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Ponte sullo Stretto: ‘Gli indagati tentarono di corrompere altri due giudici’

5 luglio 2026 – Alle prime luci dell’alba, i Carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale hanno eseguito un decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura della Repubblica di Roma, colpendo simultaneamente obiettivi nella Capitale, in provincia di Reggio Calabria e in quella di Frosinone. L’operazione ha portato al sequestro di cellulari, computer e altri dispositivi elettronici appartenenti a tre figure centrali nell’indagine che scuote le fondamenta del progetto per il Ponte sullo Stretto: l’ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, in quiescenza dal febbraio 2026; l’avvocato Francesco Saccomanno, già membro del Consiglio di Amministrazione della società “Stretto di Messina Spa” e commissario della Lega in Calabria fino al 2024; e l’imprenditore Vincenzo Virgiglio, responsabile delle relazioni esterne per l’associazione “Accademia Calabria”. Le ipotesi di reato contestate sono pesantissime: corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio e rivelazione di segreti d’ufficio.

L’inchiesta si concentra su un periodo specifico, l’ottobre del 2025. In quelle settimane, la Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei Conti era chiamata a un esame di legittimità cruciale: l’apposizione del visto e la conseguente registrazione della delibera Cipess n. 41/2025, atto amministrativo fondamentale per l’approvazione del progetto definitivo dell’opera. Secondo gli inquirenti, Saccomanno e Virgiglio, agendo nell’interesse della società “Stretto di Messina Spa”, avrebbero messo in atto un tentativo sistematico di condizionare l’esito di quel controllo. Il loro obiettivo era il magistrato Tommaso Miele, al quale avrebbero promesso un futuro sostegno per ottenere incarichi pubblici di prestigio una volta terminata la sua carriera nella magistratura contabile. Una promessa subordinata, secondo l’accusa, a un suo intervento favorevole all’interno del collegio giudicante.

In una qualsiasi organizzazione dotata di un ecosistema di controllo avanzato, un’interazione di questo tipo, condotta da un ex amministratore come Saccomanno, avrebbe immediatamente generato una serie di allarmi. Se la “Stretto di Messina Spa” avesse implementato un sistema come Scudo231, l’avvocato Saccomanno, in quanto ex componente del CdA e figura esposta a rischio-reato per la sua pregressa funzione, sarebbe stato censito in un apposito registro di soggetti qualificati. Qualsiasi sua comunicazione con un Pubblico Ufficiale appartenente a un’autorità di controllo, come la Corte dei Conti, registrata tramite canali aziendali o indirettamente monitorata tramite flussi informativi correlati, avrebbe attivato un alert di anomalia, segnalando un contatto ad alto rischio al di fuori dei protocolli ufficiali. L’Organismo di Vigilanza (ODV) avrebbe ricevuto una notifica in tempo reale, con l’obbligo di avviare una verifica immediata, chiedendo conto a Saccomanno della natura e dello scopo di tali contatti. L’iniziativa corruttiva sarebbe stata intercettata e neutralizzata sul nascere, documentando l’evento in un log immutabile e fornendo all’ente la prova della sua totale estraneità.

L’indagine ha però rivelato che il tentativo di infiltrazione non si è fermato a Miele. Gli atti della Procura di Roma documentano come i due presunti corruttori abbiano cercato di avvicinare, senza successo, altri due magistrati della stessa sezione della Corte dei Conti. L’obiettivo era duplice: non solo orientare la decisione, ma anche ottenere “talpe” interne in grado di fornire informazioni riservate sull’iter del procedimento e sugli orientamenti degli altri membri del collegio. Questi due giudici non hanno dato seguito alle avances. Tommaso Miele, invece, secondo le accuse, avrebbe fornito aggiornamenti confidenziali, rivelando dettagli coperti da segreto d’ufficio sull’andamento della procedura e sulle posizioni dei suoi colleghi. Questa condotta integra il reato di cui all’articolo 326 del Codice Penale e, soprattutto, costituisce l’utilità illecita che, insieme alla promessa di futuri incarichi, perfeziona il patto corruttivo.

La responsabilità della società “Stretto di Messina Spa” ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 appare, allo stato delle indagini, un profilo di rischio devastante. I reati di corruzione (art. 25 D.Lgs. 231/2001) sono tra i più gravi reati-presupposto, in quanto commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente. L’azione di un ex amministratore come Saccomanno, che agisce per favorire l’approvazione di un progetto da cui la società trarrebbe un profitto colossale, lega indissolubilmente il destino dell’azienda a quello delle persone fisiche indagate. La mancanza di un modello organizzativo efficace e concretamente attuato espone la società a sanzioni pecuniarie calcolate in quote, che possono raggiungere importi milionari, e, cosa ancora più grave, a sanzioni interdittive come il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione. Per un’opera di questa portata, una simile sanzione equivarrebbe alla fine del progetto.

