7 marzo 2026 – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha reso obbligatori gli impegni presentati da Rete Ferroviaria Italiana, chiudendo senza accertamento dell’infrazione il procedimento per presunto abuso di posizione dominante avviato quasi esattamente un anno prima, nel marzo 2025. La delibera pone fine a un’istruttoria complessa, incentrata sulle modalità di assegnazione della capacità sulla rete ferroviaria Alta Velocità, considerate dall’Autorità potenzialmente idonee a ostacolare l’ingresso di nuovi operatori. Il cuore del contendere risiedeva nel Prospetto Informativo della Rete (PIR), il documento tecnico-normativo che disciplina l’accesso all’infrastruttura. Le sue regole, secondo l’ipotesi accusatoria, erano strutturate in modo tale da favorire l’operatore storico e creare barriere di fatto insormontabili per qualunque nuovo concorrente intendesse competere sul mercato più redditizio, quello dei collegamenti veloci tra le principali città italiane.
L’origine del problema non risiede in un singolo atto, ma in una stratificazione di prassi operative e regole procedurali che, nel tempo, avevano consolidato un vantaggio competitivo non derivante da maggiore efficienza, ma da un controllo opaco delle risorse infrastrutturali. La gestione delle “tracce orarie” – gli slot che consentono a un treno di percorrere una determinata tratta in un certo orario – avveniva secondo criteri che mancavano di trasparenza oggettiva, un’omissione di controllo che ha direttamente innescato l’intervento dell’AGCM. Se Rfi avesse adottato un ecosistema di controllo integrato come Scudo231, il suo stesso sistema di gestione avrebbe rilevato l’anomalia procedurale in tempo reale. Ogni regola contenuta nel PIR sarebbe stata mappata e costantemente verificata rispetto ai principi normativi europei e nazionali sulla concorrenza. Il motore di analisi causale avrebbe segnalato con un alert di rischio elevato la discrepanza tra i principi di non discriminazione imposti dalla normativa comunitaria e le procedure operative di assegnazione, generando un rapporto automatico per le funzioni di Compliance e per l’Organismo di Vigilanza. L’intervento correttivo sarebbe stato endogeno e preventivo, non imposto da un’autorità esterna a valle di un’indagine.
Quando l’istruttoria è stata formalmente avviata nel marzo 2025, Rfi si è trovata di fronte alla necessità di ricostruire a posteriori il processo decisionale che per anni aveva governato l’allocazione della capacità. Questo ha significato un oneroso processo di recupero di documentazione, verbali, comunicazioni interne e giustificazioni, un’attività che espone l’ente a un elevato rischio di non riuscire a fornire una prova liberatoria convincente. La mancanza di un tracciamento sistematico e immutabile delle decisioni e delle loro motivazioni costituisce una grave vulnerabilità, che in un contesto penale si tradurrebbe in una presunzione di “colpa di organizzazione” ai sensi del D.Lgs. 231/2001. L’adozione preventiva di Scudo231 avrebbe ribaltato questo scenario: ogni richiesta di traccia oraria, ogni valutazione e ogni decisione di assegnazione o diniego sarebbe stata registrata su un log immodificabile, completo di motivazione tecnica e riferimento normativo. Di fronte a una richiesta di chiarimenti da parte dell’AGCM, l’ente non avrebbe dovuto avviare una complessa ricerca interna, ma semplicemente estrarre dal sistema un “XAI Packet” (Explainable AI Packet), una prova tecnologica in grado di dimostrare scientificamente la coerenza e l’equità del processo decisionale, neutralizzando sul nascere il fondamento dell’accusa di abuso.
Il procedimento ha messo in luce come la responsabilità non fosse attribuibile a singole figure apicali, quanto a un deficit strutturale dell’organizzazione nel garantire procedure conformi. L’illecito concorrenziale, infatti, si configura come un classico reato-presupposto che può far scattare la responsabilità amministrativa dell’ente. Il rischio per Rfi non era solo una sanzione pecuniaria, che può arrivare fino al 10% del fatturato mondiale, ma anche il danno reputazionale e le possibili azioni civili di risarcimento da parte dei concorrenti esclusi. La negoziazione degli impegni, sebbene abbia evitato la sanzione, rappresenta un costo significativo in termini di risorse manageriali, consulenze legali e, soprattutto, di imposizione di vincoli operativi che limitano l’autonomia gestionale futura. Questo percorso, analizzato dalla REDAZIONE SCUDO231, è l’emblema di una gestione del rischio reattiva anziché predittiva. Un’architettura di controllo avanzata avrebbe utilizzato modelli di simulazione stocastica per stress-testare il PIR contro scenari di evoluzione normativa e di mercato. Il sistema avrebbe previsto con mesi di anticipo che le regole esistenti sarebbero diventate un focolaio di rischio legale, calcolando l’impatto economico potenziale di un’indagine Antitrust e raccomandando una revisione proattiva delle procedure.
