violazione venisse confermata, l’Autorità potrebbe dichiarare l’inefficacia degli atti compiuti, costringendo di fatto MPS a revocare la cessione del portafoglio crediti e annullare l’aumento di capitale. A ciò si aggiungerebbero le sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli amministratori e dei sindaci che hanno approvato l’operazione. Ma il perimetro del rischio è ben più ampio e sconfina nel penale. La condotta del CdA, infatti, potrebbe integrare il reato di manipolazione del mercato (art. 185 TUF), qualora si ritenesse che le operazioni difensive e la relativa comunicazione fossero idonee a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito agli strumenti finanziari di MPS. Questo reato è uno dei principali presupposti per l’applicazione della responsabilità amministrativa degli enti, come previsto dall’art. 25-sexies del D.Lgs. 231/2001.
La sanzione per l’ente, in questo scenario, non sarebbe solo pecuniaria – calcolata in quote il cui importo può raggiungere cifre milionarie – ma potrebbe includere sanzioni interdittive come il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o la sospensione di licenze e autorizzazioni. Ancora più temibile è il potere del giudice penale di disporre il sequestro preventivo, anche per equivalente, del profitto o del prezzo del reato, finalizzato alla confisca. In questo caso, il “profitto” potrebbe essere identificato nel valore delle operazioni contestate o nel presunto vantaggio patrimoniale derivante dall’aver ostacolato l’Opas, con un impatto paralizzante sulla liquidità e l’operatività della banca.
Qui emerge un secondo, fatale, ritardo gestionale: la mancata tracciabilità del processo decisionale e dei pareri interni. Spesso, in situazioni di crisi, le valutazioni legali vengono fornite oralmente o tramite pareri non strutturati, rendendo difficile, a posteriori, dimostrare che l’ente aveva messo in atto tutte le cautele necessarie. Se il flusso decisionale di Monte dei Paschi fosse stato governato da un’infrastruttura di controllo come Scudo231, ogni singolo passaggio sarebbe stato registrato su un log crittografato e immutabile. Il tentativo di procedere con la delibera nonostante un parere negativo o condizionato della funzione legale interna avrebbe causato un blocco procedurale, documentando l’anomalia e attribuendo in modo inequivocabile la responsabilità del forzamento a specifici individui. Questa traccia digitale, un vero e proprio “XAI Packet”, sarebbe diventata la prova regina per dimostrare in giudizio che il Modello 231 dell’ente non era un mero documento cartaceo, ma un sistema attivo ed efficace, eluso fraudolentemente dagli apicali. Tale evidenza è l’unica in grado di supportare una difesa credibile volta a ottenere l’esclusione della responsabilità dell’ente, isolando le conseguenze penali e patrimoniali sui soli soggetti che hanno agito contra legem.
L’azione della Consob si muoverà su un doppio binario. Da un lato, la vigilanza sul mercato, per assicurare che l’Opas si svolga in condizioni di parità e trasparenza. Dall’altro, l’attività sanzionatoria. Gli ispettori acquisiranno i verbali del consiglio di amministrazione, le email, le analisi interne e i pareri legali che hanno portato alla delibera. Cercheranno di capire se l’organo amministrativo abbia agito nell’interesse della società o con il solo scopo di trincerarsi per mantenere le proprie posizioni. In questa fase, emerge un altro potenziale reato presupposto: l’ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.), richiamato dall’art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001. Se, durante l’istruttoria, dovessero emergere reticenze, informazioni parziali o non veritiere fornite alla Consob, la posizione dell’ente e dei suoi esponenti si aggraverebbe in modo esponenziale.
La gestione della comunicazione al mercato, in questo frangente, è un’area di rischio altrettanto critica. Il comunicato stampa con cui MPS ha annunciato le operazioni è ora sotto la lente d’ingrandimento. La sua formulazione, che definiva le mosse come “ordinaria gestione”, appare in palese contrasto con la loro natura e il loro timing. Anche in questo caso, un controllo preventivo e automatizzato avrebbe mitigato il rischio. Prima della sua diffusione attraverso i canali ufficiali, la bozza del comunicato avrebbe dovuto obbligatoriamente transitare attraverso un workflow di approvazione tracciato. Sistemi di analisi multimodale avrebbero confrontato il testo con i verbali del CdA e con gli alert di rischio 231 già attivati, rilevando immediatamente la potenziale discrepanza e il carattere fuorviante dell’informazione. La procedura di rilascio sarebbe stata sospesa, con un’escalation diretta al responsabile della compliance e all’Organismo di Vigilanza, imponendo una riformulazione del testo per garantire la piena aderenza ai principi di trasparenza e correttezza informativa previsti dall’art. 114 del TUF. Questo controllo avrebbe evitato di fornire alla stessa Consob e alla Procura della Repubblica l’evidenza documentale di una possibile condotta manipolativa.
L’esposto del 26 agosto non è quindi la fine della storia, ma l’inizio di un complesso procedimento legale e sanzionatorio. Per Monte dei Paschi di Siena, le conseguenze immediate sono un danno reputazionale ingente e l’incertezza sull’esito dell’Opas. Le conseguenze a medio termine, tuttavia, sono di natura strutturale e potrebbero portare a sanzioni capaci di compromettere il patrimonio e la stabilità dell’istituto. L’intera vicenda funge da caso di studio sulla differenza tra una compliance formale e una compliance sostanziale, integrata nei processi decisionali. L’assenza di un sistema che traduce le regole del Modello 231 in controlli operativi, blocchi preventivi e flussi di approvazione vincolanti lascia l’ente esposto a decisioni estemporanee dei suoi vertici, trasformando il rischio penale individuale in una diretta e gravosa responsabilità patrimoniale per l’intera organizzazione. La difesa in sede giudiziaria, senza poter contare su prove tecnologiche immodificabili che attestino l’effettiva implementazione ed efficacia delle procedure di prevenzione, si prospetta ardua e dall’esito incerto.