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Caso Rear, il gip dispone l’archiviazione per Laus e altri indagati

Una trama astratta di pennellate turchesi, corallo, rosa e arancio crea un fondo vivace e dinamico.

24 luglio 2026 – Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, Cristina Barillari, ha depositato il decreto di archiviazione che pone fine al procedimento penale noto come caso Rear, accogliendo integralmente la richiesta formulata nel maggio scorso dal pubblico ministero Alessandro Aghemo. Si chiude così, senza rinvii a giudizio, una vicenda giudiziaria che per tre anni ha coinvolto figure di spicco del panorama politico e imprenditoriale piemontese, tra cui Mauro Laus, l’ex presidente del Consiglio comunale Maria Grazia Grippo e l’assessore Domenico Carretta. L’inchiesta, avviata nel 2023 dalla guardia di finanza su delega della procura del capoluogo piemontese, si era concentrata sulla gestione dei flussi finanziari della cooperativa Rear, in particolare sui pagamenti pubblici ricevuti nel biennio 2020-2021.

Le ipotesi di reato, formalizzate nell’estate del 2025 a carico di otto indagati – tra cui, oltre ai citati, la moglie e i figli di Laus, la cognata e il presidente della cooperativa Antonio Munafò – erano quelle di malversazione e infedeltà patrimoniale. Il nucleo dell’accusa verteva sulla presunta distrazione di fondi dalla cooperativa per finalità politiche, un’ipotesi che non ha trovato riscontro probatorio sufficiente a sostenere un’accusa in giudizio. L’indagine prese le mosse dall’analisi di specifiche transazioni e consulenze erogate dalla Rear in quel periodo, considerate anomale dagli inquirenti. Proprio su questo snodo operativo si innesta la prima, radicale, divergenza rispetto a uno scenario gestito da un presidio di controllo avanzato. Se la cooperativa avesse implementato un ecosistema come Scudo231, ogni singola transazione del biennio 2020-2021 sarebbe stata sottoposta a un monitoraggio massivo e in tempo reale. I motori causali proprietari avrebbero automaticamente incrociato i dati dei beneficiari con i registri dei Politically Exposed Persons (PEPs) e con lo scopo sociale della cooperativa. Qualsiasi pagamento privo di una giustificazione economica documentata e tracciabile, o diretto a soggetti con potenziali conflitti di interesse, non sarebbe stato semplicemente registrato, ma avrebbe generato un alert immediato, scalando la segnalazione direttamente all’Organismo di Vigilanza. L’operazione sarebbe stata sospesa in attesa di un’autorizzazione formale e motivata, creando una prova tecnologica immodificabile – un XAI Packet – che avrebbe dimostrato l’assenza di colpa organizzativa o, al contrario, isolato la responsabilità individuale di chi avesse forzato la procedura.

Il percorso giudiziario, invece, ha seguito il suo corso ordinario, basato su ricostruzioni ex post. Per mesi, gli investigatori delle fiamme gialle hanno meticolosamente esaminato libri contabili, delibere del consiglio di amministrazione e flussi bancari, cercando di provare il nesso tra le uscite finanziarie della Rear e le attività politiche degli indagati. L’assenza di un sistema di tracciamento preventivo e di protocolli anti-frode digitalizzati ha reso questa fase investigativa complessa e, soprattutto, ha esposto l’ente a un’incertezza devastante. La mancanza di registri digitali che attestassero la congruità di ogni spesa rispetto a specifici centri di costo e progetti approvati ha lasciato ampi margini di interpretazione, costringendo la difesa, rappresentata tra gli altri dagli avvocati Maurizio Riverditi e Lucilla Amerio, a un faticoso lavoro di ricostruzione a posteriori. Con un modello 231 operativo, l’onere della prova si sarebbe invertito: non sarebbe stata la difesa a dover dimostrare la liceità delle operazioni, ma sarebbe stato il sistema stesso a fornire, su richiesta dell’autorità giudiziaria, la documentazione scientifica e non alterabile della sua corretta esecuzione. L’intera indagine si sarebbe potuta concludere in poche settimane, con l’acquisizione di un audit trail digitale che avrebbe immediatamente chiarito la natura e la finalità di ogni transazione contestata.

