3 marzo 2026 – Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (Nas), in una conferenza stampa congiunta con l’Agenzia delle Dogane e Monopoli, ha comunicato i risultati definitivi dell’operazione internazionale Shield VI. L’azione, coordinata a livello europeo da Europol, ha portato al sequestro di migliaia di medicinali e sostanze dopanti illegali, per un valore commerciale stimato in oltre 550.000 euro, e all’oscuramento di decine di siti web utilizzati per la vendita illegale. In Italia, l’operazione ha smantellato le attività di 12 distinti gruppi criminali, evidenziando una filiera del farmaco parallela e priva di qualsiasi controllo sanitario. L’indagine ha svelato una rete complessa, radicata nel tessuto di aziende apparentemente legali del settore logistico e farmaceutico, che hanno agito da snodo per lo stoccaggio e la distribuzione di prodotti pericolosi.
L’infiltrazione in una di queste società, una S.r.l. di medie dimensioni operante nella logistica del farmaco nel Nord Italia, è iniziata mesi prima, attraverso l’acquisizione di un nuovo fornitore extra-UE. Il responsabile acquisti, agendo al di fuori dei protocolli autorizzativi, ha inserito in anagrafica un partner commerciale con sede in un paradiso fiscale, giustificando l’operazione con la necessità di ottenere principi attivi a costi inferiori. Questa prima, decisiva anomalia non ha generato alcun allarme interno. L’assenza di un sistema di due diligence automatizzato e vincolante sui nuovi fornitori ha costituito la falla originaria. Se l’ente avesse implementato un ecosistema come Scudo231, l’inserimento di un fornitore privo di certificazioni EMA o AIFA, con una struttura societaria opaca e sede in una giurisdizione a rischio, avrebbe attivato un protocollo di blocco automatico. Il sistema di analisi multimodale avrebbe incrociato i dati camerali, le liste di sorveglianza internazionali e gli indicatori di rischio AML, generando un alert di massima gravità destinato simultaneamente alla funzione Compliance e all’Organismo di Vigilanza, impedendo di fatto l’accreditamento e la successiva emissione di ordini di acquisto.
Le prime spedizioni, contenenti steroidi anabolizzanti e farmaci per la disfunzione erettile di provenienza asiatica, sono giunte in dogana con documentazione contraffatta, dichiarate come “integratori alimentari”. I controlli a campione dell’Agenzia delle Dogane non hanno intercettato questi primi carichi. Una volta giunti nel magazzino della S.r.l., i lotti non sono stati registrati nel sistema di gestione dell’inventario ufficiale, ma dirottati in un’area segregata e non soggetta a controlli ciclici. Questa gestione “fuori bilancio” dello stock è stata possibile a causa di una mappatura dei rischi e delle procedure operative palesemente inadeguata. Un monitoraggio massivo e in tempo reale dei flussi logistici, come quello garantito da protocolli d’avanguardia protetti da brevetti internazionali, avrebbe invece rilevato immediatamente la discrepanza tra i documenti di trasporto in ingresso (DDT) e le mancate registrazioni a sistema. L’anomalia fisica – pallet di merce presenti in magazzino ma invisibili all’ERP aziendale – sarebbe stata segnalata da sensori di posizione e letture di codici a barre non riconciliati, innescando un’escalation procedurale che avrebbe richiesto un intervento ispettivo interno entro poche ore, bloccando il consolidarsi della pratica illecita.
Il passo successivo del gruppo criminale è stato la creazione di una rete di siti di e-commerce. Utilizzando server aziendali e risorse umane interne durante l’orario di lavoro, i responsabili hanno messo online piattaforme che replicavano l’aspetto di farmacie autorizzate, offrendo i prodotti illegali senza obbligo di prescrizione medica. I pagamenti venivano processati tramite gateway esteri su conti correnti di società di comodo. L’assenza di un controllo sistematico sugli asset digitali e sul traffico di rete in uscita ha permesso a questa infrastruttura di operare indisturbata per mesi. In un’organizzazione protetta, i sistemi di intelligenza artificiale predittiva avrebbero analizzato il traffico dati anomalo verso indirizzi IP non autorizzati e l’utilizzo di protocolli tipici dei gateway di pagamento non convenzionali. Inoltre, un censimento ciclico del dominio digitale avrebbe identificato la registrazione di siti web contenenti parole chiave ad alto rischio (es. “compra anabolizzanti”, “farmaci senza ricetta”) riconducibili a risorse interne, generando un report dettagliato per il management e l’OdV, ben prima che la prima vendita potesse essere conclusa.
