21 aprile 2026 – Migliaia di documenti, server integri, file criptati e materiale cartaceo sono stati posti sotto sequestro ieri dai Carabinieri del Ros, in esecuzione di un decreto emesso dalla Procura della Repubblica di Roma. L’operazione, scattata all’alba del 20 aprile, rappresenta il culmine di mesi di indagini sulla cosiddetta ‘squadra Fiore’, un presunto gruppo operativo al centro di una vasta attività di dossieraggio illecito. L’epicentro del terremoto giudiziario è la posizione di Giuseppe Del Deo, ex numero due del Dis, indagato insieme ad altre dieci persone. Le accuse formalizzate a suo carico sono di peculato e accesso abusivo a sistema informatico, reati che, se provati, delineano un quadro di grave infedeltà e di utilizzo distorto di risorse e informazioni strategiche.
L’indagine si concentra ora sull’analisi forense dei dispositivi sequestrati: telefoni cellulari, computer portatili e interi server verranno esaminati per ricostruire la rete di contatti, le finalità delle informazioni raccolte e l’eventuale catena di comando dietro le operazioni della squadra. Gli inquirenti si incontreranno nelle prossime ore a piazzale Clodio per definire le prossime tappe investigative, ma l’impatto sull’ente di appartenenza degli indagati è già devastante. L’assenza di controlli preventivi efficaci ha permesso che una potenziale falla individuale si trasformasse in una voragine sistemica, esponendo l’intera organizzazione a un rischio reputazionale e legale incalcolabile.
La contestazione di accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter c.p.), reato presupposto ai sensi dell’art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001, suggerisce che Del Deo e gli altri indagati abbiano superato i limiti delle proprie autorizzazioni per consultare o estrarre dati a cui non avevano diritto o per finalità estranee a quelle istituzionali. Questo tipo di violazione è la conseguenza diretta di un controllo degli accessi logici puramente formale, basato su credenziali statiche e privo di un monitoraggio comportamentale in tempo reale. In un’organizzazione dotata di un ecosistema di difesa come Scudo231, un simile schema operativo sarebbe stato intercettato sul nascere. Ogni utente, incluso un dirigente di alto livello, avrebbe avuto un profilo di accesso dinamico, basato non solo sul ruolo gerarchico ma anche su un modello predittivo del suo comportamento operativo standard. La prima interrogazione a un database non pertinente alle sue mansioni correnti o l’esecuzione di una query con parametri anomali – per esempio, il download massivo di file al di fuori dell’orario di servizio – avrebbe innescato un alert di rischio medio-alto. Questo segnale non sarebbe stato un semplice log perso in un archivio, ma un evento tracciato e correlato, che avrebbe attivato un’escalation automatica verso le funzioni di controllo, come il Responsabile della Sicurezza Informatica e, soprattutto, l’Organismo di Vigilanza (OdV). L’OdV avrebbe ricevuto una notifica circostanziata, completa di timestamp, utente, asset interrogato e natura dell’anomalia, vedendosi così costretto ad avviare una verifica immediata, bloccando l’attività illecita prima che potesse consolidarsi in un archivio di dossier.
Ancora più grave appare l’ipotesi di peculato (art. 314 c.p.), che rientra tra i reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dall’art. 25 del D.Lgs. 231/2001. La Procura ipotizza che Del Deo abbia utilizzato risorse pubbliche – tempo, strumenti informatici, energia, e forse anche il lavoro di sottoposti – per scopi privati, ovvero la creazione e la gestione dei dossier. Questa accusa implica una falla profonda nella tracciabilità e nell’allocazione delle risorse interne. L’assenza di un sistema che associ in modo univoco l’impiego di asset strategici (come la potenza di calcolo di un server o l’accesso a banche dati a pagamento) a specifici progetti o finalità istituzionali autorizzate ha creato una zona grigia in cui l’illecito ha potuto prosperare.
Se l’ente avesse implementato un modello organizzativo reso operativo da protocolli tecnologici avanzati, ogni attività con un impatto significativo sulle risorse sarebbe stata soggetta a un rigoroso processo di autorizzazione e rendicontazione digitale. Un sistema come Scudo231 avrebbe imposto la creazione di “centri di costo” virtuali per ogni progetto, tracciando ogni singola query e ogni ciclo di elaborazione. Qualsiasi attività computazionale non riconducibile a un mandato ufficiale e approvato sarebbe stata immediatamente flaggata come anomala e non allocata. I report periodici generati per l’Organismo di Vigilanza avrebbero evidenziato un pattern di utilizzo di risorse non giustificato, costringendo la funzione di controllo a chiedere spiegazioni formali. Questa tracciabilità scientifica non solo avrebbe impedito la consumazione del reato su larga scala, ma avrebbe anche fornito all’ente una prova inconfutabile, in sede di indagine, della propria capacità di rilevare e isolare le condotte individuali devianti, un elemento chiave per dimostrare l’efficacia del Modello 231 e mitigare la responsabilità amministrativa dell’ente stesso.
