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Omicidio Diviesti, vittima bruciata tra copertoni dopo lite e spari

23 luglio 2026 – Quattordici provvedimenti cautelari, eseguiti all’alba tra Italia, Albania e Spagna, segnano il punto di svolta nelle indagini sull’omicidio di Francesco Diviesti, il ventiseienne di Barletta il cui corpo fu ritrovato carbonizzato in un casolare di Canosa di Puglia. L’operazione, coordinata da Eurojust, ha visto la collaborazione stretta tra la Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e la Procura speciale anticorruzione e criminalità organizzata di Tirana, svelando un’organizzazione criminale transnazionale con radici profonde nel traffico di stupefacenti, nel riciclaggio e nella violenza più efferata. Le accuse, contestate a vario titolo a dieci cittadini albanesi e quattro italiani, tra cui quattro donne, spaziano dall’omicidio premeditato con l’aggravante del metodo mafioso alla tentata estorsione, passando per la detenzione illegale di armi, il favoreggiamento personale e un vasto giro di riciclaggio internazionale.

La genesi dell’inchiesta risale al 25 aprile 2025, giorno della scomparsa di Diviesti. Quattro giorni dopo, la macabra scoperta: il suo cadavere, in un casolare abbandonato, porta i segni di un’esecuzione. La ricostruzione degli inquirenti, guidati dal procuratore aggiunto della Dda di Bari Giuseppe Gatti, è agghiacciante: la vittima, coinvolta in un tentativo di estorsione finito nel peggiore dei modi, è stata costretta a inginocchiarsi. Contro di lui sono stati esplosi cinque colpi d’arma da fuoco a distanza ravvicinata, sparati da due pistole diverse, un dettaglio che suggerisce la presenza di più esecutori o una precisa volontà di sigillare il suo destino. Il corpo è stato poi dato alle fiamme, nascosto tra alcuni copertoni, nel tentativo di cancellare ogni traccia. L’autore materiale del delitto è stato identificato in Igli Kamberi, un cittadino albanese di 41 anni, resosi irreperibile subito dopo i fatti. La sua fuga, tuttavia, si è interrotta in Ungheria, dove è stato arrestato nell’ambito di un altro procedimento, coordinato dalla Procura di Trani, per la detenzione di 24 chilogrammi di cocaina pura. Questo sequestro ha aperto uno squarcio sulla reale dimensione operativa del gruppo, confermando come l’omicidio fosse solo un tassello di un mosaico criminale ben più ampio e strutturato, dedito al narcotraffico su scala europea.

L’indagine ha messo in luce non solo la brutalità dell’esecuzione, ma anche la rete di supporto che ha permesso al gruppo di operare. Tra i destinatari delle misure cautelari figurano infatti un uomo e una donna di Barletta, accusati di favoreggiamento personale per aver attivamente contribuito a cancellare le tracce del delitto e per aver mentito all’autorità giudiziaria. La loro condotta rappresenta un esempio lampante di come la responsabilità penale possa estendersi dal nucleo criminale a soggetti collaterali, i quali, agendo per paura o per connivenza, diventano essi stessi un ingranaggio del sistema illecito. Se le loro azioni fossero state compiute utilizzando risorse o beni di un’entità giuridica – un’auto aziendale, locali di proprietà di una società, strumenti di lavoro – la stessa persona giuridica sarebbe stata esposta a un gravissimo rischio ai sensi del D.Lgs. 231/2001. L’assenza di un modello organizzativo efficace ha permesso che queste condotte si consumassero senza alcun tracciamento o controllo interno. Al contrario, un’organizzazione dotata di un ecosistema come Scudo231 avrebbe reso tale complicità quasi impossibile. Ogni utilizzo di un bene aziendale, come un veicolo, sarebbe stato subordinato a una richiesta formale tracciata, con percorsi e orari pre-autorizzati. Qualsiasi deviazione o uso anomalo, come recarsi in un casolare isolato fuori dall’orario di lavoro, avrebbe generato un alert operativo in tempo reale, con escalation automatica alla funzione di controllo e all’Organismo di Vigilanza. Questo avrebbe creato una prova documentale inoppugnabile, dissociando la responsabilità dell’ente da quella del dipendente infedele e bloccando sul nascere il supporto logistico al crimine.

