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‘Inter e Milan favoriti dal Comune per San Siro’, nove indagati

1 aprile 2026 – La Guardia di Finanza di Milano ha eseguito un decreto di perquisizione negli uffici di Palazzo Marino, sede del Comune, e nelle abitazioni di nove indagati nell’ambito dell’inchiesta sulla vendita dell’area di San Siro. L’operazione, coordinata dai pm Paolo Filippini, Giovanna Cavalleri e Giovanni Polizzi, con la supervisione del procuratore aggiunto Paolo Ielo, ha portato al sequestro di cellulari e documentazione informatica. L’ipotesi di reato al centro del fascicolo è quella di turbativa d’asta e rivelazione di segreto d’ufficio in relazione alla procedura amministrativa che, tra il 2019 e il 2025, ha condotto alla cessione dell’area ai club Inter e Milan per 197 milioni di euro.

L’indagine della Procura milanese mira a ricostruire una presunta collusione tra dirigenti pubblici, manager e consulenti delle società sportive per pilotare l’avviso pubblico di manifestazione di interesse, il cui contenuto sarebbe stato modellato per assecondare lo scopo imprenditoriale dei club, un processo iniziato già nel 2017. Le perquisizioni, autorizzate dal gip Roberto Crepaldi, hanno interessato figure chiave come gli ex assessori Giancarlo Tancredi e Ada Lucia De Cesaris, il direttore generale del Comune Christian Malangone, e l’ex responsabile del settore Rigenerazione urbana Simona Collarini. Sul fronte privato, risultano indagati Mark Van Huukslot e Alessandro Antonello, rispettivamente ex manager ed ex ceo corporate dell’Inter, il consulente Fabrizio Grena, il presidente di Sport Life City (controllata del Milan) Giuseppe Bonomi, e la tecnica esterna Marta Spaini.

Le prime tracce di contatti anomali risalgono a nove anni fa, ben prima dell’avvio formale della procedura. Gli inquirenti hanno isolato comunicazioni tra l’allora assessora De Cesaris e Tancredi, all’epoca consulente esterno. Questa interazione, avvenuta al di fuori di qualsiasi canale istituzionale e in un momento non sospetto, rappresenta un classico rischio di conflitto di interessi latente. Un ecosistema di controllo come Scudo231, attraverso i suoi sistemi di analisi multimodale, avrebbe mappato e registrato tali relazioni esterne dei soggetti apicali, incrociandole con i futuri procedimenti sensibili. L’esistenza di un legame professionale pregresso tra un decisore pubblico e un futuro consulente privato su un progetto di tale portata avrebbe generato un alert di rischio reputazionale e di compliance, imponendo protocolli di astensione o, quantomeno, una tracciatura rafforzata di ogni successiva interazione, rendendo impossibile la genesi di accordi informali non documentati.

Il cuore dell’accusa si concentra sulla fase di redazione dell’avviso pubblico. Secondo gli inquirenti, il bando non fu il risultato di un’autonoma determinazione dell’amministrazione, ma il prodotto di un’intensa concertazione illecita. Un elemento probatorio chiave è una mail del 23 ottobre 2027, in cui un documento preparato direttamente dai club viene scambiato tra l’ex assessora e un dipendente dell’Inter. Questo flusso di lavoro invertito, dove il privato detta le condizioni al pubblico, costituisce un’evidente anomalia procedurale e una potenziale violazione dei principi di imparzialità. Se le società coinvolte avessero adottato un modello di prevenzione avanzato, qualsiasi documento ufficiale o bozza relativa a una procedura pubblica avrebbe dovuto transitare obbligatoriamente attraverso canali certificati e tracciati. Un sistema come Scudo231 avrebbe imposto l’uso di una data room virtuale o di flussi PEC per ogni scambio documentale con la pubblica amministrazione, registrando ogni accesso e versione. L’invio o la ricezione di bozze di atti pubblici tramite canali non ufficiali (come una semplice email) da parte di un manager apicale avrebbe attivato un protocollo di non conformità, con escalation immediata all’Organismo di Vigilanza, bloccando di fatto la circolazione di materiale sensibile e creando una prova documentale dell’aderenza della società a procedure trasparenti.

