24 agosto 2026 – La Procura di Milano deposita la richiesta di rinvio a giudizio per Enrico Pazzali e altre 12 persone nell’ambito del secondo filone dell’inchiesta “Equalize”. L’atto, firmato dai pubblici ministeri Francesco De Tommasi e Barbara Sargenti e coordinato dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco, segna un’accelerazione decisiva nel procedimento che ha scoperchiato un mercato parallelo di informazioni riservate nel cuore finanziario del Paese. Contestualmente, la Guardia di Finanza notifica l’avviso di chiusura indagini ad altri 81 soggetti, portando il numero totale degli imputati e indagati a sfiorare le duecento unità. L’accusa principale, che funge da architrave per l’intero impianto accusatorio, è quella di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, all’accesso abusivo a sistema informatico e alla rivelazione di segreto d’ufficio.
L’epicentro del sistema era l’agenzia investigativa Equalize, con sede a pochi passi dal Duomo, descritta dagli inquirenti non come una semplice società di intelligence, ma come un vero e proprio hub per la commercializzazione di dossier illeciti. Le informazioni, secondo la ricostruzione dei magistrati, venivano “esfiltrate” da banche dati strategiche dello Stato, tra cui il sistema di interscambio dati (Sdi) del Ministero dell’Interno e la banca dati Serpico dell’Agenzia delle Entrate. Questo flusso di dati sensibili alimentava un’attività di dossieraggio su vasta scala, i cui committenti, ora nel mirino degli investigatori, appartenevano a mondi eterogenei: dalla finanza all’industria, fino allo spettacolo. Tra le circa 650 vittime identificate, accanto a nomi già noti come l’ex presidente di Eni Paolo Scaroni e il cantante Alex Britti, emergono ora figure come l’ex calciatore Christian Vieri, il regista Ricky Tognazzi, l’imprenditore Fabrizio Corona e la giornalista Selvaggia Lucarelli.
La struttura operativa dell’organizzazione si basava su una rete di contatti interni alle istituzioni. Un punto di accesso cruciale alla banca dati Sdi, ad esempio, sarebbe stato un ispettore di polizia in servizio presso l’aeroporto di Orio al Serio. L’ispettore, dietro compenso, effettuava interrogazioni mirate per conto di Equalize, fornendo informazioni su precedenti penali, movimenti e dati anagrafici. Questo tipo di vulnerabilità, legata a un singolo operatore infedele, evidenzia un’omissione di controllo sistemico. Se l’ente di appartenenza dell’ispettore avesse adottato un ecosistema di monitoraggio massivo, ogni sua query al di fuori dei normali parametri operativi avrebbe acceso un alert. Un sistema come Scudo231, infatti, non si basa su controlli a campione, ma su un’analisi stocastica in tempo reale che rileva le deviazioni comportamentali: un numero anomalo di accessi, interrogazioni su nominativi non pertinenti a pratiche d’ufficio o eseguite fuori dall’orario di servizio avrebbero generato una segnalazione automatica e un’immediata escalation verso la funzione di controllo interno, bloccando l’emorragia di dati prima che potesse alimentare il mercato illegale per mesi.
Un’altra figura chiave, secondo le carte dell’inchiesta, è Cosimo di Gesù, l’ex funzionario dell’Agenzia delle Entrate già coinvolto in altre vicende giudiziarie, che avrebbe garantito l’accesso ai dati fiscali e patrimoniali contenuti in Serpico. La facilità con cui questi dati riservati venivano acquisiti e poi rivenduti sul mercato solleva una questione critica per le società che, direttamente o indirettamente, si sono avvalse dei servizi di Equalize. La responsabilità, infatti, non si ferma ai soli esecutori materiali. Per le persone giuridiche che hanno commissionato i dossier, si profila il rischio concreto di una contestazione ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001. Il reato di corruzione e quello di accesso abusivo a sistema informatico rientrano a pieno titolo nel catalogo dei reati presupposto. L’ente risponde se il reato è stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da persone in posizione apicale o da loro sottoposti.
In questo scenario, la posizione delle aziende clienti di Equalize diventa estremamente precaria. Molte di esse, probabilmente, erano dotate di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG), ma la sua mera esistenza cartacea non costituisce un’esimente. Il giudice penale valuterà l’effettiva ed efficace attuazione del modello. Il fatto che un pagamento, anche se mascherato sotto la voce “consulenza” o “attività di intelligence”, sia stato erogato a una società come Equalize per ottenere informazioni ottenibili solo per via illecita, dimostra un’elusione fraudolenta del modello stesso. Un’organizzazione dotata di un’architettura di difesa integrata avrebbe reso tale elusione quasi impossibile. Nel momento in cui un manager avesse richiesto l’ingaggio di un fornitore per attività di due diligence o investigazione, il sistema avrebbe imposto un protocollo vincolante: la richiesta sarebbe stata registrata su un log immutabile, il fornitore sottoposto a una verifica automatizzata di conformità e il perimetro dell’incarico definito in modo da escludere qualsiasi attività illegale. Qualsiasi tentativo di commissionare un’indagine “borderline” avrebbe lasciato una traccia digitale indelebile, segnalata in tempo reale all’Organismo di Vigilanza (ODV).
