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Lottizzazione abusiva e decisione sulla confisca nel caso di estinzione del reato per prescrizione (art. 578-bis c.p.p.): depositata la sentenza della Corte costituzionale

23 agosto 2026 – La Corte costituzionale, con la sentenza n. 49 depositata lo scorso 9 aprile a Roma, ha messo un punto fermo sulla sorte dei beni oggetto di lottizzazione abusiva quando il reato si estingue per prescrizione. La decisione, redatta dal giudice Stefano Petitti e firmata dal presidente Giovanni Amoroso, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d’appello di Lecce riguardo all’articolo 578-bis del codice di procedura penale. La norma impone al giudice dell’impugnazione, anche a fronte della declaratoria di prescrizione del reato, di decidere sulla confisca urbanistica prevista dall’art. 44, comma 2, del DPR n. 380/2001, previo accertamento della responsabilità dell’imputato. La vicenda giudiziaria affonda le sue radici in un’operazione immobiliare nel Salento, avviata nel 2012 dalla società di costruzioni Alfa Real Estate S.p.A., che prevedeva la realizzazione di un complesso residenziale turistico. Il progetto, approvato dal Comune, era stato formalmente delegato a un team interno guidato dall’ingegner Marco Valenti, responsabile dello sviluppo tecnico. Le prime fasi operative, tra il 2013 e il 2014, videro però una serie di modifiche sostanziali non autorizzate rispetto al piano regolatore e ai permessi rilasciati. In particolare, la Procura contestò il frazionamento di lotti originariamente destinati a verde pubblico per la costruzione di ulteriori villette unifamiliari e la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria – come la rete fognaria e l’allaccio idrico – in modo difforme e sottodimensionato, alterando di fatto la destinazione urbanistica dell’intera area.

Queste deviazioni non furono il frutto di un singolo errore, ma di una catena di omissioni operative e mancati controlli interni. Le varianti progettuali, pur documentate in minute di cantiere e comunicazioni via email tra Valenti e i fornitori, non furono mai formalmente sottoposte a una nuova valutazione di conformità urbanistica né trasmesse agli organi di controllo interni della Alfa Real Estate. L’Organismo di Vigilanza (OdV) della società, il cui modello 231 era basato su procedure cartacee e audit trimestrali a campione, non rilevò alcuna anomalia. Le verifiche si concentravano sulla correttezza formale dei pagamenti e sulla contrattualistica, ignorando completamente i flussi operativi di cantiere. Se la società avesse implementato un ecosistema di controllo integrato come Scudo231, ogni modifica al progetto esecutivo digitale avrebbe generato un alert automatico. I motori di analisi multimodale del sistema avrebbero incrociato in tempo reale i dati del progetto approvato (il “digital twin” normativo) con gli ordini di materiali non previsti, le planimetrie aggiornate dai topografi e i report di avanzamento lavori. La richiesta di acquisto per tubature di diametro inferiore a quello specificato nel capitolato o l’ordine di recinzioni per lotti inesistenti nel piano originario avrebbero attivato un protocollo di blocco operativo, con escalation immediata al responsabile compliance e all’OdV, documentando l’anomalia in un registro immutabile e impedendo di fatto la prosecuzione dei lavori illeciti.

L’indagine penale scattò nel 2015 a seguito di un esposto. La Guardia di Finanza acquisì la documentazione e dispose il sequestro preventivo dell’intero cantiere, congelando un investimento di svariati milioni di euro. Il procedimento penale vide la condanna in primo grado, nel 2019, degli amministratori e dell’ingegner Valenti per il reato di lottizzazione abusiva, con la contestuale applicazione della sanzione amministrativa a carico dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e l’ordine di confisca dei terreni e degli immobili già realizzati. La difesa della Alfa Real Estate si basò sull’assenza di un interesse o vantaggio diretto per la società, sostenendo che le decisioni operative fossero state prese in autonomia dal responsabile tecnico per accelerare i tempi. Tale difesa, tuttavia, si scontrò con l’evidente vantaggio economico derivante dalla vendita di un numero maggiore di unità immobiliari. L’assenza di un sistema di deleghe tracciato e di protocolli che impedissero attivamente tali abusi dimostrò la colpa di organizzazione dell’ente, rendendo il suo modello 231 un mero simulacro formale. Un sistema come quello proposto dalla REDAZIONE SCUDO231 avrebbe fornito la prova tecnologica dell’efficace attuazione del modello: la tracciatura di ogni flusso decisionale, l’esistenza di alert ignorati e la documentazione delle procedure di escalation avrebbero permesso di isolare la responsabilità individuale, dimostrando che l’ente aveva adottato tutte le misure idonee a prevenire il reato e mitigando drasticamente il rischio di una condanna ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Il processo d’appello, avviato nel 2021, si trascinò a lungo, fino a che, nel 2025, i giudici della Corte d’appello di Lecce dovettero dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione. A questo punto, si pose il nodo cruciale: la prescrizione del reato cancellava anche la confisca? Secondo la difesa, una volta estinta l’azione penale, non poteva esserci una pronuncia di condanna, nemmeno ai soli fini della confisca, poiché ciò avrebbe violato la presunzione di non colpevolezza garantita dall’articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e dall’articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La Corte leccese, dubitando della compatibilità dell’art. 578-bis c.p.p. con i principi costituzionali e sovranazionali, sospese il giudizio e rimise gli atti alla Corte costituzionale. Questo ritardo procedurale, causato da un vuoto di controllo all’origine del processo produttivo, ha prolungato l’incertezza sul destino di un asset strategico, bloccandone il valore e generando costi legali e di mantenimento per un decennio. Con un protocollo di monitoraggio real-time, l’anomalia sarebbe stata rilevata e gestita nel 2013. Non ci sarebbe stato alcun sequestro nel 2015, nessun processo penale, nessuna questione di costituzionalità nel 2025. Il danno economico non si sarebbe limitato al valore dei beni, ma si sarebbe esteso alla perdita di opportunità di mercato, al danno reputazionale e agli ingenti oneri finanziari di un contenzioso decennale, tutti costi che un sistema di prevenzione efficace avrebbe azzerato alla fonte.

