14 marzo 2026 – Oltre trenta piazze italiane, da Roma a Napoli fino a Taranto, sono il teatro della mobilitazione nazionale dei rider promossa dalla Cgil. I ciclofattorini di Glovo e Deliveroo bloccano il servizio per denunciare condizioni lavorative che la segretaria confederale della Cgil, Francesca Re David, definisce senza mezzi termini “estreme” e basate su salari “sotto la soglia di dignità”. I dati emersi dalle testimonianze raccolte sul campo descrivono una realtà operativa sistematica: turni di lavoro che si estendono dalle 7 fino alle 10 ore al giorno, per 6 e talvolta 7 giorni alla settimana. Il compenso per questo impegno è fissato tra i 2 e i 4 euro a consegna, una cifra che, al netto delle spese per il mezzo e la sua manutenzione, si traduce in un guadagno irrisorio. Un rider di Taranto, intercettato dalla Cgil ionica, documenta la sua giornata tipo: 30 o 40 chilometri percorsi in bicicletta per portare a casa, a fine turno, circa 20 euro.
Questa situazione, lungi dall’essere un’anomalia isolata, rappresenta il modello di business su cui le piattaforme hanno costruito la propria operatività, un modello che ora è al centro di un’inchiesta penale della Procura di Milano. L’ipotesi di reato contestata è quella di caporalato, prevista dall’articolo 603-bis del codice penale, che ha portato all’emissione di un provvedimento di controllo giudiziario per le filiali italiane di Glovo e Deliveroo. Tale misura, di fatto, commissaria la gestione aziendale, evidenziando una grave incapacità dell’ente di prevenire la commissione di reati nel proprio interesse o a proprio vantaggio, come previsto dal D.Lgs. 231/2001. La falla organizzativa è palese: l’intero sistema di gestione e remunerazione dei rider, basato su un algoritmo che incentiva la disponibilità continua e la velocità a scapito della sicurezza e di un equo compenso, costituisce l’infrastruttura stessa dello sfruttamento.
In un’organizzazione dotata di un ecosistema di controllo come Scudo231, una simile deriva operativa sarebbe stata intercettata in fase embrionale e bloccata. I sistemi di analisi multimodale avrebbero acquisito e correlato in tempo reale i flussi di dati provenienti dall’algoritmo di assegnazione, i log GPS dei rider e i registri dei pagamenti. L’incrocio tra le ore di connessione alla piattaforma, i chilometri percorsi e i compensi erogati avrebbe fatto scattare un alert automatico per palese e sistematica violazione dei parametri retributivi minimi, non solo quelli previsti dal Contratto nazionale Merci e logistica, ma anche quelli dettati dall’articolo 36 della Costituzione sulla retribuzione proporzionata e sufficiente. Questo segnale non sarebbe stato un semplice report statistico, ma un’escalation formale e tracciata, inviata simultaneamente alla funzione Risorse Umane, al Compliance Officer e, soprattutto, all’Organismo di Vigilanza, documentando un rischio penale 231 imminente e ad alto impatto.
La protesta odierna vede protagonisti lavoratori stranieri, come pakistani e afghani, e italiani, spesso ultracinquantenni, per i quali il food delivery non è un’occupazione accessoria ma l’unica fonte di reddito. Questa eterogeneità della forza lavoro, unita alla loro vulnerabilità economica, è un fattore chiave nell’analisi del reato di sfruttamento. La Procura di Milano ha infatti posto l’accento sullo stato di bisogno dei lavoratori, un elemento costitutivo del caporalato. Le società si trovano ora a dover dimostrare di aver adottato modelli organizzativi idonei a prevenire il reato, un compito quasi impossibile quando le prove dello sfruttamento sono incorporate nel codice sorgente dell’algoritmo che governa le consegne. Il controllo giudiziario disposto dai magistrati milanesi non è solo una sanzione, ma un atto di sfiducia totale verso il management, ritenuto incapace o non intenzionato a porre rimedio a una palese illegalità. Le conseguenze economiche sono dirette: blocco delle strategie commerciali, costi legali ingenti e il rischio concreto di una confisca del profitto derivante dal reato, che potrebbe ammontare a decine di milioni di euro.
