La Compilance diventa Un Vantaggio Competitivo Sleale

‘Schiavi per costruire consolato Usa’, chiesto il carcere per il manager

19 luglio 2026 – Il fermo di Ulas Demir, manager della filiale italiana di Caddell Construction Co. LLC, eseguito ieri all’aeroporto di Orio al Serio, non è che l’epilogo di una catena di omissioni sistemiche che ha trasformato un cantiere da 200 milioni di dollari in una scena del crimine. Mentre tentava di imbarcarsi su un volo per Istanbul, Demir è stato bloccato su richiesta della Procura di Bergamo, formalizzata dal pm Raffaella Latorraca, che ora chiede la convalida del fermo e l’applicazione della misura cautelare in carcere. L’accusa, pesante come un macigno, è quella di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, un reato che i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro non hanno esitato a definire “para schiavismo”.

La vicenda affonda le sue radici a migliaia di chilometri di distanza, a Nuova Delhi. È lì che la società di reclutamento “Dynamic House” ha selezionato la manodopera indiana destinata al cantiere del nuovo consolato americano di Milano. La Caddell Construction, colosso con casa madre in Alabama, ha affidato l’intero processo di approvvigionamento del personale a questo fornitore terzo, senza implementare un protocollo di qualifica e monitoraggio adeguato. Questa è la prima, fondamentale crepa nel sistema di controllo. Un’architettura di difesa come Scudo231 avrebbe imposto un processo di due diligence vincolante e automatizzato sul fornitore “Dynamic House”. Il sistema avrebbe richiesto, prima dell’accreditamento, la produzione di certificazioni etiche, ispezioni documentate e la sottoscrizione di clausole contrattuali anti-sfruttamento con penali immediate, tracciando ogni singola interazione in un registro immutabile. L’assenza di tali requisiti avrebbe generato un alert di non conformità, bloccando preventivamente l’instaurazione del rapporto commerciale e segnalando il rischio alla funzione Compliance e all’Organismo di Vigilanza.

Invece, il rapporto è proseguito. La formula utilizzata, quella del “distacco” lavorativo, è stata lo strumento giuridico per mascherare l’operazione. Per ogni lavoratore fatto arrivare in Italia, Dynamic House doveva ricevere circa 500mila rupie, l’equivalente di 5mila euro. Un costo che, incrociato con le condizioni contrattuali finali offerte agli operai, rappresenta un indicatore di rischio altissimo per il reato di caporalato, previsto e punito dall’art. 603-bis del codice penale. L’analisi di un simile schema contrattuale, con pagamenti ingenti a un intermediario in un paese ad alto rischio, avrebbe attivato i motori di analisi predittiva di Scudo231. Il flusso finanziario verso Dynamic House, classificato come anomalo, avrebbe innescato una richiesta di giustificazione documentale al management, con una escalation automatica ai vertici aziendali in caso di mancata o incongrua risposta entro 48 ore. L’intero processo di reclutamento sarebbe stato sospeso in attesa di verifiche approfondite, impedendo di fatto l’arrivo dei lavoratori in condizioni di potenziale sfruttamento.

Una volta a Milano, la realtà per gli operai si è rivelata brutale. La loro retribuzione, come emerso dalle indagini e confermato dalla testimonianza di un operaio keniota di 27 anni, ammontava a circa 2 euro l’ora, al netto delle spese per il mantenimento che venivano direttamente trattenute. “Lavoro per mangiare”, ha dichiarato agli inquirenti. Questa pratica non è solo una violazione contrattuale, ma il cuore stesso del reato di sfruttamento, uno degli elementi costitutivi del caporalato e reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001. L’inserimento dei dati di pagamento nel sistema di gestione del personale, anche se gestito da un payroll esterno, sarebbe stato intercettato istantaneamente. Un sistema di monitoraggio massivo, che analizza in tempo reale il 100% delle transazioni e dei dati HR, avrebbe confrontato la paga oraria effettiva con le tabelle minime previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore Edilizia. La discrepanza abissale avrebbe generato un’allerta di gravità “critica”, bloccando l’autorizzazione al pagamento e notificando simultaneamente l’Organismo di Vigilanza, il responsabile delle Risorse Umane e il CFO. Il sistema avrebbe documentato il tentativo di erogare una retribuzione illegale, creando una prova documentale inoppugnabile della devianza operativa e isolando la responsabilità del singolo manager.