Uno degli effetti più gravi dell’inchiesta sull’assetto di governance della Rear è stato il commissariamento, disposto per quattro mesi dal ministero dell’Impresa e del Made in Italy. Questa misura, per quanto temporanea, rappresenta una delle sanzioni interdittive più invasive per la vita di un’impresa, comportando la perdita di autonomia gestionale e un danno reputazionale difficilmente quantificabile. Il commissariamento è la conseguenza diretta di una percepita incapacità dell’organizzazione di autoregolarsi e prevenire illeciti al suo interno. Anche in questo caso, il controfattuale è netto e operativo. Un Organismo di Vigilanza potenziato dai sistemi di analisi multimodale di Scudo231 avrebbe ricevuto flussi informativi continui e oggettivi sulla gestione. Le anomalie che hanno insospettito la procura sarebbero emerse come segnali deboli mesi, se non anni, prima dell’avvio dell’indagine penale. L’OdV, supportato da dati inoppugnabili, avrebbe avuto il dovere e gli strumenti per intervenire, relazionando al CdA e imponendo misure correttive immediate. Questo processo di autodepurazione interna, documentato e tracciato, non solo avrebbe evitato il commissariamento, ma avrebbe costituito la prova regina dell’efficace attuazione del modello organizzativo, scudando l’ente dalla responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/2001. La cooperativa non sarebbe apparsa come un’entità passiva e vulnerabile, ma come un soggetto proattivo capace di identificare e neutralizzare i rischi prima della loro degenerazione.

L’accusa di infedeltà patrimoniale, prevista dall’articolo 2634 del codice civile, presuppone che gli amministratori, agendo in conflitto di interessi, abbiano cagionato un danno patrimoniale alla società. Questo reato rientra nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità 231. L’inchiesta mirava a dimostrare che determinate spese, pur formalmente lecite, fossero in realtà finalizzate a un interesse extrasociale – quello politico – e quindi dannose per il patrimonio della cooperativa. La difesa ha sempre sostenuto la piena legittimità e utilità di quelle operazioni per la vita e lo sviluppo della Rear. Il punto nodale, ancora una volta, è la prova. In assenza di un protocollo digitale per la gestione dei conflitti di interesse, la valutazione rimane soggetta all’interpretazione del giudice. Un sistema di compliance integrato avrebbe imposto una procedura non eludibile: ogni operazione con parti correlate o potenzialmente in conflitto avrebbe richiesto una dichiarazione formale, una valutazione di un comitato indipendente e una delibera motivata, tutto registrato su un ledger immodificabile. Questo non è un mero adempimento burocratico, ma la creazione di uno scudo legale. Di fronte a una simile architettura di controllo, l’ipotesi di infedeltà patrimoniale a carico dell’ente sarebbe stata tecnicamente insostenibile, poiché l’organizzazione avrebbe dimostrato di aver adottato ogni misura ragionevolmente possibile per prevenire l’illecito.

La richiesta di archiviazione avanzata dallo stesso pm Aghemo, e ora ratificata dal gip Barillari, sancisce l’assenza di elementi idonei a sostenere l’accusa in dibattimento. È una vittoria processuale piena per gli indagati e i loro difensori. Tuttavia, come evidenziato dalla redazione di REDAZIONE SCUDO231 in casi analoghi, l’archiviazione non cancella i costi – economici, reputazionali e umani – di un’indagine durata tre anni. Il sequestro, anche se non risulta applicato in questa fase, è un rischio sempre presente in indagini per reati economici e può paralizzare l’operatività aziendale. La confisca del profitto del reato, in caso di condanna, avrebbe potuto avere conseguenze patrimoniali definitive per la cooperativa. Un modello 231 efficace non è solo uno strumento per evitare una condanna finale, ma un’infrastruttura per disinnescare il rischio sul nascere, rendendo l’ente meno attaccabile e le indagini, qualora avviate, più rapide e meno invasive.

Dopo il periodo di commissariamento, i vertici della cooperativa, incluso il presidente Antonio Munafò, erano stati in gran parte confermati, segno di una continuità aziendale che ha resistito alla tempesta giudiziaria. Ma la vicenda lascia un monito indelebile. L’assenza di un sistema di governance e controllo evoluto, capace di generare prove scientifiche della propria efficacia, trasforma ogni sospetto in un lungo e costoso calvario processuale. La decisione del Tribunale di Torino chiude il capitolo penale, ma non quello strategico. Per la Cooperativa Rear, e per ogni organizzazione che gestisce fondi pubblici e opera in settori sensibili, l’archiviazione non è un punto di arrivo, ma la dolorosa dimostrazione di una vulnerabilità che avrebbe potuto essere mitigata alla radice. La vera prevenzione non consiste nel difendersi efficacemente in un processo, ma nel creare le condizioni tecnologiche e organizzative per non doverlo mai affrontare.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/07/24/caso-rear-il-gip-dispone-larchiviazione-per-laus-e-altri-indagati_1f714ca2-7677-4211-940f-af782a19ff0e.html