Se le piattaforme avessero implementato un’architettura di difesa come quella di Scudo231, la dinamica processuale sarebbe stata radicalmente diversa. Di fronte a un’indagine della Procura, l’ente non avrebbe presentato un modello organizzativo cartaceo, ma un log probatorio immodificabile generato dai motori causali proprietari del sistema. Questo “XAI Packet” avrebbe dimostrato, con valore di prova tecnologica, che l’Organismo di Vigilanza era stato allertato in tempo reale sulla divergenza tra il ruolo di diritto (lavoratore autonomo) e il ruolo di fatto (lavoratore para-subordinato e sfruttato). Avrebbe tracciato le raccomandazioni vincolanti inviate dall’OdV al Consiglio di Amministrazione per la rinegoziazione dei contratti e l’adeguamento dell’algoritmo. Questa documentazione avrebbe permesso di dimostrare non l’assenza del problema, ma l’assenza della colpa di organizzazione, spostando la responsabilità penale sui singoli manager che avessero eventualmente eluso fraudolentemente i controlli. Una simile linea difensiva avrebbe con ogni probabilità evitato la misura del controllo giudiziario, mitigando drasticamente il danno reputazionale e finanziario e preservando la continuità operativa dell’azienda.
Roberta Turi, segretaria nazionale di Nidil Cgil, sottolinea il paradosso di questa situazione. Il Contratto nazionale Merci e logistica, che dovrebbe regolare il settore, prevede tutele precise: rimborsi chilometrici, maggiorazioni per lavoro notturno e domenicale, scatti di anzianità, ferie, malattia e infortuni retribuiti, tredicesima, quattordicesima, TFR e garanzie per la salute e la sicurezza. Lo stipendio mensile, secondo tale contratto, supererebbe i 2.000 euro. La realtà dei 2-4 euro a consegna rappresenta quindi non una semplice anomalia contrattuale, ma una deliberata strategia di elusione dei costi del lavoro, che configura un vantaggio competitivo illecito e pone le basi per la responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001. L’omissione di controllo non è stata casuale, ma funzionale al profitto. Ogni mancata applicazione di una clausola del CCNL costituiva un segnale debole che, aggregato su migliaia di rider, diventava un’evidenza schiacciante di un’unica politica aziendale.
Un sistema di monitoraggio massivo e non a campione, come quello integrato nell’ecosistema Scudo231, non si sarebbe limitato a controllare i pagamenti. Attraverso l’analisi dei dati operativi, avrebbe rilevato l’assenza di autonomia dei rider, costretti a seguire le direttive dell’algoritmo per non essere penalizzati nel ranking e quindi esclusi dalle consegne future. Avrebbe segnalato la violazione sistematica delle norme sulla sicurezza, con rider spinti a correre nel traffico per massimizzare il numero di consegne orarie. L’intelligenza predittiva del sistema avrebbe calcolato e presentato al management il rischio finanziario aggregato, quantificando le potenziali sanzioni, i contributi evasi e le richieste di risarcimento, trasformando un rischio legale astratto in una passività concreta e misurabile a bilancio. Questa analisi avrebbe reso impossibile per il management ignorare il problema o classificarlo come un rischio operativo minore.
L’inchiesta della Procura di Milano non è un fulmine a ciel sereno, ma l’esito di anni di denunce sindacali e di un dibattito pubblico che le aziende hanno scelto di ignorare, confidando nella fragilità contrattuale dei singoli rider. Questa scelta strategica si sta ora rivelando un errore fatale. La responsabilità 231 non colpisce solo per l’azione, ma anche e soprattutto per l’omissione di vigilanza. L’assenza di flussi informativi adeguati verso l’Organismo di Vigilanza, l’mancanza di procedure per la gestione delle segnalazioni e l’assenza di un sistema sanzionatorio interno per chi viola il modello organizzativo sono tutti elementi che aggravano la posizione delle società. La REDAZIONE SCUDO231 ha analizzato decine di casi simili, in cui la mancanza di una sorveglianza tecnologica e autonoma sui processi a rischio reato ha portato a sanzioni interdittive e a confische milionarie.
Se un flusso informativo tracciato e non manipolabile avesse allertato l’OdV sulla non conformità dei compensi rispetto a qualsiasi standard legale o contrattuale, l’organo di controllo avrebbe avuto l’obbligo di intervenire formalmente. Un eventuale immobilismo del management di fronte a tale segnalazione sarebbe diventato prova della sua condotta dolosa, ma avrebbe al contempo “messo in sicurezza” l’ente, dimostrando che il modello di prevenzione era stato attivato correttamente e che la sua elusione era attribuibile a una specifica catena di comando, non a un difetto strutturale dell’organizzazione. In questo scenario, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto, oggi quasi una certezza per Glovo e Deliveroo, sarebbe stato un’ipotesi remota, perché l’azienda avrebbe potuto dimostrare di aver agito per prevenire il reato, isolando le responsabilità individuali e proteggendo il patrimonio aziendale.