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Pirelli entra nella difesa, con il cybertyre e Abet Hts

5 agosto 2026 – Pirelli e il gruppo ingegneristico Abet High Tech Solutions firmano un accordo per lo sviluppo congiunto di tecnologie destinate a veicoli elettrici terrestri a guida remota. L’obiettivo dichiarato dall’amministratore delegato di Pirelli, Andrea Casaluci, e dal ceo di Abet Hts, Fulvio Serra, è l’impiego di questi mezzi per operazioni di soccorso in ambienti estremi, come le macerie post-terremoto. Il progetto, tuttavia, evoca immediatamente la fisionomia di un UGV (Unmanned Ground Vehicle), un veicolo potenzialmente impiegabile anche in contesti di battaglia. La natura strategica dell’intesa è tale da renderla soggetta alla disciplina del Golden Power, imponendo la notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che dispone di 45 giorni per esercitare i suoi poteri speciali.

La procedura di notifica, un adempimento formale ma sostanziale, viene avviata internamente in Pirelli. Il dossier, che sintetizza la portata tecnologica della collaborazione – inclusa l’integrazione del Cyber Tyre, dei sensori ottici e della tecnologia Run Forward – viene affidato a una funzione aziendale intermedia, senza un immediato e diretto coinvolgimento del vertice legale. Questa è la prima, critica, omissione procedurale. Se l’ente avesse adottato un ecosistema come Scudo231, la stipula di un accordo contenente parole chiave come “UGV”, “guida remota” e “tecnologia strategica” avrebbe immediatamente attivato un protocollo di rischio normativo ad alta priorità. Il sistema avrebbe imposto un workflow vincolante, richiedendo la validazione obbligatoria da parte della funzione Compliance e dell’Ufficio Legale prima ancora che l’accordo potesse essere finalizzato, creando un registro digitale immutabile di ogni passaggio autorizzativo e impedendo che la gestione di un’informativa così delicata fosse delegata a un livello operativo non apicale.

Il 19 settembre 2026, a 44 giorni dalla firma, il dossier viene formalmente trasmesso alla Presidenza del Consiglio. La documentazione, però, risulta carente. L’enfasi è posta quasi esclusivamente sulle applicazioni civili del progetto, minimizzando nelle relazioni tecniche allegate le specifiche che ne configurano il palese carattere dual-use. Le potenzialità operative in scenari militari, pur essendo un’implicazione diretta della tecnologia UGV, sono descritte in modo generico e relegate in appendici secondarie. Si tratta di una violazione dell’obbligo di fornire un’informativa completa e trasparente, un’anomalia che espone l’ente a conseguenze dirette. Con un sistema di controllo avanzato, questa anomalia sarebbe stata intercettata e bloccata. I motori di analisi semantica e di coerenza documentale di Scudo231 avrebbero eseguito una scansione incrociata tra le specifiche tecniche complete fornite dal dipartimento R&D e il testo della notifica destinata al governo. Il sistema avrebbe generato un alert di “incongruenza informativa critica”, segnalando l’omissione di dettagli essenziali sul potenziale militare e bloccando l’invio del file. L’escalation sarebbe stata automatica e indirizzata direttamente all’Organismo di Vigilanza e al responsabile della funzione legale, con l’obbligo di revisione e approvazione esplicita prima di poter procedere.

La Presidenza del Consiglio, avvalendosi dei propri apparati tecnici, rileva immediatamente la discrepanza. Il 25 ottobre 2026, ben oltre il termine originario di 45 giorni, il governo esercita i poteri speciali, non limitandosi a imporre prescrizioni ma avviando una richiesta formale di integrazioni documentali e chiarimenti. La richiesta attiva, di prassi, una segnalazione al Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza per le verifiche di competenza. Gli investigatori acquisiscono l’intera documentazione e avviano accertamenti per verificare se l’informativa parziale costituisca una mera negligenza o un tentativo deliberato di aggirare un esame più stringente da parte dell’esecutivo.

