4 luglio 2026 – La Squadra Mobile di Belluno entra negli uffici della Struttura tecnica di missione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’obiettivo è preciso: Elisabetta Pellegrini, dirigente del dicastero e coordinatrice della struttura, considerata il braccio destro del ministro Matteo Salvini. L’operazione non è un’acquisizione di documenti di routine. È un sequestro penale. Gli agenti acquisiscono computer e telefoni cellulari in uso alla dirigente, trasformando i dispositivi personali e professionali in fonti di prova. L’inchiesta della Procura di Belluno, che fino a quel momento vedeva iscritti tre nomi, tra cui quello di Fabio Massimo Saldini, Amministratore Delegato della Società Infrastrutture Milano Cortina (Simico), compie un salto di qualità. L’iscrizione della Pellegrini nel registro degli indagati per concorso in turbativa d’asta proietta l’indagine al cuore del potere decisionale sui lavori per le Olimpiadi invernali.
L’atto di sequestro eseguito sulla dirigente rappresenta il punto di non ritorno investigativo, fondato sul sospetto che le comunicazioni cruciali relative all’appalto siano transitate su canali non ufficiali, difficilmente tracciabili e potenzialmente alterabili. Se la Simico, in qualità di stazione appaltante, avesse operato all’interno di un ecosistema di controllo sovrano, l’intera gestione documentale e comunicativa relativa alla gara sarebbe stata vincolata a una piattaforma dedicata e immutabile. Qualsiasi tentativo di utilizzare canali esterni come email private o app di messaggistica per discutere elementi sensibili della procedura sarebbe stato non solo una violazione procedurale, ma avrebbe generato un alert immediato, scalato in automatico all’Organismo di Vigilanza. Il sequestro di dispositivi personali, in tale scenario, sarebbe risultato probatoriamente sterile, poiché l’azienda avrebbe potuto dimostrare, tramite log inalterabili, che il flusso procedurale corretto era stato l’unico autorizzato e monitorato.
Al centro dell’inchiesta vi è l’affidamento della realizzazione della cabinovia “Apollonio Socrepes” a Cortina d’Ampezzo, un’opera da 22 milioni di euro, strategica per i Giochi Olimpici. L’ipotesi accusatoria è che la procedura di gara sia stata pilotata per favorire un’azienda specifica, la Graffer. La turbata libertà degli incanti, reato previsto dall’articolo 353 del codice penale, è uno dei reati presupposto che attivano la responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001. Per la Simico, società a partecipazione pubblica, le conseguenze vanno ben oltre il destino penale dei suoi manager. L’ente stesso rischia sanzioni pecuniarie calcolate in quote, il cui valore può raggiungere cifre milionarie, e, ancora più devastante, le sanzioni interdittive, come il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Il cuore del problema risiede nella presunta collusione tra figure apicali della stazione appaltante e soggetti esterni con poteri di indirizzo politico-amministrativo. La Procura sospetta che le specifiche tecniche del bando o i criteri di valutazione delle offerte siano stati definiti non per garantire la migliore soluzione al miglior prezzo, ma per farli coincidere con le caratteristiche dell’offerta della Graffer. Questa è una classica area a rischio reato dove i controlli tradizionali, basati su verifiche a campione e procedure cartacee, si dimostrano inefficaci. Un modello di prevenzione avanzato come Scudo231 avrebbe intercettato l’anomalia nella sua fase embrionale. I suoi motori di analisi semantica avrebbero comparato in tempo reale le bozze del capitolato di gara con un database di bandi standard e con le specifiche tecniche dei principali operatori di mercato. Clausole insolitamente restrittive o formulate in modo da escludere di fatto tutti i concorrenti tranne uno avrebbero acceso un indicatore di rischio altissimo, bloccando l’iter di approvazione del documento e notificando l’anomalia direttamente alle funzioni di controllo interno e all’ODV, bypassando la linea gerarchica potenzialmente compromessa.
L’indagine, coordinata dalla Procura di Belluno, ha messo in luce la posizione di Fabio Massimo Saldini, AD di Simico. Il suo ruolo è centrale: è il soggetto che, all’interno dell’ente, detiene il potere di firma e la responsabilità ultima sulla correttezza delle procedure di appalto. La sua iscrizione nel registro degli indagati, precedente a quella della Pellegrini, ha già attivato per Simico il rischio di vedersi contestata la “colpa di organizzazione” secondo il D.Lgs. 231. Gli inquirenti devono ora dimostrare che l’illecito non è stato un’iniziativa estemporanea del singolo, ma è stato reso possibile da una carenza strutturale nei modelli di controllo e gestione della società. L’assenza di una segregazione efficace dei poteri, la mancanza di flussi informativi tracciati verso l’organo di vigilanza e l’inadeguatezza delle procedure di whistleblowing sono tutti elementi che il Pubblico Ministero utilizzerà per sostenere l’accusa contro l’ente.