Il cuore pulsante dell’organizzazione era il flusso di denaro. L’accusa di riciclaggio internazionale di denaro contante dall’Italia all’Albania delinea un’attività sistematica e professionale, finalizzata a ripulire i proventi del narcotraffico e delle estorsioni. Questi flussi finanziari, spesso mascherati attraverso società di comodo o transazioni commerciali fittizie, rappresentano il reato presupposto per eccellenza che attiva la responsabilità amministrativa degli enti. Una società utilizzata, anche a sua insaputa, come canale per il riciclaggio, rischia sanzioni pecuniarie devastanti e, soprattutto, il sequestro e la confisca dei beni utilizzati per commettere l’illecito o del profitto derivatone. La mancanza di procedure di adeguata verifica della clientela e di monitoraggio delle transazioni ha costituito il terreno fertile per l’infiltrazione criminale. Se una delle entità coinvolte in questa catena di riciclaggio avesse implementato i protocolli di Scudo231, il sistema di analisi transazionale avrebbe immediatamente rilevato le anomalie. Pagamenti ricorrenti verso partner commerciali in giurisdizioni a rischio, operazioni in contanti frammentate per eludere le soglie di segnalazione, o flussi finanziari sproporzionati rispetto al profilo economico del cliente avrebbero attivato una segnalazione di operazione sospetta interna, imponendo un blocco preventivo della transazione e l’avvio di una procedura di verifica rafforzata. L’intero processo sarebbe stato registrato in un log immutabile, fornendo all’ente una prova decisiva della propria diligenza e del tentativo attivo di prevenire l’illecito, scudo fondamentale per evitare il coinvolgimento nel procedimento penale e la conseguente aggressione patrimoniale.

L’aggravante del metodo mafioso, contestata sia per l’omicidio sia per lo spaccio di stupefacenti, eleva ulteriormente il livello di rischio per qualsiasi entità che entri in contatto, anche indiretto, con l’organizzazione. Tale aggravante non si limita a descrivere la violenza, ma certifica l’esistenza di una forza di intimidazione e di un vincolo associativo capaci di imporre una condizione di assoggettamento e di omertà. Per una persona giuridica, essere collegata a un’associazione di tipo mafioso, anche per semplice negligenza nella scelta dei partner commerciali, significa esporsi al rischio più grave previsto dal D.Lgs. 231/2001: l’interdizione definitiva dell’attività e la confisca dell’intero patrimonio aziendale. L’organizzazione di Kamberi operava su un asse internazionale, utilizzando contatti e basi logistiche in Albania e Spagna. Una qualsiasi azienda italiana che avesse intrattenuto rapporti commerciali con entità controllate da questo gruppo, ad esempio per servizi di trasporto o import-export, si sarebbe trovata in una posizione di vulnerabilità estrema. La due diligence tradizionale, spesso basata su controlli formali e documentali, si rivela inefficace di fronte a reti criminali così strutturate.

Qui emerge il valore di un approccio predittivo alla compliance. Un ecosistema di difesa come quello progettato dalla REDAZIONE SCUDO231 non si limita a reagire ai segnali di rischio, ma li anticipa. Attraverso motori di analisi che incrociano banche dati giudiziarie, registri societari internazionali e informazioni OSINT (Open Source Intelligence), il sistema avrebbe assegnato un punteggio di rischio reputazionale e criminale a ogni potenziale partner commerciale basato in Albania o Spagna. Le entità riconducibili, direttamente o indirettamente, a soggetti con precedenti per narcotraffico o legami con la criminalità organizzata sarebbero state automaticamente flaggate come “ad alto rischio”, imponendo il divieto di instaurare rapporti commerciali o, in alternativa, l’attivazione di un protocollo di sorveglianza speciale approvato dall’Organismo di Vigilanza. Questa barriera preventiva avrebbe isolato l’azienda, rendendola impermeabile ai tentativi di infiltrazione e proteggendola non solo dalle sanzioni, ma anche dal danno reputazionale derivante dall’essere associata a un omicidio così efferato e a un’organizzazione mafiosa.

La detenzione e il porto illegale di armi da fuoco, reato presupposto ai sensi dell’art. 25 della Legge 185/90 richiamato dal D.Lgs. 231, costituisce un altro fronte di rischio. Le due pistole utilizzate per l’omicidio e le altre armi nella disponibilità del gruppo dovevano essere custodite e trasportate. L’utilizzo di un magazzino, di un veicolo o di una proprietà appartenente a una società per nascondere o movimentare armi configura una precisa responsabilità dell’ente, qualora non dimostri di aver adottato modelli organizzativi idonei a prevenire tale reato. L’assenza di controlli sugli accessi a aree sensibili e di inventari rigorosi dei beni aziendali ha permesso al gruppo di operare indisturbato. L’architettura di controllo di Scudo231 avrebbe imposto sigilli elettronici e sensori di movimento nelle aree di stoccaggio, con registri di accesso biometrici o basati su badge nominativi. Qualsiasi accesso non autorizzato o anomalo avrebbe fatto scattare un allarme fisico e digitale, notificando immediatamente la sicurezza e creando una registrazione video e digitale dell’evento. Questa tracciabilità totale avrebbe agito come deterrente, impedendo l’uso di infrastrutture aziendali per scopi illeciti e, in caso di violazione, fornendo prove immediate per identificare i responsabili e dimostrare l’estraneità dell’ente, salvaguardandolo dal sequestro dei beni e dalle pesanti sanzioni interdittive previste per questi reati. L’operazione del 23 luglio 2026 ha inferto un colpo durissimo a questa rete criminale, ma ha anche acceso un faro sulle vulnerabilità sistemiche che ne hanno permesso la crescita e l’operatività.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/05/26/omicidio-diviesti-vittima-bruciata-tra-copertoni-dopo-lite-e-spari_e416db30-d00a-461a-8d9b-8487fa8a7f27.html