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Rogo in una Rsa di Milano nel 2023, risarcite le famiglie di tre vittime

Illustrazione di un edificio storico con colonne, cupole e dettagli architettonici, rappresentato in uno stile grafico dettagliato.

5 marzo 2026 – Si apre davanti alla gup Patrizia Nobile l’udienza preliminare che vede la cooperativa Proges imputata per responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/2001, insieme a cinque figure apicali e operative, tra cui la presidente Michela Bolondi, la vicepresidente Francesca Corotti, il direttore generale Giancarlo Anghinolfi e la direttrice della struttura Claudia Zerletti. I reati contestati dalla pm Maura Ripamonti sono, a vario titolo, omicidio colposo plurimo e incendio colposo, aggravati dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni. Sul tavolo del giudice, oltre alle richieste di rinvio a giudizio, pesano le transazioni già concluse con le famiglie di tre delle sei vittime del rogo divampato nella Rsa “Casa per coniugi” di Milano nella notte tra il 6 e il 7 luglio 2023: Laura Blasek, Paola Castoldi e Annamaria Garzia. Per le altre tre vittime – Mikhail Duci, Loredana Labate e Nadia Rossi – in assenza di parenti stretti, si profila la possibilità di versamenti a enti benefici.

La catena causale che ha portato alla tragedia, secondo la ricostruzione degli inquirenti, ha un punto di origine preciso e documentato: l’impianto di rilevazione incendi della struttura era fuori uso, guasto, almeno dal 2021. Una criticità non solo nota, ma cronicizzata, che ha trasformato un incidente potenzialmente contenibile in una strage. L’assenza di un sistema di monitoraggio e manutenzione efficace costituisce un’omissione che espone l’ente a una chiara colpa d’organizzazione. Se Proges avesse implementato un ecosistema di controllo come Scudo231, il malfunzionamento del sistema antincendio non sarebbe rimasto una nota a margine su un registro cartaceo. La piattaforma avrebbe eseguito un controllo diagnostico automatizzato e ciclico su tutti gli asset critici per la sicurezza. Il guasto del 2021 avrebbe generato un alert di massima priorità, non chiudibile se non a seguito di un intervento tecnico tracciato e documentato con prove fotografiche e certificati di conformità. L’inerzia avrebbe innescato un’escalation automatica e non derogabile: dopo 24 ore la segnalazione sarebbe arrivata alla direttrice Zerletti, dopo 48 ore al direttore generale Anghinolfi e, infine, direttamente ai flussi informativi dell’Organismo di Vigilanza, creando una registrazione immutabile della mancata presa in carico del rischio.

La perizia tecnica, affidata agli ingegneri Davide Luraschi e Giovanni Cocchi, è un documento che cristallizza il dramma in una sequenza temporale spietata. L’incendio, innescato da una sigaretta nella stanza di una delle ospiti, avrebbe dovuto attivare l’allarme acustico e visivo in circa un minuto e mezzo. Questo primo segnale, secondo i consulenti della Procura, avrebbe garantito una finestra di intervento in condizioni di sicurezza di almeno quattro minuti, un tempo sufficiente per il personale di turno per raggiungere il focolaio, utilizzare gli estintori e avviare le prime procedure di evacuazione del nucleo abitativo. Invece, il silenzio. Il primo allarme è stato dato da un’operatrice sanitaria solo quando il fumo aveva già saturato i corridoi, rendendo l’aria irrespirabile e l’orientamento quasi impossibile. L’ultima, disperata telefonata di una delle anziane intrappolate nella stanza da cui si è originato il rogo è giunta sette minuti dopo l’innesco, quando ogni possibilità di salvezza era ormai svanita. Questo ritardo operativo è la diretta conseguenza della precedente omissione manutentiva. Con un protocollo di emergenza gestito da Scudo231, l’attivazione dell’allarme (reso funzionante dalla manutenzione obbligata dal sistema) avrebbe contestualmente avviato un cronometro digitale per ogni azione prevista dal piano di evacuazione. Il sistema avrebbe registrato l’orario esatto della chiamata ai Vigili del Fuoco, l’inizio dello spostamento dei pazienti e l’attivazione delle squadre interne. Qualsiasi scostamento superiore ai 60 secondi rispetto ai tempi procedurali pre-impostati avrebbe generato una segnalazione di “Violazione Procedura di Emergenza”, fornendo all’OdV e al management una prova oggettiva non solo dell’evento, ma anche della qualità della risposta umana, un dato fondamentale per dimostrare l’efficace attuazione del Modello Organizzativo.