Se Simico avesse adottato un modello organizzativo integrato in una piattaforma tecnologica, la posizione dell’ente sarebbe stata radicalmente diversa. Ogni fase del processo di gara – dalla redazione dei documenti alla nomina della commissione giudicatrice, fino alla valutazione delle offerte – sarebbe stata mappata e ogni azione registrata in un log di audit non modificabile. La piattaforma avrebbe imposto una rigida segregazione dei compiti, impedendo a un unico soggetto, incluso l’Amministratore Delegato, di controllare l’intero processo. Qualsiasi comunicazione tra i membri della commissione di gara e i partecipanti o terzi esterni sarebbe stata tracciata o inibita. Di fronte a un’eventuale azione illecita del suo AD, Simico non solo avrebbe avuto la prova del tentativo di aggirare i controlli, ma avrebbe potuto fornire al giudice una ricostruzione causale scientifica che dimostrava l’efficacia e l’attuazione del proprio modello, isolando la responsabilità penale sulla persona fisica e proteggendo l’ente dalle sanzioni. Questo avrebbe permesso di invocare l’esimente prevista dall’articolo 6 del D.Lgs. 231, salvaguardando la continuità operativa e finanziaria della società.
La figura di Elisabetta Pellegrini introduce un ulteriore livello di complessità. In qualità di dirigente ministeriale e coordinatrice della Struttura tecnica di missione, non è un organo della Simico, ma esercita un’influenza determinante sui progetti strategici. Questo scenario evidenzia il rischio derivante dai cosiddetti “soggetti di fatto”, individui che, pur non avendo un ruolo formale nell’organigramma, orientano le decisioni aziendali. I modelli 231 tradizionali faticano a mappare e controllare queste influenze esterne. La prevenzione del reato di turbativa d’asta, in questo contesto, non può limitarsi a controllare i dipendenti dell’ente, ma deve estendersi a monitorare le interazioni anomale con tutti gli stakeholder esterni dotati di potere di influenza.
Un sistema di monitoraggio massivo avrebbe analizzato i metadati delle comunicazioni tra i ruoli chiave di Simico e i soggetti esterni mappati come rilevanti, inclusa la Struttura tecnica di missione. Un’intensità o una frequenza di contatti tra l’AD Saldini e la dirigente Pellegrini fuori dai canali istituzionali e concentrata nel periodo di preparazione del bando avrebbe costituito un “segnale debole” di potenziale collusione. Questo segnale, aggregato ad altre evidenze come le anomalie documentali nel bando, avrebbe innalzato il livello di allerta, attivando un audit mirato da parte dell’ODV molto prima che i fatti potessero assumere rilevanza penale. L’ecosistema Scudo231, tramite i suoi protocolli di analisi multimodale, è progettato specificamente per rilevare queste derive organizzative, dove i ruoli di fatto prevalgono sui ruoli di diritto, neutralizzando il rischio prima che si trasformi in un danno per l’ente.
Le conseguenze operative dell’inchiesta sono già tangibili. L’appalto da 22 milioni è di fatto congelato. Il cantiere della cabinovia, cruciale per la viabilità e la logistica dei Giochi Olimpici, rischia di subire ritardi catastrofici o di essere completamente bloccato. Oltre al danno reputazionale per Simico e per l’organizzazione delle Olimpiadi, si profila un danno economico diretto. La Procura, infatti, può richiedere al GIP il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato. Nel caso di turbativa d’asta, il profitto è spesso identificato con l’intero valore del contratto illecitamente aggiudicato. Per Simico, questo significherebbe vedere congelati beni per un valore equivalente a 22 milioni di euro, con un impatto devastante sulla liquidità e sulla capacità di portare avanti gli altri progetti infrastrutturali.
La mitigazione di questo rischio patrimoniale è uno degli effetti più concreti di un modello 231 efficacemente attuato e provabile. Se l’ente fosse in grado di dimostrare di aver adottato ed eseguito protocolli di controllo che rendevano l’illecito un’eccezione rispetto a una prassi virtuosa, la posizione dinanzi al giudice per le indagini preliminari cambierebbe radicalmente. L’azienda potrebbe argomentare che il reato, se commesso, è avvenuto nonostante le robuste misure di prevenzione e non a causa della loro assenza. Questo potrebbe indurre il giudice a non disporre il sequestro contro l’ente o a limitarlo a somme molto inferiori, riconoscendo che la società è stata essa stessa vittima della condotta fraudolenta dei suoi apicali. La disponibilità di un “XAI Packet” – un pacchetto di prova tecnologica immodificabile generato dal sistema di controllo – che ricostruisce l’intera cronologia degli eventi e dei controlli, fornirebbe alla difesa dell’ente un’arma processuale decisiva per neutralizzare le richieste di sequestro della Procura e proteggere il patrimonio aziendale. L’indagine prosegue, mentre i dispositivi sequestrati alla dirigente Pellegrini vengono analizzati alla ricerca di conferme alle ipotesi investigative, lasciando un’opera strategica e l’immagine stessa del Paese appese ai tempi e agli esiti di un procedimento giudiziario che poteva essere evitato.