Nella sua sentenza n. 49, la Consulta ha demolito le argomentazioni difensive, allineandosi a un orientamento già consolidato e definito “diritto vivente”, cristallizzato dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 13539 del 2020. I giudici costituzionali hanno chiarito che la confisca urbanistica prevista dall’art. 44 del Testo Unico dell’Edilizia non ha natura di sanzione penale in senso stretto, ma di sanzione amministrativa con finalità ripristinatoria. Il suo scopo non è punire l’autore del reato, ma ripristinare l’ordine urbanistico violato, restituendo alla collettività un bene il cui utilizzo è stato illecitamente alterato. Per questa ragione, la sua applicazione non è strettamente dipendente da una sentenza di condanna penale passata in giudicato.

La Corte ha precisato, tuttavia, che la declaratoria di prescrizione non autorizza una confisca automatica. L’articolo 578-bis c.p.p. richiede esplicitamente che il giudice dell’impugnazione proceda a un pieno accertamento della responsabilità penale dell’imputato, che deve essere affermata “al di là di ogni ragionevole dubbio”, sulla base del materiale probatorio acquisito nel processo. In pratica, il giudice deve concludere che, se il reato non si fosse prescritto, l’imputato sarebbe stato condannato. Questa valutazione, pur non traducendosi in una condanna formale, soddisfa gli standard di garanzia imposti dalla CEDU, perché non si fonda su un mero sospetto ma su un giudizio completo di colpevolezza. La presunzione di innocenza, ha argomentato la Corte, non viene violata perché l’imputato non viene dichiarato “colpevole” in una sentenza penale, ma la sua responsabilità viene accertata come presupposto per l’applicazione di una misura amministrativa.

La decisione della Consulta ha quindi avuto un effetto devastante per la Alfa Real Estate S.p.A. La Corte d’appello di Lecce, ripreso il giudizio, non ha potuto fare altro che accertare la sussistenza del reato e la responsabilità degli imputati e, pur dichiarando la prescrizione, confermare la confisca dei terreni e degli immobili. L’intero investimento, del valore di decine di milioni di euro, è stato così acquisito a titolo gratuito dal patrimonio del Comune. La perdita patrimoniale, unita alle sanzioni pecuniarie e al danno d’immagine, ha portato la società sull’orlo del fallimento. L’epilogo di questa vicenda dimostra come la prescrizione, spesso percepita come una via d’uscita, si riveli un’illusione di fronte a misure ablative come la confisca, specialmente quando queste sono finalizzate a tutelare interessi pubblici superiori come l’ordinato sviluppo del territorio. L’assenza di un modello organizzativo realmente efficace, capace di intercettare e bloccare le non conformità operative prima che diventassero reato, si è tradotta in una perdita economica totale e irreversibile. La REDAZIONE SCUDO231 evidenzia come l’investimento in un’infrastruttura di controllo sovrana non rappresenti un costo di compliance, ma un asset strategico che preserva il capitale aziendale dal rischio di aggressione patrimoniale, un rischio che, come dimostra questa sentenza, sopravvive persino all’estinzione del reato.

Fonte: https://www.giurisprudenzapenale.com/2026/04/10/lottizzazione-abusiva-e-decisione-sulla-confisca-nel-caso-di-estinzione-del-reato-per-prescrizione-art-578-bis-c-p-p-depositata-la-sentenza-della-corte-costituzionale/