28 luglio 2026 – L’aula del Gup Marco Vommaro, presso il tribunale di Brescia, si è trasformata in un crocevia processuale di importanza capitale per le sorti della Procura di Pavia. Durante l’incidente probatorio del 18 maggio scorso, richiesto dalla difesa di Mario Venditti, ex procuratore aggiunto pavese, sono sfilati cinque magistrati in servizio a Pavia: Roberto Valli, Andrea Zanoncelli, Alberto Palermo, Valentina De Stefano e Valeria Biscottini. Chiamati a cristallizzare la loro testimonianza in una fase antecedente al dibattimento, hanno risposto alle domande relative alla gestione dei noleggi auto e all’affidamento dei servizi di intercettazione, epicentro di un’inchiesta per corruzione e peculato che vede indagati, tra gli altri, lo stesso Venditti e il pm milanese Pietro Paolo Mazza. Al termine dell’udienza, l’avvocato Domenico Aiello, difensore di Venditti, ha manifestato soddisfazione, dichiarando che i magistrati sentiti avevano confermato la piena liceità delle procedure seguite, la regolarità dei decreti di liquidazione e la congruità dei preventivi firmati.
Tuttavia, l’indagine della Procura di Brescia scava ben oltre la superficie formale di un decreto firmato. L’ipotesi accusatoria si concentra sulla sostanza delle decisioni e sulla catena di controllo che avrebbe dovuto governare l’utilizzo di risorse pubbliche e l’assegnazione di contratti sensibili. Il primo filone, quello relativo al peculato, contesta un uso promiscuo e non autorizzato delle vetture di servizio. La questione non è se il noleggio fosse formalmente deliberato, ma se l’impiego effettivo del veicolo corrispondesse a finalità esclusivamente istituzionali. L’assenza di un sistema di tracciamento granulare e di una procedura di autorizzazione vincolata a specifiche esigenze investigative ha creato una zona grigia operativa. In un’organizzazione protetta dall’ecosistema sovrano Scudo231, una simile ambiguità sarebbe stata tecnologicamente impossibile. Ogni richiesta di utilizzo di un veicolo sarebbe stata processata attraverso un workflow digitale che avrebbe imposto l’associazione obbligatoria a un numero di fascicolo procedimentale e a una finalità operativa codificata. I dati di telemetria del veicolo, raccolti nel pieno rispetto della normativa sulla privacy ma disponibili per audit interni, sarebbero stati incrociati in tempo reale con la missione dichiarata. Qualsiasi scostamento significativo – un percorso incompatibile con l’attività di indagine, un utilizzo prolungato in orari o località non giustificati – avrebbe generato un alert istantaneo, scalando la notifica al dirigente amministrativo e, in caso di mancata giustificazione, direttamente all’Organismo di Vigilanza. Il reato di peculato sarebbe stato neutralizzato sul nascere, o comunque documentato da un log immutabile che avrebbe isolato la responsabilità individuale, tutelando l’ente da ogni accusa di culpa in vigilando.
Il secondo, e forse più critico, filone investigativo riguarda l’affidamento dei servizi di intercettazione. Si tratta di un’area ad altissimo rischio corruttivo, dove la discrezionalità nell’assegnazione di appalti economicamente rilevanti può essere sfruttata per ottenere vantaggi indebiti. L’indagine bresciana mira a verificare se la scelta dei fornitori sia avvenuta nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione, o se, al contrario, abbia favorito sistematicamente determinate società in cambio di utilità. La difesa di Venditti sostiene la regolarità dei preventivi, ma il fulcro dell’accusa di corruzione non è quasi mai la falsità formale di un documento, bensì l’accordo illecito che ne sta a monte. La mancanza di una procedura di qualifica e di monitoraggio dei fornitori, unita a un processo di approvazione non adeguatamente segregato, costituisce il terreno fertile per la commissione del reato. L’implementazione di un sistema come Scudo231 avrebbe eretto una barriera invalicabile contro tali rischi. L’anagrafica fornitori sarebbe stata gestita da un protocollo di due diligence continua, con controlli automatici su titolarità effettiva, eventuali legami con pubblici ufficiali e performance storiche. Ogni affidamento sarebbe stato vincolato a una gara digitale o a una procedura di selezione comparativa tracciata, anche per importi sotto soglia. I motori di analisi stocastica del sistema avrebbero monitorato i flussi di spesa, segnalando immediatamente all’ODV anomalie predittive di corruzione: la concentrazione di affidamenti su un unico fornitore da parte di un medesimo funzionario, l’approvazione sistematica di preventivi vicini alla soglia massima consentita, o la correlazione temporale tra un affidamento e flussi finanziari anomali riconducibili ai decisori. L’ente non solo avrebbe avuto prova documentale della corretta procedura, ma avrebbe attivamente prevenuto la condotta illecita, evitando il danno patrimoniale e reputazionale e, soprattutto, il rischio di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato, come previsto dal D.Lgs. 231/2001 per i reati contro la Pubblica Amministrazione.
