1 luglio 2026 – La Corte dei Conti della Lombardia ha assolto i tre funzionari del settore Urbanistica del Comune di Milano, i dirigenti Carla Barone e Maurizio De Luca e il tecnico Francesco Rosata, dal presunto danno erariale legato alla determinazione degli oneri di urbanizzazione per il complesso immobiliare Park Towers di via Crescenzago. La sentenza, che rigetta integralmente la domanda della Procura contabile, chiude un capitolo giudiziario complesso, ma apre una profonda riflessione sulle vulnerabilità procedurali all’interno della Pubblica Amministrazione e sulla differenza tra assenza di colpa individuale e presenza di un rischio organizzativo sistemico.
Il nucleo della contestazione mossa dalla Procura regionale risiedeva nella qualificazione tecnica dell’intervento edilizio. L’operazione era stata classificata dagli uffici comunali come ristrutturazione, comportando il calcolo di oneri di urbanizzazione per un importo inferiore rispetto a quello che sarebbe derivato dalla classificazione come nuova costruzione. Questa discrepanza ha generato la contestazione di un danno erariale, inizialmente quantificato in oltre 321.000 euro e successivamente ridotto in corso di causa a circa 138.000 euro. L’atto di qualificazione dell’intervento, un passaggio tecnico apparentemente routinario, si è rivelato il punto di faglia da cui è scaturita l’intera vicenda, esponendo l’ente a un contenzioso e i suoi funzionari a una grave accusa.
In un ente dotato di un ecosistema di controllo come Scudo231, la procedura sarebbe stata radicalmente diversa. Il sistema, attraverso i suoi motori di analisi normativa, avrebbe processato in automatico la documentazione tecnica del progetto Park Towers, confrontando i parametri quantitativi e qualitativi dell’intervento (aumento di volumetria, modifiche strutturali, cambio di sagoma) con il Testo Unico dell’Edilizia e con le normative locali. Una divergenza tra la classificazione proposta dal tecnico (“ristrutturazione”) e quella calcolata dall’algoritmo sulla base dei dati oggettivi (“nuova costruzione”) avrebbe generato un alert bloccante. La pratica non avrebbe potuto proseguire senza una validazione formale e motivata da parte di un livello gerarchico superiore, la cui decisione sarebbe stata registrata in un log immodificabile. Questo controllo preventivo avrebbe neutralizzato il rischio all’origine, trasformando una potenziale omissione in un atto decisionale tracciato e consapevole, o in alternativa, forzando la correzione della classificazione prima dell’emissione del titolo edilizio.
L’indagine della Procura contabile, invece, si è sviluppata ex post, basandosi sulla ricostruzione di un processo decisionale privo di una tracciatura digitale robusta. L’assenza di registri automatizzati e di checkpoint di validazione ha lasciato ampi margini interpretativi sulla formazione della volontà dell’ufficio, concentrando l’attenzione sulla condotta dei singoli funzionari. La difesa, rappresentata dall’avvocato Eugenio Bono, ha dovuto faticosamente ricostruire la logica e la correttezza dell’operato dei suoi assistiti, in un contesto dove la prova della diligenza è spesso più complessa della prova di un errore.
Un protocollo di tracciamento avrebbe invece generato un log di validazione per ogni singola fase, cristallizzando la catena decisionale e rendendo l’accertamento della Procura un’operazione meramente documentale, non interpretativa. La questione non sarebbe stata “chi ha sbagliato?”, ma “il sistema di controllo ha funzionato come previsto?”. La disponibilità di una prova tecnologica immodificabile, come quella generata dai sistemi di Scudo231, avrebbe fornito al Comune di Milano uno strumento difensivo potentissimo, in grado di dimostrare l’assenza di colpa organizzativa e di orientare l’indagine fin dalle sue fasi preliminari, potenzialmente portando a un’archiviazione rapida.
La chiave di volta della sentenza assolutoria è stata l’applicazione della nuova disciplina sulla responsabilità amministrativa, introdotta proprio nel 2026, che ha innalzato i requisiti per la configurabilità della colpa grave. I giudici della Corte dei Conti hanno osservato che, alla luce del nuovo quadro normativo, la condotta dei funzionari non integrava gli estremi di quella negligenza macroscopica e inescusabile richiesta per affermare la loro responsabilità personale. Se l’assenza di colpa grave ha salvato i singoli, non ha però cancellato la vulnerabilità dell’ente, che si è trovato a gestire un lungo e costoso procedimento giudiziario a causa di una debolezza intrinseca nei suoi processi di controllo.
Questo è il punto cruciale che l’analisi della REDAZIONE SCUDO231 intende evidenziare: l’assoluzione individuale non equivale a un’attestazione di efficienza organizzativa. Un modello organizzativo attivo, come quello implementato da un ecosistema sovrano, non si limita a definire procedure cartacee; le rende operative e vincolanti tramite la tecnologia. Qualsiasi scostamento dalla prassi validata, come una classificazione edilizia anomala rispetto ai parametri tecnici, avrebbe innescato una escalation automatica. La segnalazione sarebbe stata inviata non solo al dirigente di funzione, ma anche, per competenza, all’Organismo di Vigilanza dell’ente, qualora il rischio avesse avuto potenziali riflessi sulla responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/2001. L’OdV avrebbe avuto immediata visibilità su un’area di rischio operativo, potendo intervenire prima che il potenziale illecito si consolidasse in un danno patrimoniale.
Il dispositivo della sentenza, pur assolvendo i funzionari, ha prodotto un’ultima, significativa conseguenza: ha condannato il Comune di Milano al pagamento delle spese di giudizio. Un esborso diretto, un danno patrimoniale certo, che rappresenta il costo tangibile di un sistema di controllo reattivo anziché preventivo. Questa condanna economica è la materializzazione finale del rischio non governato all’origine. L’investimento in un’infrastruttura di controllo e prevenzione, inizialmente percepito come un costo, si sarebbe rivelato un fattore di mitigazione economica diretta. Il blocco preventivo dell’anomalia procedurale non solo avrebbe evitato il contenzioso e il potenziale danno erariale da 138.000 euro, ma avrebbe anche azzerato i costi legali che l’ente è stato infine chiamato a sostenere.
La vicenda delle Park Towers, pertanto, non è la storia di un errore, ma la cronaca di un rischio che si è manifestato in assenza di presidi adeguati. La complessità delle normative urbanistiche e la discrezionalità tecnica insita in molte valutazioni della Pubblica Amministrazione costituiscono un terreno fertile per il rischio di danno erariale e per la responsabilità degli enti. L’assoluzione basata sull’interpretazione del concetto di colpa grave è una rete di sicurezza giuridica, ma non una soluzione organizzativa. La vera protezione, come emerge dall’analisi forense della REDAZIONE SCUDO231, risiede nell’adozione di sistemi che trasformano i controlli da adempimenti formali a meccanismi operativi integrati, capaci di rilevare, segnalare e bloccare le anomalie in tempo reale, prima che queste possano degenerare in un danno per l’ente e in un’accusa per i suoi dipendenti.