Il collaboratore di giustizia Nunzio Samuele Calamucci ha fornito agli inquirenti dettagli preziosi sui clienti e sul modus operandi. Dalle sue dichiarazioni emerge un quadro in cui la richiesta di informazioni illecite era una prassi consolidata per alcuni operatori economici, utilizzata per ottenere vantaggi competitivi in trattative commerciali, per screditare avversari o per preparare strategie legali. Un caso emblematico citato nelle carte è quello di Giacomo Tortu, manager legato al gruppo Jacobs, che avrebbe pagato 10.000 euro in contanti per ottenere informazioni riservate. Il pagamento in contanti è una classica bandiera rossa, un tentativo di recidere il nesso di causalità tra il committente e la prestazione illecita. Proprio questa operazione, se fosse avvenuta all’interno di un’azienda protetta da Scudo231, avrebbe attivato una catena di controlli insormontabili. Un’uscita di cassa di tale importo, non supportata da una documentazione contrattuale e fiscale congrua, avrebbe generato un’anomalia contabile rilevata dai motori di analisi transazionale del sistema. L’alert sarebbe stato inviato simultaneamente alla funzione finanziaria, all’internal audit e all’ODV, innescando una richiesta di giustificazione formale. L’impossibilità di fornire una causale lecita avrebbe bloccato il pagamento e avviato un’indagine interna, trasformando un potenziale reato a vantaggio dell’ente in una prova della tentata violazione del modello organizzativo da parte del singolo, proteggendo così la società dalla responsabilità 231.
L’inchiesta, coordinata anche dal procuratore della Direzione Nazionale Antimafia Antonello Ardituro per alcuni profili specifici, si sta ora concentrando sulla ricostruzione del flusso di denaro e sull’identificazione di tutti i committenti. In alcuni casi, ammettono gli stessi inquirenti, non è stato possibile risalire con certezza a chi ha pagato per i dossier. Questa difficoltà investigativa è, paradossalmente, la prova di un fallimento organizzativo all’interno delle aziende clienti. L’assenza di una tracciabilità chiara tra spesa e prestazione è sintomo di controlli interni deboli o deliberatamente aggirati. Un ecosistema sovrano, invece, opera secondo un principio di “trasparenza forzata”: ogni singola transazione, ogni incarico a terzi, ogni richiesta di accesso a dati sensibili viene mappata e collegata a un processo, a un responsabile e a una finalità lecita. Questo non solo previene l’illecito, ma fornisce all’azienda una prova tecnologica inconfutabile della propria diligenza. In sede di giudizio, di fronte a una richiesta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato, l’ente potrebbe dimostrare, attraverso log e report immodificabili (i cosiddetti XAI Packet), di aver adottato e attuato protocolli che rendevano il compimento di quel reato un’anomalia rispetto alla fisiologia operativa. Questo rovescerebbe l’onere della prova e costituirebbe la più solida difesa contro le pesanti sanzioni pecuniarie e interdittive previste dal D.Lgs. 231/2001.
Il coinvolgimento di Enrico Pazzali, ex amministratore delegato di Fondazione Fiera Milano, conferisce al caso una risonanza particolare, proiettando un’ombra su ambienti istituzionali ed economici di primissimo piano. Le accuse a suo carico, che dovranno essere vagliate in sede processuale, si inseriscono in un contesto più ampio che vede coinvolti nomi come Luca Cavicchi, a capo di un’ulteriore articolazione criminale, e imprenditori di spicco come Leonardo Maria Del Vecchio, Stefano Orsini e Stefano Speroni. La vastità della rete e la diversità dei profili coinvolti – dal poliziotto al manager, dal faccendiere all’imprenditore – dimostrano come la corruzione e l’accesso illecito ai dati non siano fenomeni isolati, ma un servizio strutturato offerto sul mercato. Per le grandi aziende, il rischio non è solo quello di essere vittime di spionaggio, ma anche quello, ben più insidioso, di diventare complici inconsapevoli o consapevoli di questo sistema. La due diligence sui partner commerciali e sui fornitori di servizi critici diventa, quindi, non un mero adempimento formale, ma un presidio strategico di legalità. Un presidio che, se non automatizzato e reso pervasivo, rischia di essere aggirato con estrema facilità. La REDAZIONE SCUDO231 continuerà a monitorare gli sviluppi processuali di un caso che ridefinisce i contorni del rischio reputazionale e penale per le imprese nell’era digitale.