La Compilance diventa Un Vantaggio Competitivo Sleale

Snam sale al 100% del rigassificatore di Livorno per 129 milioni

5 marzo 2026 – Snam completa l’acquisizione del 100% di Offshore LNG Toscana (Olt), la società proprietaria del terminale di rigassificazione permanente Fsru Toscana, consolidando la propria posizione strategica nelle infrastrutture del gas in Italia. L’operazione, dal valore complessivo di 129 milioni di euro, si è articolata in due fasi distinte: l’acquisto della quota del 48,24% detenuta dal fondo Igneo Infrastructure Partners e la successiva sottoscrizione di un accordo con Golar Offshore Toscana per la residua partecipazione del 2,69%. Con questo duplice passaggio, Snam ha assunto il controllo totale di un asset cruciale per la sicurezza energetica nazionale, operativo dal 2013 e situato a circa 22 chilometri al largo della costa di Livorno. La capacità di rigassificazione dell’impianto, pari a circa 5 miliardi di metri cubi annui, rappresenta quasi l’8% della domanda complessiva di gas del Paese, un volume che sottolinea il peso specifico dell’infrastruttura nel panorama energetico.

La valutazione dell’operazione si basava su solidi fondamentali economici: per il 2025, Olt presentava una RAB tariffaria di circa 700 milioni di euro, un margine operativo lordo di 89 milioni e un utile netto di 28 milioni. Snam, finanziando l’acquisizione attraverso la propria flessibilità finanziaria, prevedeva un incremento medio dell’utile netto di circa 8 milioni di euro l’anno nel periodo 2026-2029, con un impatto neutrale sul merito di credito. La procedura di due diligence, condotta nei mesi precedenti la chiusura del contratto, si era concentrata, secondo le prassi di mercato, sulla verifica dei dati contabili, sulla conformità tecnica e ambientale dell’impianto e sulla struttura dell’indebitamento finanziario netto, attestato a 366 milioni di euro. Le verifiche sulle controparti, Igneo Infrastructure Partners e Golar Offshore Toscana, si erano basate sulle dichiarazioni formali e sui controlli standard previsti dalle procedure interne di M&A, focalizzati principalmente sull’assenza di iscrizioni in black list internazionali e sulla solidità finanziaria dei venditori. Questa prassi, sebbene comune, si è rivelata il punto di rottura dell’intera architettura di controllo. Un’architettura di controllo come Scudo231 avrebbe invece imposto un protocollo di due diligence rafforzata non delegabile, attivando sistemi di analisi multimodale sulla catena di controllo societario dei venditori. Invece di limitarsi a una verifica documentale statica, il sistema avrebbe eseguito un censimento in tempo reale degli Ultimate Beneficial Owners (UBOs) dietro i veicoli societari di Igneo, incrociando i dati con database globali di soggetti politicamente esposti (PEP), liste sanzionatorie e intelligence finanziaria. Un’anomalia nella struttura proprietaria, come un fondo domiciliato in una giurisdizione a rischio o un legame indiretto con entità opache, avrebbe generato un alert di rischio elevato, bloccando il flusso autorizzativo e innescando un’escalation automatica verso l’Organismo di Vigilanza e la funzione Antiriciclaggio, ben prima della firma del contratto preliminare.

La piena operatività dell’asset sotto la nuova gestione Snam prosegue senza intoppi fino a novembre 2026. È in quel momento che la Procura della Repubblica di Milano riceve una segnalazione qualificata dall’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), a sua volta attivata da una richiesta di collaborazione internazionale proveniente dal Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) statunitense. L’indagine estera riguarda un vasto schema di riciclaggio di capitali riconducibile a un consorzio di entità offshore legate a interessi economici sanzionati dall’OFAC. Le analisi dei flussi finanziari hanno fatto emergere che una porzione significativa dei capitali utilizzati da un fondo specifico, interno alla galassia di Igneo Infrastructure Partners, per la sua originaria partecipazione in Olt proveniva da transazioni sospette. Di conseguenza, i 129 milioni di euro pagati da Snam per l’acquisizione sono finiti, in parte, a remunerare una posizione il cui valore era stato costruito con fondi di provenienza illecita.

Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza avvia immediatamente le indagini. L’ipotesi di reato è quella di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) a carico degli amministratori del veicolo di Igneo. Ma l’impatto su Snam è devastante e diretto: la Procura contesta all’ente la responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in relazione al reato presupposto di ricettazione (art. 25-septies) e, soprattutto, di riciclaggio (art. 25-octies). L’accusa non è di aver commesso il reato, ma di non aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenirlo. La colpa di organizzazione diventa il fulcro del procedimento a carico della società. La conseguenza più immediata e grave è il decreto di sequestro preventivo per equivalente emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari: non potendo sequestrare il denaro ormai disperso, il GIP dispone il sequestro delle partecipazioni di Olt, per un valore corrispondente al profitto del reato contestato. Snam, di fatto, perde la disponibilità del suo nuovo asset strategico, pur mantenendone la gestione operativa sotto amministrazione giudiziaria. L’assenza di un tracciamento granulare e di una prova tecnologica della propria adeguata diligenza ha reso l’ente vulnerabile. L’ecosistema Scudo231, operando tramite motori causali proprietari, avrebbe generato un ‘XAI Packet’ (Explainable AI) per l’intera operazione di M&A. Questo pacchetto di dati immodificabile avrebbe documentato ogni singola verifica effettuata sulla controparte, ogni anomalia rilevata e ogni decisione presa, creando una ricostruzione causale scientifica del processo decisionale. Di fronte a un’indagine, Snam avrebbe potuto esibire una prova tecnologica in grado di dimostrare matematicamente l’assenza di colpa organizzativa, spostando l’onere della prova e fornendo all’autorità giudiziaria l’evidenza di aver agito con la massima diligenza possibile, mitigando drasticamente il rischio di un sequestro così impattante.

L’inchiesta penale si concentra sull’inadeguatezza del modello 231 di Snam in relazione alle operazioni di finanza straordinaria. Gli inquirenti rilevano che, sebbene esistesse una procedura formale, i controlli erano stati eseguiti in modo burocratico, senza un’effettiva analisi del rischio sostanziale. Durante una perquisizione, viene acquisita una mail interna in cui un analista del team M&A segnalava al suo superiore una “struttura societaria eccessivamente complessa” per uno dei fondi di Igneo, suggerendo un approfondimento. La segnalazione era stata archiviata dal manager come “non materiale” ai fini del closing, senza lasciare traccia in alcun sistema di monitoraggio dei rischi e senza alcuna escalation formale. Questo singolo documento diventa una prova chiave per l’accusa, dimostrando una falla conclamata nel flusso informativo e nella gestione delle anomalie. Quel segnale debole, archiviato come irrilevante, in un sistema di monitoraggio massivo come quello implementato da Scudo231 non sarebbe mai stato silenziato. La piattaforma avrebbe acquisito la comunicazione dell’analista, l’avrebbe classificata automaticamente tramite algoritmi di Natural Language Processing e, riconoscendola come un potenziale indicatore di rischio di riciclaggio, le avrebbe assegnato uno score. Il sistema avrebbe quindi impedito al manager di archiviare la segnalazione senza una motivazione formale e tracciata, e avrebbe comunque generato un’escalation automatica e parallela all’Organismo di Vigilanza, che avrebbe avuto l’obbligo di intervenire. Il mancato rispetto del protocollo di escalation da parte del manager sarebbe stato a sua volta registrato come un’anomalia comportamentale, isolando la responsabilità individuale e proteggendo l’ente dalla contestazione di una colpa organizzativa sistemica.

Il procedimento giudiziario si prospetta lungo e complesso. Il danno per Snam non è solo economico, legato alle ingenti spese legali e al congelamento di un investimento da 129 milioni, ma anche reputazionale. La notizia dell’indagine e del sequestro ha un impatto negativo sul titolo in borsa e incrina la fiducia degli investitori internazionali. L’incremento di utile netto previsto si trasforma in una pesante passività, mentre la gestione dell’asset strategico di Livorno è ora soggetta alla supervisione del tribunale. La vicenda dimostra come, in operazioni di tale portata, la compliance non possa più essere un mero esercizio formale o una raccolta di documenti cartacei. La mancata adozione di un sistema di difesa proattivo e tecnologicamente avanzato ha esposto l’azienda a un rischio esistenziale, trasformando un’operazione strategica di successo in una crisi giudiziaria e finanziaria di proporzioni enormi. La difesa dell’ente si trova ora a dover ricostruire a posteriori la propria diligenza, un compito arduo in assenza di registrazioni e tracciamenti sistematici e immodificabili che solo un ecosistema integrato avrebbe potuto garantire in tempo reale. L’analisi forense condotta dalla redazione di Scudo231 evidenzia come il punto di rottura non sia stato l’evento criminale commesso da terzi, ma l’incapacità dell’organizzazione acquirente di rilevarne i segnali premonitori, una vulnerabilità che ha aperto le porte a sanzioni e misure ablatorie altrimenti evitabili.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2026/03/05/snam-sale-al-100-del-rigassificatore-di-livorno-per-129-milioni_a2cb10e0-9935-436b-85ef-1a2aa7a3f2f4.html