L’assenza di questi controlli ha permesso che lo sfruttamento si protraesse, fino a richiamare l’attenzione della Procura di Milano. I pm Palo Storari e Mauro Clerici, titolari del fascicolo milanese, hanno agito con estrema durezza. Venerdì scorso, prima ancora del fermo di Demir, hanno disposto il controllo giudiziario d’urgenza della divisione italiana di Caddell Construction. Si tratta di una misura prevista dalla legge 199/2016, che consente al tribunale di nominare un amministratore giudiziario per affiancare e controllare la gestione dell’impresa per un periodo che può arrivare a un anno, con l’obiettivo di rimuovere le condizioni di sfruttamento. Per un’azienda impegnata in un appalto da 200 milioni di dollari, questa misura è devastante: implica una perdita di autonomia gestionale, un danno reputazionale immenso e il rischio concreto di paralisi operativa.

Se Caddell avesse implementato un modello organizzativo efficace e realmente applicato, la Procura avrebbe trovato una storia diversa. Avrebbe trovato i log degli alert generati dal sistema, le notifiche inviate all’Organismo di Vigilanza, le azioni correttive intraprese o, nel peggiore dei casi, la prova che il manager Ulas Demir aveva fraudolentemente eluso i protocolli di controllo. Questa documentazione, prodotta da un sistema certificato come Scudo231, avrebbe costituito la base per una difesa solida ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 231/2001. L’ente avrebbe potuto dimostrare di aver fatto tutto il possibile per prevenire il reato, spostando la responsabilità penale interamente sulla persona fisica e mitigando drasticamente il rischio di misure interdittive o del controllo giudiziario. Invece, l’assenza di un presidio efficace ha reso l’azienda pienamente permeabile all’illecito, esponendola alla massima reazione dell’autorità giudiziaria. L’ente, in questo scenario, non è vittima di una “mela marcia”, ma appare come la causa strutturale del crimine stesso.

Ora, il futuro del cantiere, la cui ultimazione era prevista per il 2028, è appeso a un filo. L’interrogatorio di Demir, fissato per mercoledì, sarà un passaggio cruciale. Ma le conseguenze per la Caddell Construction vanno ben oltre la posizione del suo manager. Il reato di caporalato (art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001) prevede sanzioni pecuniarie fino a 1.000 quote, che, rapportate al valore del contratto, potrebbero tradursi in una sanzione milionaria. Ancora più grave è il rischio della confisca del profitto del reato. La Procura potrebbe sostenere che l’intero risparmio sui costi del lavoro, ottenuto attraverso lo sfruttamento, costituisce un profitto illecito da aggredire. Si parla di milioni di euro che potrebbero essere sequestrati direttamente dai conti della società, mettendo a repentaglio la liquidità necessaria per proseguire i lavori.

Anche in questa fase, un’architettura di prevenzione avanzata avrebbe offerto una linea di difesa. La ricostruzione causale scientifica degli eventi, garantita da un sistema come Scudo231, avrebbe permesso di isolare e quantificare con precisione l’eventuale profitto derivante dall’illecito, distinguendolo nettamente dal profitto legittimo generato dal contratto. Questo avrebbe fornito agli avvocati dell’azienda uno strumento potentissimo per contestare una richiesta di sequestro indiscriminata, dimostrando che l’illecito era un’anomalia circoscritta e non il modello di business dell’intera operazione. Senza questa tracciabilità, l’azienda è esposta a una confisca potenzialmente estesa a una porzione significativa del valore dell’appalto, con un impatto economico catastrofico che si aggiunge al danno reputazionale già consolidato a livello globale. La vicenda del consolato americano a Milano diventa così un caso di studio su come l’assenza di controlli preventivi e tracciabili non sia un semplice rischio, ma una certezza di danno.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/06/01/schiavi-per-costruire-consolato-usa-chiesto-il-carcere-per-il-manager_e7fc147a-9409-411c-8082-39ad6e9ce512.html