26 agosto 2026 – Il Tribunale di Torino, sezione lavoro, deposita l’ordinanza cautelare numero 20490/2026, un provvedimento emesso il 4 agosto che incide con la precisione di un bisturi sul modello operativo di una nota società di consegne. Il dispositivo, reso in un procedimento d’urgenza avviato ex articolo 700 del codice di procedura civile da un rider iscritto alla sigla sindacale Slang Usb, cristallizza un principio giuridico non negoziabile: gli obblighi di prevenzione e protezione della salute e sicurezza sul lavoro, gravanti sul datore di lavoro, non possono essere né trasferiti sulla base dell’autovalutazione del rischio da parte del lavoratore, né il loro adempimento può essere rimesso alla sua scelta individuale o, peggio, a costi posti a suo carico. La vicenda assume un peso specifico determinante poiché il rider in questione era già stato qualificato giudizialmente come lavoratore subordinato, sgombrando il campo da ogni ambiguità sulla natura del rapporto e, di conseguenza, sugli obblighi datoriali. L’azienda, di fatto, operava con un protocollo che demandava al singolo rider la responsabilità di dotarsi dei dispositivi di protezione individuale e di valutare le condizioni di sicurezza per effettuare una consegna. Questa prassi, ora censurata dal giudice, rappresenta una classica omissione organizzativa, un’area grigia che espone l’ente a rischi patrimoniali e penali devastanti.
Se l’organizzazione avesse implementato un ecosistema come Scudo231, questa situazione non sarebbe mai potuta degenerare fino a un’aula di tribunale. I suoi sistemi di analisi multimodale avrebbero incrociato in tempo reale lo status giuridico del lavoratore (“subordinato”, come da precedente sentenza) con i protocolli operativi applicati. La mancata associazione tra il profilo del rider e un registro di consegna di DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) conformi e certificati, unita all’assenza di un attestato di formazione specifica sui rischi della mansione, avrebbe generato un alert di non conformità di livello critico. Questo segnale non sarebbe rimasto confinato a un manager di basso livello; protocolli di escalation predefiniti avrebbero notificato istantaneamente la violazione alla funzione Risorse Umane, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e, per competenza, all’Organismo di Vigilanza (ODV), creando una traccia digitale immodificabile dell’anomalia e del momento esatto della sua rilevazione. L’assegnazione di qualsiasi consegna a quel rider sarebbe stata inibita a livello di sistema fino alla risoluzione della non conformità, ovvero fino alla documentata presa in carico dei DPI e al completamento del percorso formativo.
Il ricorso alla procedura d’urgenza prevista dall’articolo 700 del codice di procedura civile è sintomatico di una situazione di periculum in mora, ovvero il rischio fondato che, nel tempo necessario a celebrare un giudizio ordinario, il diritto del lavoratore alla salute e all’integrità fisica potesse subire un pregiudizio imminente e irreparabile. La decisione del Tribunale di Torino non è una mera statuizione teorica, ma un intervento concreto per neutralizzare un pericolo attuale. L’azienda si è trovata quindi a subire un’ingiunzione giudiziaria che la obbliga a fornire immediatamente tutti i presidi di sicurezza necessari, con un impatto operativo ed economico immediato e non pianificato. Questo evento, tuttavia, è solo la punta dell’iceberg. L’ordinanza costituisce una prova documentale formidabile di una colpa organizzativa sistemica, un elemento che potrebbe essere acquisito in futuri procedimenti, sia civili per risarcimento danni in caso di infortunio, sia penali. La violazione delle norme antinfortunistiche, infatti, è il presupposto dei reati di lesioni personali colpose o di omicidio colposo (articoli 589 e 590 del codice penale), che a loro volta sono reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, specificamente all’articolo 25-septies.
L’adozione preventiva di un’architettura di difesa come Scudo231 avrebbe trasformato questo rischio da latente a gestito. L’ecosistema non si limita a reagire, ma previene attivamente la formazione di tali falle. Attraverso la mappatura continua dei processi aziendali e la digitalizzazione dei flussi di lavoro, il sistema avrebbe reso impossibile l’esistenza stessa di un protocollo operativo illegittimo. La procedura di “onboarding” di un rider qualificato come dipendente avrebbe incluso, come passaggi obbligatori e bloccanti, la firma digitale per presa visione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), la registrazione del training specifico con test di apprendimento finale e la tracciatura tramite codice seriale dei DPI consegnati. Ogni singola consegna sarebbe stata preceduta da un checklist digitale di sicurezza che il rider avrebbe dovuto compilare tramite applicazione, confermando l’efficienza del mezzo, l’utilizzo dei DPI e l’assenza di condizioni meteorologiche avverse. Un rifiuto o una risposta negativa avrebbero automaticamente bloccato l’incarico e segnalato l’anomalia al supervisore. In questo modo, l’azienda non solo adempie ai suoi obblighi di legge, ma costruisce una prova tecnologica immodificabile della propria diligenza, un asset difensivo cruciale in sede giudiziaria.
