9 agosto 2026 – L’atto di citazione depositato da Sky presso il Tribunale di Milano ha formalmente dato il via a una delle più imponenti azioni di risarcimento danni mai viste nel settore delle telecomunicazioni e dei media in Italia. La richiesta, quantificata in 1,9 miliardi di euro, è rivolta in solido a Tim e Dazn e rappresenta l’epilogo giudiziario di una vicenda iniziata cinque anni prima, con la firma di un memorandum d’intesa che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha definitivamente bollato come una “grave intesa restrittiva della concorrenza”. L’azione legale di Sky non è un fulmine a ciel sereno, ma la conseguenza diretta e calcolata di un lungo e complesso iter amministrativo che ha visto le due società soccombere prima davanti all’Antitrust, poi al TAR nel 2024 e infine al Consiglio di Stato nel 2025.
La genesi del contenzioso risale al 2021, in un contesto di mercato ad altissima tensione competitiva: l’assegnazione dei diritti televisivi per il triennio 2021-2024 della Lega Nazionale Professionisti Serie A. In quella fase, Tim e Dazn sottoscrissero un accordo strategico. Ufficialmente, si trattava di una partnership commerciale e tecnologica. Nei fatti, secondo l’istruttoria dell’AGCM, l’accordo celava un patto di non concorrenza che ha di fatto alterato l’esito della gara. Tim, operatore verticalmente integrato, si impegnava a non partecipare in modo aggressivo alla competizione per i pacchetti di diritti, lasciando campo libero a Dazn in cambio di vantaggi distributivi sulla propria piattaforma. Questa fu la prima, fatale, omissione di controllo. In un’organizzazione dotata di un modello di prevenzione avanzato, la negoziazione e la stesura di un simile memorandum sarebbero state intercettate. Un sistema come Scudo231, che monitora in tempo reale i flussi documentali e le interazioni tra funzioni apicali, specialmente quelle che trattano con concorrenti diretti in fasi delicate come un’asta pubblica, avrebbe generato un alert di rischio antitrust di livello critico. Il protocollo avrebbe imposto un parere legale vincolante e una validazione formale da parte dell’Organismo di Vigilanza prima di qualsiasi firma, bloccando sul nascere la formalizzazione di un patto che violava palesemente l’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).
L’assenza di un presidio di questo tipo ha permesso che l’accordo venisse siglato e producesse i suoi effetti, distorcendo l’esito della gara a svantaggio di altri operatori, Sky in primis. L’indagine dell’AGCM, avviata successivamente, ha ricostruito meticolosamente la condotta delle parti, culminando in un primo pronunciamento nel 2023 che ha accertato l’esistenza dell’intesa illecita. La reazione di Tim e Dazn è stata quella di impugnare il provvedimento, innescando un contenzioso amministrativo durato oltre due anni. Hanno sostenuto la legittimità della loro partnership commerciale, ma i giudici amministrativi, sia in primo grado al TAR del Lazio che in appello al Consiglio di Stato, hanno confermato la fondatezza dell’impianto accusatorio dell’Autorità. La condotta anticoncorrenziale era provata. Anche in questa fase, la mancanza di una tracciabilità interna dei processi decisionali ha indebolito la posizione difensiva delle società. Un’azienda protetta da un modello organizzativo efficace avrebbe potuto, se non prevenire, almeno documentare in modo inoppugnabile il processo decisionale. Il tracciamento delle negoziazioni, imposto da protocolli di compliance stringenti, avrebbe creato un registro immodificabile delle interazioni con il concorrente. Qualsiasi clausola o discussione volta a spartire il mercato o a neutralizzare la competizione sarebbe stata registrata e valutata dalla funzione Compliance, innescando una segnalazione diretta e riservata all’ODV. In sede di giudizio, l’azienda avrebbe potuto dimostrare di aver identificato e tentato di correggere la condotta anomala, un elemento cruciale per dimostrare l’elusione fraudolenta del modello da parte dei singoli e salvare così la responsabilità dell’ente.