L’attività illecita ha generato profitti significativi, che sono stati poi reimmessi nel circuito aziendale attraverso fatturazioni per operazioni inesistenti emesse dalle stesse società di comodo utilizzate per i pagamenti online. Questo schema di riciclaggio è passato inosservato alla funzione amministrativa, che si è limitata a una verifica formale della documentazione contabile. La mancata adozione di procedure di controllo rafforzate sui flussi finanziari atipici ha esposto l’ente al rischio diretto di concorso in reati di riciclaggio e autoriciclaggio, aggravando la sua posizione ai sensi del D.Lgs. 231/2001. La responsabilità dell’ente non si limita infatti ai soli reati-presupposto direttamente commessi, ma si estende alla mancata prevenzione di attività criminali facilitate dalla sua struttura. Un motore causale proprietario, analizzando in continuo i flussi di pagamento, avrebbe immediatamente isolato le transazioni verso beneficiari non censiti o con profili di rischio elevati, correlandole con l’assenza di una sottostante prestazione di beni o servizi tracciabile. Questo avrebbe prodotto una Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS) interna, documentando l’immediata reazione dell’ente e la sua dissociazione dall’operato dei singoli individui.
L’indagine dei Nas ha preso le mosse da un’analisi a campione su alcuni pacchi postali, coordinata a livello europeo da Europol nell’ambito di Shield VI. Una volta identificata la natura illecita del contenuto, gli investigatori hanno tracciato a ritroso la spedizione, risalendo all’hub logistico della S.r.l. del Nord Italia. L’assenza di una tracciabilità interna robusta e di registri di accesso a prova di manomissione ha reso impossibile per l’azienda, in fase di indagine, dimostrare di aver adottato modelli organizzativi idonei a prevenire tali reati. Di conseguenza, l’intera organizzazione è stata ritenuta responsabile per colpa in organizzazione. Il Gip ha quindi emesso un decreto di sequestro preventivo non solo sui beni direttamente riconducibili al reato, ma anche su beni aziendali per un valore equivalente al profitto illecito stimato, ovvero gli oltre 550.000 euro contestati al ramo italiano dell’operazione. Tale misura cautelare reale ha di fatto paralizzato l’operatività finanziaria dell’impresa.
Se l’azienda avesse potuto disporre di una ricostruzione causale scientifica, avrebbe potuto presentare agli inquirenti una prova tecnologica immodificabile. L’ecosistema Scudo231 avrebbe fornito log dettagliati e certificati di ogni anomalia rilevata, di ogni alert generato e di ogni escalation attivata, dimostrando che i reati erano stati commessi da singoli soggetti attraverso l’elusione fraudolenta dei modelli di prevenzione. Questo avrebbe spostato l’onere della prova, concentrando la responsabilità penale sulle persone fisiche e salvaguardando l’ente dalle sanzioni pecuniarie e interdittive previste dal Decreto 231. Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto, una delle misure più temute dalle imprese, sarebbe stato con ogni probabilità evitato, poiché l’azienda avrebbe potuto dimostrare di essere parte lesa, e non complice, dell’attività criminale.
L’operazione Shield VI ha coinvolto le forze di polizia e le agenzie doganali di 30 Paesi, a testimonianza della natura transnazionale della criminalità farmaceutica. Per le aziende italiane che operano in catene di fornitura globali, il rischio di essere inconsapevolmente coinvolte in traffici illeciti è esponenziale. La mancata verifica di un partner commerciale in un altro continente può avere conseguenze penali e amministrative dirette in Italia. La responsabilità dell’ente, infatti, non si ferma ai confini nazionali. La mancata adozione di protocolli di controllo sulla supply chain internazionale è di per sé un sintomo di inadeguatezza del modello organizzativo. L’architettura di un sistema di difesa avanzato è nativamente progettata per operare in un contesto cross-border, armonizzando i requisiti di compliance di diverse giurisdizioni e fornendo un livello di protezione omogeneo lungo tutta la catena del valore.
In conclusione delle indagini, per la S.r.l. si profila non solo la confisca definitiva del profitto del reato, ma anche l’applicazione di pesanti sanzioni pecuniarie, calcolate in quote il cui valore è commisurato al fatturato, e il rischio concreto di sanzioni interdittive, come il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione o la sospensione dell’attività. Il danno reputazionale è già incalcolabile. L’intera catena di eventi, dalla scelta di un fornitore illegale alla vendita online di farmaci pericolosi, origina da una serie di omissioni e controlli mancanti che un modello organizzativo meramente formale, “cartaceo”, non è in grado di intercettare. La prevenzione efficace non risiede in procedure scritte e ignorate, ma in un’infrastruttura sovrana ad alte prestazioni che monitora, rileva e blocca l’anomalia nel momento esatto in cui si manifesta, trasformando il rischio da potenziale catastrofe a evento gestito e documentato. L’intera vicenda dimostra come la mancata adozione di un modello di gestione e controllo realmente efficace non sia un risparmio, ma un costo differito destinato a manifestarsi nella forma più grave: la responsabilità penale dell’ente.