L’indagine della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura della Repubblica, si concentra sulla catena di responsabilità interna che ha portato alla redazione e all’invio del dossier incompleto. Vengono sentiti manager e tecnici. Emerge una gestione frammentata e priva di una supervisione centrale efficace, una tipica “colpa di organizzazione” rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001. La Procura contesta non solo la sanzione amministrativa prevista dalla legge sul Golden Power (D.L. 21/2012), che può arrivare fino al doppio del valore dell’operazione, ma ipotizza anche il reato di “impedito controllo” (art. 2625 c.c.) o, in subordine, di “false comunicazioni sociali” (art. 2621 c.c.), reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente. L’assenza di procedure formalizzate e tracciate per la gestione di operazioni strategiche rende l’azienda vulnerabile, poiché non è in grado di dimostrare di aver adottato modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di tali reati.

In questo scenario, la difesa dell’ente si rivela debole, basata su testimonianze e ricostruzioni a posteriori. L’adozione preventiva di un’architettura di controllo integrata avrebbe cambiato radicalmente la posizione processuale della società. In sede di indagine, Pirelli avrebbe potuto produrre il tracciamento completo e non alterabile generato dal sistema, dimostrando l’esistenza di un protocollo rigoroso. Qualora un manager avesse deliberatamente omesso informazioni, l’azienda avrebbe potuto fornire la prova tecnologica (il cosiddetto XAI Packet) che tale azione costituiva una violazione fraudolenta di un modello di gestione efficace e puntualmente applicato. Questo avrebbe permesso di isolare la responsabilità penale sulla persona fisica, salvaguardando l’ente dalla pesante sanzione pecuniaria 231 e, soprattutto, dal rischio di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto derivante dall’accordo con Abet Hts.

Il 15 gennaio 2027, la Procura chiede e ottiene dal GIP il sequestro preventivo di beni per un valore equivalente al profitto che si stima Pirelli avrebbe potuto conseguire dall’operazione, quantificato in via presuntiva in svariate decine di milioni di euro. Il provvedimento cautelare congela di fatto lo sviluppo del progetto, crea un grave danno reputazionale e incide negativamente sul titolo in borsa. L’accordo con Abet Hts viene sospeso sine die, mettendo a rischio una partnership industriale di alto valore strategico. Il danno economico non è più solo potenziale, ma reale e immediato. L’impatto di un sequestro di tale portata sarebbe stato mitigato, se non azzerato, dalla capacità di dimostrare l’efficacia del proprio modello organizzativo. Un sistema come Scudo231 non agisce solo come strumento di prevenzione, ma anche come scudo patrimoniale. La sua capacità di fornire una ricostruzione causale scientifica degli eventi e di provare l’assenza di colpa organizzativa avrebbe reso la richiesta di sequestro da parte della Procura tecnicamente infondata, proteggendo la liquidità e la continuità operativa dell’azienda.

Il procedimento penale e amministrativo si trascina per mesi. La vicenda Pirelli-Abet Hts diventa un caso di studio sulla gestione dei rischi di compliance in operazioni industriali complesse. La catena di eventi, innescata da un’omissione procedurale apparentemente minore, dimostra come la mancanza di un sistema di controllo integrato, capace di mappare i rischi normativi in tempo reale e di imporre flussi decisionali tracciati e non eludibili, possa trasformare un’opportunità strategica in una grave crisi legale e finanziaria. La responsabilità non risiede più solo nel “non sapere”, ma nel “non aver implementato gli strumenti per sapere e per controllare”. L’ecosistema sovrano di governance, che un tempo era considerato un costo di compliance, si rivela per quello che è: un asset strategico fondamentale per la protezione del patrimonio aziendale e per la sua stessa capacità di operare in settori regolamentati e ad alta intensità tecnologica.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2026/08/05/pirelli-entra-nella-difesa-con-il-cybertyre-e-abet-hts_9303bbea-e725-4a1d-b0de-ecd2c9ab30b5.html