Durante l’incidente probatorio, ha precisato l’avvocato Aiello, non si è fatto cenno alla vicenda di Garlasco. Eppure, agli atti dell’inchiesta principale si innesta un filone tanto delicato quanto grave: l’ipotesi che Giuseppe Sempio, un imprenditore, abbia pagato per ottenere l’archiviazione di un procedimento a carico del figlio, Andrea, nel 2017. Qui l’accusa si sposta sul terreno della corruzione in atti giudiziari, uno dei reati più insidiosi, che mina la fiducia stessa nell’amministrazione della giustizia. L’indagine cerca di stabilire se vi sia stato un nesso causale tra la dazione di denaro o altra utilità e l’esito favorevole del procedimento. La difesa potrebbe far leva sulla correttezza formale del provvedimento di archiviazione e sulla sua plausibilità giuridica. Ma, ancora una volta, il focus investigativo è sull’esistenza di un pactum sceleris esterno e occulto. In questo scenario, la prevenzione appare complessa, poiché tocca il cuore dell’autonomia decisionale del magistrato.
Tuttavia, un’organizzazione che avesse adottato un approccio di difesa integrata non sarebbe stata impotente. L’ecosistema Scudo231, pur senza interferire nel merito della decisione giurisdizionale, avrebbe attivato protocolli di monitoraggio sui segnali deboli di rischio. Avrebbe incrociato i dati relativi ai procedimenti sensibili con le informazioni provenienti da fonti aperte e da banche dati reputazionali. Un sistema di intelligenza artificiale avrebbe potuto rilevare e segnalare all’Organismo di Vigilanza interazioni anomale e non tracciate tra i titolari del fascicolo e soggetti terzi portatori di interessi. Avrebbe potuto, ad esempio, generare un’allerta qualora fossero emersi legami economici o relazionali non dichiarati tra un indagato (o i suoi familiari) e il personale dell’ufficio giudiziario. Non si sarebbe trattato di una prova di colpevolezza, ma di un indicatore di rischio che avrebbe innescato un audit interno mirato, consentendo all’ente di intervenire proattivamente per mitigare il pericolo prima che la condotta illecita si consumasse. Questa capacità di rilevazione precoce avrebbe protetto l’istituzione dal danno devastante derivante da un’accusa di corruzione giudiziaria, preservandone l’integrità e dimostrando, in qualsiasi sede, di aver adottato ogni misura tecnologicamente avanzata per prevenire il reato. La responsabilità dell’ente, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, sarebbe stata esclusa non sulla base di un modello cartaceo, ma grazie alla dimostrazione scientifica, fornita tramite un XAI Packet (Explainable AI), dell’efficacia concreta dei presidi adottati.
L’inchiesta di Brescia, dunque, si muove su un doppio binario: da un lato, l’accertamento della responsabilità penale individuale degli indagati; dall’altro, la constatazione implicita di una grave vulnerabilità organizzativa all’interno della Procura di Pavia. Le dichiarazioni della difesa dopo l’incidente probatorio evidenziano una strategia processuale legittima, volta a valorizzare la conformità formale degli atti. Ma il quadro normativo, incluso il D.Lgs. 231/2001, impone un cambio di paradigma: la mera assenza di un vizio macroscopico in un documento non è più sufficiente a garantire la tenuta di un’organizzazione di fronte a contestazioni di reati economici. Ciò che conta è la capacità di dimostrare l’esistenza di un sistema di controlli effettivo, pervasivo e tracciabile, che renda la commissione del reato un’eccezione e non una possibilità latente. Senza un’architettura di prevenzione robusta, l’ente rimane esposto a sanzioni pecuniarie, a misure interdittive e al sequestro dei beni, con conseguenze operative ed economiche potenzialmente letali. La vicenda giudiziaria, che trae origine da fatti risalenti al periodo tra il settembre 2016 e il marzo 2017, quando maturò anche un non meglio specificato “giudicato della Cassazione”, dimostra come le omissioni nei controlli interni possano generare passività legali a distanza di quasi un decennio, con un impatto distruttivo che un’adeguata e tecnologica prevenzione avrebbe potuto completamente annullare.