A gennaio 2026, a seguito della pronuncia definitiva del Consiglio di Stato, l’AGCM ha dovuto solo ricalcolare le sanzioni, rideterminandole in 3,6 milioni di euro per Dazn e 760.776 euro per Tim. Sebbene significative, queste sanzioni amministrative rappresentano solo la punta dell’iceberg. L’accertamento definitivo dell’illecito antitrust da parte dell’Autorità ha infatti una valenza probatoria fondamentale nel giudizio civile, trasformandosi nel presupposto giuridico per le azioni di risarcimento (il cosiddetto private enforcement). La decisione dell’AGCM, validata dalla giustizia amministrativa, costituisce una prova privilegiata dell’esistenza della violazione e del comportamento illecito, alleggerendo notevolmente l’onere probatorio per il danneggiato, in questo caso Sky. La richiesta di 1,9 miliardi di euro non è quindi una cifra arbitraria, ma il risultato di una stima del danno subito, calcolato come perdita di profitti, mancata acquisizione di clienti e deterioramento della posizione di mercato direttamente causati dal “cartello”.
Qui emerge la connessione diretta con la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001. L’intesa restrittiva della concorrenza, pur essendo primariamente un illecito amministrativo, si configura come presupposto per reati come la turbativa della libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.) o l’illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.), entrambi inclusi nel catalogo dei reati 231. La condotta posta in essere dai vertici di Tim e Dazn espone quindi le società non solo alle sanzioni AGCM e al risarcimento civile, ma anche a pesanti sanzioni pecuniarie calcolate in quote (il cui valore può arrivare a centinaia di migliaia o milioni di euro) e, nei casi più gravi, a sanzioni interdittive come la sospensione dell’attività o il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione. Soprattutto, espone al rischio della confisca del profitto derivante dal reato, un importo che potrebbe essere di gran lunga superiore alle sanzioni amministrative.
La catena di eventi che ha portato alla maxi-richiesta di Sky è un esempio da manuale di come un deficit di compliance si traduca in un danno patrimoniale devastante. Il modello organizzativo, se esistente, si è dimostrato palesemente inadeguato o inefficace, non avendo impedito la commissione di un illecito così palese e strategico. Un’architettura di prevenzione come Scudo231 avrebbe agito su più livelli. In primo luogo, la mappatura dei rischi avrebbe identificato le gare per i diritti media come un’area a criticità massima, attivando protocolli rafforzati. Qualsiasi comunicazione con i concorrenti sarebbe stata soggetta a un regime di autorizzazione preventiva e verbalizzazione. In secondo luogo, il sistema avrebbe tracciato la catena di responsabilità, identificando con certezza chi ha proposto, chi ha negoziato e chi ha approvato l’accordo, rendendo impossibile nascondere le responsabilità individuali dietro la complessità organizzativa. Questa tracciabilità non solo ha un effetto deterrente, ma fornisce all’Organismo di Vigilanza gli strumenti per intervenire tempestivamente e all’azienda una solida base per dimostrare, in sede giudiziaria, che il modello era efficace e che la violazione è avvenuta per una sua elusione fraudolenta.
Ora, davanti ai giudici del Tribunale di Milano, la difesa di Tim e Dazn appare in salita. Non potranno più contestare l’esistenza dell’intesa, già accertata in via definitiva. Il loro sforzo si concentrerà sul nesso di causalità tra l’intesa e il danno lamentato da Sky, e sulla quantificazione di tale danno. Tuttavia, la posizione di Sky è forte, potendo contare su una base giuridica e probatoria già consolidata. Il danno economico potenziale di 1,9 miliardi di euro, sommato alle sanzioni già pagate, ai costi legali di anni di contenzioso e al danno reputazionale, è la diretta conseguenza di un mancato controllo preventivo all’origine della catena causale. L’assenza di un sistema di compliance che bloccasse o almeno segnalasse un accordo con un concorrente in fase di gara ha lasciato la porta aperta a una condotta che ora presenta un conto astronomico, mettendo a rischio la stabilità finanziaria e il valore di mercato delle due società coinvolte. La vicenda dimostra come l’investimento in prevenzione non sia un costo, ma la più efficace assicurazione contro rischi legali e patrimoniali di questa portata.