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Difesa vigili arrestati, ‘dimostrato che non c’è stata sottrazione di denaro’

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21 agosto 2026 – Davanti al Tribunale del Riesame di Milano, i difensori degli agenti di Polizia Locale Vincenzo Compagnone e Mattia Rignanese hanno concluso la loro discussione chiedendo la revoca della custodia cautelare in carcere. Secondo i legali, sarebbe stata fornita la prova dell’assenza di qualsiasi sottrazione di denaro, uno dei pilastri dell’accusa di peculato, e sarebbe venuta meno la sussistenza delle esigenze cautelari che avevano portato i due agenti, insieme ad altri tre colleghi, all’arresto il 6 agosto e alla successiva detenzione nel carcere di San Vittore. L’udienza si è svolta in assenza degli indagati, mentre le difese hanno subordinato la richiesta principale a una istanza di attenuazione della misura, proponendo gli arresti domiciliari o, in ulteriore subordine, l’interdizione dall’esercizio dell’ufficio.

L’intera vicenda, coordinata dalla Procura di Milano, ruota attorno a un singolo episodio: l’arresto di un presunto spacciatore avvenuto a Corsico. Un’operazione che, secondo gli inquirenti, si è trasformata in un cumulo di illeciti penali: arresto illegale, peculato e falso ideologico in atto pubblico. Il primo e fondamentale punto di rottura procedurale è di natura geografica. L’intervento è stato eseguito fuori dal territorio di competenza della Polizia Locale di Milano, un vizio di origine che inficia la legittimità dell’intera azione successiva e configura il reato di arresto illegale. Si tratta di una violazione procedurale grave, un’omissione di controllo sulla giurisdizione territoriale che ha innescato la catena di eventi successivi. Se l’Ente avesse implementato un ecosistema di controllo operativo come Scudo231, l’anomalia sarebbe stata intercettata in tempo reale. Il sistema, attraverso il monitoraggio geospaziale dei veicoli di servizio e dei terminali in dotazione, avrebbe generato un alert istantaneo nel momento in cui l’unità operativa ha varcato il confine comunale di Milano per intraprendere un’azione di polizia giudiziaria a Corsico. Questo segnale non sarebbe stato un mero avviso, ma avrebbe innescato una richiesta formale di autorizzazione all’uscita dal territorio, tracciata e motivata, che avrebbe richiesto l’approvazione di un superiore gerarchico. L’assenza di tale autorizzazione avrebbe classificato l’operazione come anomala e non autorizzata fin dal suo inizio, bloccando sul nascere la configurabilità del reato di arresto illegale e fornendo all’Ente una prova documentale inoppugnabile della condotta non autorizzata degli agenti.

Il secondo capo d’imputazione, il peculato, è legato alla sparizione di 1.450 euro, somma che sarebbe stata trovata in possesso del soggetto fermato e mai giunta nelle casse depositi del corpo di Polizia Locale. La difesa di Compagnone e Rignanese punta a smontare proprio questa accusa, sostenendo di aver dimostrato l’insussistenza dell’appropriazione. Tuttavia, l’esistenza stessa del dubbio investigativo nasce da una falla macroscopica nella catena di custodia del corpo del reato. La gestione di denaro o beni sequestrati durante un’operazione di polizia giudiziaria deve seguire un protocollo rigido, tracciato e verificabile, per garantire che l’oggetto del sequestro non possa essere alterato, sottratto o disperso. L’assenza di un sistema di tracciamento digitale e inviolabile per i beni sequestrati rappresenta una vulnerabilità che espone sia gli agenti a possibili accuse, sia l’amministrazione a un grave danno reputazionale e a una potenziale responsabilità per colpa in vigilando.

In un’organizzazione protetta da un modello di gestione del rischio evoluto, la procedura di sequestro sarebbe stata radicalmente diversa. Al momento del rinvenimento del denaro, gli agenti avrebbero dovuto registrare l’importo esatto tramite un’applicazione su un terminale certificato. Il sistema avrebbe richiesto una doppia validazione, con l’identificazione digitale di almeno due operatori presenti, creando un verbale di sequestro digitale, immodificabile e marcato temporalmente. A questo verbale sarebbe stato associato un codice univoco (un hash crittografico) legato sia agli agenti operanti sia al fascicolo dell’arrestato. Qualsiasi successivo passaggio di mano del denaro – dal luogo del fermo al comando, fino al deposito nell’ufficio corpi di reato – avrebbe richiesto una scansione e una validazione digitale, creando una catena di custodia ininterrotta e documentata. La mancata registrazione del versamento entro un tempo prestabilito avrebbe fatto scattare un’escalation automatica all’Ufficio Procedimenti Disciplinari e all’Organismo di Vigilanza, segnalando una potenziale anomalia prima ancora che potesse trasformarsi in un’ipotesi di reato. In questo modo, l’accusa di peculato sarebbe stata o impossibile da formulare, data la tracciabilità completa, o immediatamente provata a carico del singolo responsabile, schermando l’Ente e i colleghi da un coinvolgimento diretto.