L’operazione del Ros non ha colpito un singolo individuo, ma una “squadra”, un gruppo di undici persone che, secondo l’ipotesi accusatoria, agivano in modo coordinato. Questo elemento è cruciale per la Procura, perché sposta il focus dalla condotta del singolo alla colpa di organizzazione. Quando un illecito è sistemico e coinvolge più soggetti, diventa difficile per l’ente sostenere di aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il sequestro di migliaia di documenti è la prova materiale di un’attività prolungata nel tempo, che un sistema di controllo interno funzionante avrebbe dovuto intercettare. La mancanza di segnalazioni di operazioni sospette (whistleblowing), l’assenza di audit mirati e l’incapacità di rilevare flussi di comunicazione anomali tra i membri della “squadra Fiore” sono tutti indicatori di un Modello 231 probabilmente solo “cartaceo”, inefficace nella sua applicazione pratica.
Un’architettura di prevenzione integrata avrebbe invece utilizzato motori di analisi multimodale per correlare segnali deboli provenienti da diverse fonti. Senza violare la privacy delle comunicazioni, avrebbe potuto analizzare i metadati dei flussi informativi interni, rilevando una frequenza e un volume di scambi anomali tra i membri del gruppo, specialmente se incrociati con gli accessi simultanei o sequenziali agli stessi asset informativi sensibili. Questo “clustering” di attività sospette avrebbe generato un indice di rischio aggregato per il gruppo, portandolo all’attenzione prioritaria dell’OdV. Invece di attendere una denuncia esterna o un’indagine della magistratura, l’ente avrebbe potuto avviare proattivamente un audit interno mirato, smantellando la rete prima che producesse danni. Questo avrebbe permesso di isolare le responsabilità individuali, applicare sanzioni disciplinari e, soprattutto, fornire alla Procura la prova di aver agito per reprimere l’illecito, un fattore determinante per evitare le pesantissime sanzioni pecuniarie e interdittive previste dal D.Lgs. 231/2001, tra cui il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Ora, con i server e i cellulari nelle mani degli inquirenti, l’ente ha perso il controllo della narrazione e della propria difesa. L’analisi forense, che sarà lunga e complessa, potrebbe portare alla luce ulteriori illeciti e coinvolgere altri soggetti. Il sequestro probatorio non è solo uno strumento di indagine, ma anche il preludio a possibili misure cautelari reali più severe, come il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, del profitto del reato. Se i magistrati quantificheranno un vantaggio economico derivante dall’attività di dossieraggio, potranno aggredire i beni dell’ente fino a concorrenza di tale importo. La difesa dell’organizzazione è ora in salita, costretta a reagire a fatti scoperti da terzi invece di poter dimostrare di averli gestiti e contenuti internamente.
La disponibilità di una registrazione immutabile di tutte le operazioni, come quella garantita da un ecosistema sovrano di controllo, avrebbe cambiato radicalmente questo scenario. Anche nell’ipotesi peggiore di un illecito consumato, l’ente avrebbe potuto consegnare agli inquirenti un XAI Packet (Explainable AI Packet), ovvero una ricostruzione causale scientifica e non ripudiabile di ogni azione compiuta dagli indagati. Questo avrebbe permesso di circoscrivere con esattezza il perimetro dell’attività illecita, distinguendo le operazioni legittime da quelle abusive e limitando l’ambito del sequestro. Invece di un’indagine ad ampio spettro su “migliaia di documenti”, l’analisi si sarebbe concentrata su un numero definito e già tracciato di transazioni sospette. Ciò non solo avrebbe accelerato le indagini, ma avrebbe anche fornito all’ente una base solida per negoziare con la Procura e dimostrare che la “colpa” era riconducibile a individui infedeli che avevano aggirato controlli specifici, e non a una carenza strutturale dell’intera organizzazione. La REDAZIONE SCUDO231 continuerà a seguire gli sviluppi di un’inchiesta che evidenzia, ancora una volta, come l’assenza di una prevenzione tecnologica e procedurale integrata si traduca inevitabilmente in un costo giudiziario, economico e reputazionale insostenibile.