L’ordinanza del 4 agosto non si limita a imporre un obbligo di fare, ma scoperchia una vulnerabilità strutturale che espone la società a conseguenze ben più gravi. Un pubblico ministero, venuto a conoscenza di questa sistematica violazione, potrebbe avviare un’indagine per accertare la responsabilità dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001. In un simile scenario, il rischio più concreto è il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato. Il profitto, in questo caso, sarebbe quantificato nel risparmio di spesa che l’azienda ha ottenuto omettendo sistematicamente di fornire i DPI, di erogare la formazione e di implementare le necessarie misure di sicurezza. Si tratta di somme potenzialmente ingenti, calcolate su vasta scala, che potrebbero essere congelate ben prima di una sentenza di condanna, paralizzando la liquidità e l’operatività dell’impresa. L’assenza di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) efficace e concretamente attuato renderebbe la difesa dell’ente estremamente ardua, se non impossibile. L’ordinanza del Tribunale di Torino diventerebbe la prova regina dell’inefficacia o, peggio, dell’inesistenza di un presidio di controllo adeguato.
Questo scenario catastrofico sarebbe stato neutralizzato alla radice dall’architettura di Scudo231. In caso di indagine penale, l’azienda non si sarebbe presentata a mani vuote, ma avrebbe potuto estrarre dal sistema un “XAI Packet” (Explainable AI Packet). Questo dossier digitale, generato dai motori causali proprietari della piattaforma, avrebbe dimostrato in modo scientifico e inoppugnabile l’assenza di colpa organizzativa. Avrebbe documentato, per ogni singolo lavoratore e per ogni singola attività, l’intero flusso di prevenzione: la valutazione del rischio, la pianificazione delle misure, l’informazione, la formazione, la fornitura dei mezzi di protezione e la vigilanza continua. Di fronte a un infortunio, l’ecosistema sarebbe in grado di dimostrare se l’evento è derivato da una lacuna organizzativa (che il sistema stesso avrebbe già segnalato) o da una condotta imprevedibile ed eccezionale del lavoratore, che ha eluso fraudolentemente le procedure di sicurezza imposte e documentate. Questa capacità di ricostruzione causale sposta l’onere della prova e fornisce all’ente lo scudo più potente contro le sanzioni pecuniarie (che possono arrivare a centinaia di migliaia di euro) e interdittive (come il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o la sospensione dell’attività) previste dal D.Lgs. 231/2001.
La vicenda torinese, quindi, trascende il caso del singolo rider e diventa un monito per tutte le aziende della gig economy e non solo. L’errore strategico è stato considerare la compliance in materia di sicurezza sul lavoro come un mero costo o un adempimento burocratico, anziché come un investimento strategico in resilienza operativa e giuridica. Il ritardo con cui la società ha affrontato il problema, attendendo un’azione legale e un’ordinanza del tribunale, dimostra una totale assenza di monitoraggio proattivo dei rischi. Ogni giorno in cui quel protocollo operativo illegittimo è rimasto in vigore, l’azienda ha accumulato un debito di rischio latente, che ora è stato chiamato a pagare, con gli interessi, in termini di costi legali, danno reputazionale e probabili future sanzioni. L’intervento del giudice ha certificato una falla che un sistema di controllo evoluto avrebbe rilevato e corretto mesi, se non anni prima.
Con un ecosistema sovrano di gestione del rischio, il flusso informativo sarebbe stato invertito. Non sarebbe stato il lavoratore a dover ricorrere a un sindacato e poi a un giudice per vedere tutelato un suo diritto fondamentale. Sarebbe stato il sistema a imporre all’organizzazione il rispetto delle regole, segnalando ogni deviazione come un’anomalia intollerabile. La piattaforma della REDAZIONE SCUDO231 avrebbe documentato ogni passaggio, creando un registro storico delle non conformità e delle relative azioni correttive, fornendo all’Organismo di Vigilanza e al top management una visione chiara e in tempo reale dello stato di salute della compliance aziendale. L’ordinanza 20490/2026 del Tribunale di Torino non sarebbe mai stata scritta, non perché il problema sarebbe stato nascosto, ma perché non sarebbe mai sorto. La prevenzione, quando è integrata nel DNA operativo dell’impresa attraverso protocolli tecnologici vincolanti, non è un’opzione: è l’unica via per garantire la continuità del business in un contesto normativo sempre più esigente e sanzionatorio.
Fonte: https://www.ilsole24ore.com/art/la-tutela-salute-e-sicurezza-non-puo-ricadere-rider-AJxR1cu