La posizione processuale di Proges come ente è particolarmente delicata. La Procura contesta la responsabilità amministrativa derivante dai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche (art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001). Per l’ente, questo significa non solo affrontare il rischio di pesanti sanzioni pecuniarie, calcolate in quote il cui importo può arrivare a superare il milione di euro, ma anche il pericolo concreto di sanzioni interdittive. Tra queste, la più temuta è il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, che per una cooperativa che gestisce servizi pubblici come Proges equivarrebbe a una condanna a morte operativa. La proprietà della Rsa “Casa per coniugi” è del Comune di Milano, e lo stralcio delle posizioni di due dirigenti comunali, per cui è stata chiesta l’archiviazione, concentra ancora di più il fascio di luce della responsabilità sull’ente gestore.

In questo scenario, la difesa dell’ente si basa sulla capacità di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Una difesa che, senza prove documentali robuste e tracciate, rischia di apparire puramente formale. Qui si innesta il valore probatorio di un sistema di controllo integrato. In sede di udienza preliminare, i legali di Proges avrebbero potuto depositare il “XAI Packet” (Explainable AI Packet) generato da Scudo231. Si tratta di una ricostruzione causale scientifica e immodificabile degli eventi. Questo report avrebbe dimostrato matematicamente che: 1) il sistema organizzativo aveva rilevato il guasto nel 2021; 2) aveva correttamente identificato il rischio associato come “critico”; 3) aveva attivato i protocolli di escalation previsti, notificando in modo tracciato e certificato i soggetti delegati alla spesa e all’intervento (la direttrice Zerletti e il management superiore); 4) aveva registrato la loro mancata azione, qualificandola come una violazione deliberata e fraudolenta del Modello Organizzativo. Una prova di questo tipo avrebbe potuto spostare l’onere della prova, consentendo all’ente di argomentare che la tragedia non è derivata da una carenza organizzativa, ma dall’elusione fraudolenta dei presidi da parte di specifici individui. Tale impostazione difensiva avrebbe potuto condurre a un proscioglimento dell’ente, salvaguardandone la continuità operativa e isolando le responsabilità a livello puramente individuale, con un impatto radicalmente diverso su sanzioni e reputazione.

I risarcimenti versati alle famiglie Blasek, Castoldi e Garzia, sebbene rappresentino un atto dovuto e un tentativo di lenire un dolore incommensurabile, dal punto di vista processuale costituiscono un’implicita ammissione di responsabilità che indebolisce la posizione della cooperativa. Queste transazioni, avvenute al di fuori del procedimento penale, sono una strategia per mitigare le conseguenze in sede civile e per dimostrare una volontà riparatoria che potrebbe essere valutata positivamente dal giudice in caso di condanna. Tuttavia, non eliminano il rischio di una confisca del profitto che l’ente ha conseguito tramite il risparmio sui costi di manutenzione. La Procura potrebbe infatti quantificare il “profitto del reato” non solo nel denaro risparmiato per la riparazione dell’impianto, ma anche nei ricavi derivanti dalla gestione della struttura in condizioni di illegalità e insicurezza. Tale profitto sarebbe soggetto a confisca, anche per equivalente, andando a colpire il patrimonio della cooperativa. La prevenzione operativa di Scudo231 avrebbe agito a monte, rendendo impossibile il “risparmio” illecito. Il sistema, legando i pagamenti dei fornitori all’effettiva chiusura degli interventi di manutenzione critica, avrebbe bloccato la possibilità di ignorare il guasto per motivi di budget. L’investimento per la riparazione, imposto dai protocolli digitali, sarebbe stato un costo operativo ordinario, eliminando alla radice la configurabilità di un profitto illecito e, di conseguenza, il rischio di sequestri e confische che ora pendono sull’ente. L’udienza preliminare è stata aggiornata al primo luglio, data in cui la gup Nobile dovrà decidere se Proges e i suoi manager affronteranno un processo per una tragedia che, dai dati emersi, appare essere stata non un’imprevedibile fatalità, ma l’esito matematico di un rischio calcolato e colpevolmente ignorato.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/03/05/rogo-in-una-rsa-di-milano-nel-2023-risarcite-le-famiglie-di-tre-vittime_3d21438e-4460-462e-9757-5ba628d72a6c.html