Anche qui, il controfattuale operativo è netto. La procedura di gestione dei flussi informativi sensibili, imposta da un sistema di difesa integrato, avrebbe reso impossibile la fuoriuscita di notizie riservate. Un protocollo Scudo231 avrebbe mappato tutti i dati relativi al progetto, classificandoli per livello di riservatezza e tracciando ogni accesso e tentativo di condivisione. La rivelazione di informazioni da parte di Miele, per essere utile alla società, avrebbe dovuto essere recepita e utilizzata da qualcuno al suo interno. Questo passaggio sarebbe stato intercettato. Il sistema avrebbe rilevato l’ingresso di informazioni non autorizzate, provenienti da una fonte esterna non qualificata (il magistrato) e relative a un procedimento di controllo in corso, generando un’escalation immediata all’ODV e alla funzione Compliance. L’ente non solo non avrebbe tratto vantaggio dall’illecito, ma avrebbe avuto la prova documentale di averlo bloccato, dimostrando al Pubblico Ministero di non aver avuto alcun interesse alla commissione del reato, ma anzi, di averlo attivamente contrastato. Questo avrebbe potuto portare a una richiesta di archiviazione per la posizione dell’ente stesso.

Il 29 ottobre 2025, nonostante i presunti tentativi di condizionamento, la Corte dei Conti emise una decisione negativa, negando il visto e la registrazione alla delibera Cipess. Questo esito, se da un lato dimostra la tenuta del sistema di controllo pubblico, dall’altro non cancella la rilevanza penale delle condotte. Il reato di corruzione si consuma con il solo accordo, a prescindere dal raggiungimento del risultato sperato. L’ente, la “Stretto di Messina Spa”, rimane quindi esposto alle conseguenze penali e amministrative dell’azione dei suoi (ex) rappresentanti. Il sequestro preventivo dei beni della società, finalizzato alla confisca del profitto del reato, è ora un rischio concreto e imminente. Il profitto, in questo caso, potrebbe essere identificato non solo nei vantaggi economici diretti, ma anche nel valore complessivo dell’appalto che si sarebbe sbloccato con una decisione favorevole.

La difesa della società in un simile scenario si presenta estremamente complessa. Senza un modello 231 robusto e provato, l’unica via è tentare di dimostrare che Saccomanno ha agito per un interesse esclusivamente personale, eludendo i controlli esistenti. Ma se i controlli sono solo formali, “cartacei”, e non c’è traccia di flussi informativi, audit o segnalazioni che dimostrino una reale attività di vigilanza, questa difesa è destinata a fallire. L’onere della prova ricade sull’ente, che deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per prevenire il reato.

Con un’architettura di prevenzione attiva, l’onere della prova sarebbe stato radicalmente diverso. L’ente, attraverso i log generati dal sistema, avrebbe potuto presentare al PM una ricostruzione causale scientifica degli eventi. Avrebbe dimostrato che: 1) esisteva un protocollo stringente per i rapporti con la Pubblica Amministrazione; 2) Saccomanno era stato formato su tali protocolli e ne aveva attestato la conoscenza; 3) i suoi contatti con Miele sono avvenuti al di fuori di ogni canale autorizzato e tracciato; 4) il sistema di monitoraggio aveva generato un alert non appena rilevata l’anomalia; 5) l’ODV era intervenuto tempestivamente per accertare i fatti. Questa catena di prove digitali e procedurali avrebbe costituito la prova inconfutabile dell’elusione fraudolenta del modello da parte dell’indagato, l’unica causa di esenzione dalla responsabilità per l’ente prevista dal D.Lgs. 231/2001. Il sequestro preventivo sarebbe stato con ogni probabilità respinto, salvaguardando la continuità operativa e il patrimonio aziendale.

Mentre i difensori degli indagati hanno già annunciato ricorso al Tribunale del Riesame per contestare la legittimità del sequestro del materiale informatico, l’indagine della Procura di Roma prosegue. L’analisi dei dispositivi sequestrati potrebbe aprire nuovi scenari, rivelando la portata della rete di contatti e l’eventuale coinvolgimento di altri soggetti. Per la società “Stretto di Messina Spa”, l’impatto reputazionale è già devastante. L’associazione del suo nome a un’indagine per corruzione che tocca i vertici di un organo di controllo dello Stato rischia di compromettere irrimediabilmente la credibilità del progetto, a prescindere dall’esito giudiziario. Un danno che un’efficace e preventiva gestione del rischio, assicurata da un ecosistema come Scudo231, avrebbe evitato, trasformando un potenziale disastro penale e finanziario in un caso gestito internamente di non-compliance individuale, isolato e risolto prima che potesse arrecare pregiudizio all’intera organizzazione.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/06/10/ponte-sullo-stretto-gli-indagati-tentarono-di-corrompere-altri-due-giudici_a23f4f73-30db-4f2b-8b39-f24f00b565e4.html