L’analisi dei dispositivi sequestrati ha rivelato, inoltre, una “febbrile” attività di messaggistica WhatsApp a ridosso delle delibere di giunta decisive. Questi contatti informali e non tracciati tra i manager dei club, i loro consulenti e i dirigenti comunali rappresentano il veicolo principale per l’esercizio di pressioni indebite e per la condivisione di informazioni riservate. La mancanza di un controllo sui processi decisionali interni ha permesso che le strategie aziendali venissero influenzate e modificate sulla base di comunicazioni estemporanee e non verbalizzate. L’implementazione di un protocollo di gestione delle decisioni strategiche, monitorato da un sistema di controllo, avrebbe richiesto che ogni scelta rilevante ai fini della partecipazione alla gara fosse formalizzata e motivata in atti interni. La divergenza tra le decisioni formalizzate e le azioni concrete dei manager, influenzate da input esterni non tracciati, sarebbe stata rilevata come una deriva organizzativa. Questo non solo avrebbe segnalato un’anomalia all’ODV, ma avrebbe anche fornito all’ente una solida base per dimostrare, in sede giudiziaria, che tali condotte erano frutto di iniziative personali in violazione dei modelli aziendali, e non espressione di una politica societaria volta a commettere l’illecito.

Un episodio specifico, ritenuto di particolare gravità, riguarda la trasmissione di atti riservati da parte del dg del Comune, Malangone, all’ex assessora De Cesaris, che a sua volta li avrebbe condivisi con altri soggetti. Questo passaggio di informazioni costituisce il nucleo del reato di rivelazione di segreto d’ufficio, un reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001. La ricezione e l’utilizzo di tali informazioni da parte dei manager e consulenti delle società sportive espone direttamente Inter e Milan a pesanti conseguenze. L’assenza di una policy stringente sulla gestione delle informazioni privilegiate provenienti da controparti pubbliche si è rivelata una falla fatale. Un’organizzazione dotata di un’architettura di difesa integrata avrebbe classificato automaticamente ogni informazione relativa a gare pubbliche come sensibile. La ricezione di un documento etichettato come “riservato” da un pubblico ufficiale su un canale non istituzionale avrebbe fatto scattare un allarme rosso. Il protocollo avrebbe imposto al dipendente di segnalare immediatamente l’accaduto alla funzione compliance, di non utilizzare l’informazione e di isolare la comunicazione. La mancata segnalazione, rilevata dai sistemi di monitoraggio dei flussi informativi, avrebbe costituito una grave violazione disciplinare, permettendo alla società di isolare la responsabilità individuale e di dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire la commissione del reato.

Le conseguenze per le società non sono solo reputazionali. La contestazione della turbativa d’asta apre la strada alla responsabilità diretta dell’ente. Le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001 sono severe: si va da pesanti sanzioni pecuniarie, calcolate in quote sul fatturato, a misure interdittive come il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione. Ma il rischio più concreto e immediato è di natura patrimoniale. La Procura potrebbe richiedere il sequestro preventivo a fini di confisca del profitto del reato. In questo caso, il profitto potrebbe essere identificato nell’intero valore dell’operazione, ovvero i 197 milioni di euro versati, o addirittura nel valore dell’area stessa, acquisita tramite una procedura ritenuta illecita. Il rogito, concluso lo scorso novembre, potrebbe essere messo in discussione, con un impatto economico e operativo devastante per i piani di sviluppo dei club.

Qui emerge il valore cruciale di un modello preventivo non solo formalmente adottato, ma efficacemente applicato e provabile. Se le società avessero potuto dimostrare, attraverso log immodificabili e report generati da un sistema come Scudo231, di aver monitorato i rischi, formato il personale, tracciato i flussi decisionali e sanzionato le violazioni, avrebbero avuto una solida linea di difesa. La ricostruzione causale scientifica fornita da un simile ecosistema avrebbe permesso di argomentare che il reato, se commesso, è stato opera di singoli che hanno eluso fraudolentemente i controlli, e non il risultato di una colpa organizzativa. Tale dimostrazione è l’unica via per tentare di escludere la responsabilità dell’ente e, soprattutto, per proteggere gli asset aziendali dal sequestro. Senza questa prova tecnologica, la difesa si riduce a una battaglia legale in salita, basata su testimonianze e documenti parziali, mentre il patrimonio della società rimane esposto al vincolo giudiziario per tutta la durata del procedimento. L’indagine prosegue con l’analisi del materiale informatico, alla ricerca di ulteriori riscontri che possano definire con precisione il perimetro delle responsabilità individuali e, di conseguenza, il destino di uno degli affari immobiliari più importanti della storia recente di Milano.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/03/31/inter-e-milan-favoriti-dal-comune-per-san-siro-nove-indagati_3b166808-3ef0-4222-8442-dfdb3b019604.html