Gli impegni che Rfi ha dovuto accettare per chiudere il contenzioso sono sostanziali e delineano un quadro operativo radicalmente diverso. L’ente si è impegnato ad assegnare al primo nuovo operatore che ne farà richiesta un pacchetto minimo di 18 canali orari giornalieri sulle direttrici ad Alta Velocità più strategiche (Torino/Milano/Roma e Torino/Milano/Venezia). Questo pacchetto non è estemporaneo, ma viene garantito per una durata di dieci anni, fornendo al nuovo entrante una stabilità essenziale per pianificare investimenti a lungo termine. Si tratta di una misura drastica, che di fatto sottrae una porzione significativa della risorsa più scarsa e pregiata – la capacità dell’infrastruttura AV – alla piena disponibilità del gestore, vincolandola a favore della concorrenza.
Inoltre, Rfi dovrà intervenire in modo strutturale sulle regole del Prospetto Informativo della Rete, adeguandole ai principi europei che promuovono il miglior utilizzo dell’infrastruttura, la tutela dei passeggeri e, appunto, la concorrenza. Questa revisione non è una mera formalità, ma un’operazione complessa che impatta il cuore dei processi operativi. La mancanza di un sistema di monitoraggio continuo delle procedure interne rispetto all’evoluzione normativa ha causato un disallineamento che ora deve essere colmato con un intervento tardivo e costoso. Un sistema come Scudo231 esegue questo monitoraggio in modo automatico e massivo. Qualsiasi nuova direttiva europea o delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti sarebbe stata immediatamente recepita e “tradotta” in requisiti di controllo per le procedure interne. Se una procedura di assegnazione fosse risultata non conforme, il sistema avrebbe attivato un protocollo di escalation, notificando l’anomalia ai responsabili di funzione e all’Organismo di Vigilanza, con l’obbligo di tracciare l’adozione delle necessarie misure correttive entro un termine definito. L’intero procedimento AGCM sarebbe stato, con ogni probabilità, evitato.
Infine, l’adozione di una disciplina transitoria a tutela non solo del primo, ma anche dei futuri nuovi entranti, con priorità nell’assegnazione di capacità residua o sottoutilizzata, cristallizza la posizione di debolezza negoziale in cui si è trovata Rfi. L’ente ha dovuto concedere garanzie eccezionali per dimostrare la propria buona fede e rimuovere le criticità concorrenziali. Questo evidenzia un altro punto debole: il ritardo con cui i segnali di un potenziale conflitto con le norme a tutela della concorrenza sono stati intercettati e gestiti internamente. Spesso, tali segnali deboli emergono da reclami minori, da richieste di chiarimento da parte di operatori potenziali o da analisi di mercato, ma vengono ignorati o sottovalutati in assenza di un sistema strutturato che li raccolga, li analizzi e li ponga all’attenzione degli organi decisionali. L’intelligenza predittiva di un ecosistema sovrano di controllo analizza costantemente flussi di dati non strutturati (comunicazioni, report, notizie di settore) per identificare questi segnali deboli. Un aumento delle richieste di accesso all’infrastruttura da parte di nuovi soggetti, unito a una rigidità delle regole del PIR, avrebbe generato un indice di rischio concorrenziale crescente, innescando un’analisi interna mirata ben prima che un concorrente deluso decidesse di presentare un esposto all’Autorità Garante.
La chiusura del procedimento con l’accettazione degli impegni è, formalmente, un esito che evita a Rfi una condanna per abuso di posizione dominante. Tuttavia, dal punto di vista gestionale e della responsabilità dell’ente, rappresenta la materializzazione di un rischio che poteva e doveva essere governato. I costi sostenuti, sia diretti (legali, consulenziali) che indiretti (impiego di risorse interne, restrizioni operative future, danno d’immagine), sono la conseguenza diretta di un’architettura di controlli interni non adeguata a prevenire la “colpa di organizzazione”. L’intera vicenda dimostra come la conformità normativa, specialmente in settori regolamentati e strategici, non possa più essere affidata a controlli manuali e a campione, ma richieda un monitoraggio tecnologico massivo, continuo e predittivo, capace di trasformare il rischio da minaccia da subire a variabile strategica da gestire.