Infine, l’accusa di falso ideologico in atto pubblico si concentra sul verbale redatto dagli agenti. Gli investigatori ritengono che il documento contenga dichiarazioni non veritiere, verosimilmente per mascherare l’incompetenza territoriale e, potenzialmente, per giustificare l’arresto e coprire la gestione del denaro. La redazione di un verbale è un atto pubblico di importanza capitale, la cui veridicità è tutelata penalmente. La possibilità di inserire informazioni false o omettere dettagli cruciali deriva da un processo di verbalizzazione basato esclusivamente sulla dichiarazione manuale degli operanti, senza controlli incrociati e automatici. Questo espone l’amministrazione a un rischio enorme, poiché un atto falso prodotto da un suo dipendente nell’esercizio delle sue funzioni può configurare una precisa responsabilità dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001, qualora il reato sia commesso nel suo interesse o a suo vantaggio. Anche un “vantaggio” putativo, come quello di mostrare efficienza operativa tramite un arresto, rientra nel perimetro della norma.

L’adozione di un sistema come Scudo231 avrebbe reso la falsificazione del verbale un’operazione estremamente complessa, se non impossibile. Il software di redazione atti avrebbe pre-compilato automaticamente i campi relativi a data, ora e, soprattutto, posizione GPS rilevata dai dispositivi degli agenti e dal veicolo di servizio. Qualsiasi tentativo di inserire manualmente una località diversa da quella registrata dal sistema (ad esempio, scrivendo “Milano” mentre i dati satellitari indicavano “Corsico”) sarebbe stato evidenziato come una discrepanza critica. Il sistema avrebbe permesso di procedere solo a fronte di una giustificazione formale, registrata a sistema, e avrebbe comunque conservato traccia sia del dato automatico sia di quello manuale, creando un log a prova di manomissione. Questa “ricostruzione causale scientifica” dell’evento avrebbe fornito alla Procura e al GIP un quadro oggettivo, basato su dati non alterabili, neutralizzando di fatto la possibilità di redigere un verbale ideologicamente falso per coprire le irregolarità dell’operazione. L’Ente, in sede di indagine, avrebbe potuto produrre questi log per dimostrare di aver adottato un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione di tali reati, elemento chiave per ottenere l’esenzione dalla responsabilità amministrativa prevista dal Decreto 231.

La vicenda processuale dei cinque agenti – oltre a Compagnone e Rignanese, sono coinvolti Denni Dileo, Rosario Piscopo e Ilenja Sabato – si sta diramando su percorsi diversi. Mentre i primi due attendono la decisione del Riesame, per Dileo e Piscopo l’udienza è stata fissata per il 25 agosto. Ilenja Sabato, invece, ha già ottenuto gli arresti domiciliari a seguito dell’interrogatorio di garanzia davanti al gip Elio Sparacino, e la sua difesa non ha presentato istanza al Riesame, valutando piuttosto una nuova richiesta di attenuazione della misura direttamente al giudice per le indagini preliminari.

Al di là delle singole responsabilità penali, che verranno accertate nel corso del procedimento, l’inchiesta espone una vulnerabilità sistemica dell’organizzazione. La sequenza dei fatti – operazione fuori territorio, gestione opaca del denaro sequestrato e verbale potenzialmente falso – non appare come un singolo errore isolato, ma come il prodotto di una cultura organizzativa priva di adeguati presidi di controllo e di meccanismi di prevenzione del rischio-reato. La mancanza di protocolli digitali, di controlli automatici e di flussi di escalation chiari ha creato un ambiente in cui le violazioni procedurali non solo sono state possibili, ma non hanno generato alcun allarme interno. L’assenza di un Modello Organizzativo 231 efficace e realmente applicato, e non solo formalmente adottato, espone l’intera struttura della Polizia Locale di Milano a conseguenze potenzialmente devastanti. Oltre al danno d’immagine, il rischio concreto è quello di sanzioni pecuniarie elevate e, nei casi più gravi, di misure interdittive come il commissariamento giudiziale. L’ecosistema Scudo231, integrando i protocolli operativi con la matrice dei rischi penali, avrebbe agito come un sistema immunitario, rilevando e neutralizzando le anomalie prima che potessero degenerare in reati conclamati. Avrebbe trasformato le omissioni e le violazioni da opportunità di illecito a eventi tracciati, documentati e gestiti, proteggendo l’integrità dell’Ente e fornendo una solida base per isolare le responsabilità individuali, anziché lasciare che esse contaminino l’intera organizzazione.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/08/21/difesa-vigili-arrestati-dimostrato-che-non-ce-stata-sottrazione-di-denaro_604cce55-085a-4a67-ad43-1c9156371444.html