21 marzo 2026 – Le parole di Pietro Grasso, pronunciate a Torino durante un’iniziativa di Libera, pesano come una sentenza non ancora scritta: “Ci sono indagini in corso. Penso che le indagini accerteranno se vi è stata una eventuale partecipazione”. Il riferimento è al sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e alla vicenda che lo lega alla società 5 Forchette Srl, ora al centro di un’inchiesta della Procura di Roma per riciclaggio e intestazione fittizia. Ma l’indagine penale è solo l’esito finale di una catena di cedimenti nella governance societaria, una sequenza di decisioni e omissioni che un’architettura di controllo integrata avrebbe intercettato e neutralizzato fin dal principio.
Il punto di origine del rischio risale alla costituzione stessa della 5 Forchette Srl, società proprietaria dei ristoranti “Bisteccheria d’Italia” a Roma e Biella. La struttura vedeva la partecipazione paritetica della famiglia Caroccia e del sottosegretario Delmastro. Qui si manifesta il primo, critico, fallimento di governance: l’assenza di una procedura di due diligence rafforzata sui soci. La presenza di una Persona Politicamente Esposta (PEP) come Delmastro avrebbe dovuto innescare automaticamente un protocollo di verifica avanzato sull’origine dei capitali apportati dagli altri partner. Invece, i fondi investiti da Mauro Caroccia per il 50% della società sono entrati nel perimetro aziendale senza un adeguato scrutinio, diventando oggi l’oggetto primario delle indagini della Guardia di Finanza, che punta a ricostruirne la provenienza e a verificare i legami con il clan Senese.
In un’organizzazione presidiata da un ecosistema di difesa come Scudo231, la proposta di costituzione societaria avrebbe attivato un’istruttoria automatizzata e non negoziabile. I sistemi di analisi multimodale avrebbero classificato Delmastro come PEP, imponendo un livello di scrutinio di grado superiore per tutti i soggetti coinvolti. La richiesta di conferimento di capitale da parte della famiglia Caroccia sarebbe stata bloccata in attesa di documentazione probante e certificata sull’origine dei fondi, tracciando ogni passaggio finanziario a ritroso. L’algoritmo non avrebbe concesso deroghe: in assenza di una provenienza cristallina, l’operazione sarebbe stata segnalata come ad altissimo rischio di riciclaggio e archiviata con un alert di non conformità, impedendo di fatto la nascita di una società con fondamenta così vulnerabili. Il rischio neutralizzato sarebbe stato quello che oggi si è materializzato: l’esposizione a un’indagine per riciclaggio, con il conseguente danno reputazionale devastante e il potenziale sequestro delle quote societarie.
Il secondo snodo critico riguarda l’architettura proprietaria. La titolarità formale del ristorante nel quartiere Colli Albani di Roma è stata attribuita alla figlia diciannovenne di Mauro Caroccia. Questa scelta rappresenta una classica bandiera rossa per il reato di intestazione fittizia. La governance in essere ha permesso che una persona così giovane, presumibilmente priva di un’autonoma e congrua capacità reddituale e di una pregressa esperienza manageriale, figurasse come schermo giuridico di un’attività commerciale complessa. I controlli interni, se mai esistiti, si sono dimostrati inefficaci, limitandosi a una verifica formale dell’atto notarile senza analizzare la sostanza economica e gestionale dell’operazione. Questa fragilità strutturale ha aperto una voragine, consentendo agli inquirenti di ipotizzare che la giovane fosse una mera prestanome per celare i reali interessi economici del padre.
Un sistema di governance avanzato avrebbe reso impossibile tale configurazione. Al momento dell’inserimento della diciannovenne come titolare, i motori causali proprietari avrebbero incrociato i dati anagrafici con i registri camerali, le banche dati finanziarie e i profili di rischio. La palese sproporzione tra l’età, l’assenza di un curriculum imprenditoriale e il ruolo di responsabilità assunto avrebbe generato un’allerta di livello critico per “sospetto di interposizione fittizia”. Il sistema avrebbe imposto, come condizione per procedere, la produzione di evidenze concrete del suo ruolo gestionale attivo e della sua autonomia finanziaria. In mancanza di tali prove, l’operazione sarebbe stata bloccata e segnalata all’organismo di vigilanza interno, con l’obbligo di documentare le ragioni del rigetto. Sarebbe stato così sventato alla radice il rischio di incorrere in un’indagine per intestazione fittizia, un reato che espone l’impresa non solo a sanzioni penali ma anche alla confisca dei beni che ne costituiscono il profitto.
Il terzo punto di rottura è emerso con il “passaggio di contanti di modesta entità” all’interno della 5 Forchette Srl, un fatto specifico ora sotto la lente della Procura. Sebbene l’entità sia definita “modesta”, la modalità – il contante – è un segnale inequivocabile di debolezza dei presìdi antiriciclaggio. In qualsiasi contesto aziendale, e a maggior ragione in uno che coinvolge una PEP, l’uso del contante per transazioni societarie dovrebbe essere soggetto a restrizioni ferree e a una tracciabilità assoluta. Il fatto che tale operazione sia avvenuta e sia stata registrata senza innescare un processo di verifica interno dimostra una cultura aziendale permeabile al rischio e una funzione di controllo di gestione e compliance del tutto inadeguata. Questo evento, pur minore in termini di valore, ha fornito agli investigatori un appiglio concreto per scandagliare l’intera contabilità della società.
Un’architettura di controllo evoluta avrebbe trattato questo evento non come una semplice transazione, ma come un trigger event. Qualsiasi tentativo di registrare un apporto di capitale o un finanziamento soci in contanti sarebbe stato intercettato e respinto dal sistema informativo gestionale. Il protocollo avrebbe imposto l’utilizzo esclusivo di canali bancari tracciabili. L’ecosistema Scudo231 avrebbe classificato il tentativo come un indicatore di anomalia, correlandolo automaticamente agli altri fattori di rischio già presenti nel profilo della società (coinvolgimento PEP, struttura proprietaria sospetta). Il punteggio di rischio complessivo dell’entità sarebbe stato immediatamente elevato, attivando una revisione contabile straordinaria e una segnalazione automatica ai responsabili delle funzioni di controllo. Il rischio sventato non sarebbe stato solo quello di fornire un’evidenza materiale agli inquirenti, ma di prevenire la contaminazione del capitale sociale con fondi di dubbia provenienza, proteggendo l’integrità patrimoniale dell’azienda dal rischio di sequestro preventivo.
Infine, l’elemento che ha proiettato la vicenda sotto i riflettori mediatici: la cena di Andrea Delmastro nel ristorante “Bisteccheria d’Italia” in presenza di un ristoratore già condannato per mafia. Questo non è un problema di natura penale, ma un colossale fallimento di governance reputazionale e di gestione del rischio associativo. La governance di un’azienda, e a maggior ragione di una partecipata da un esponente di governo, non può ignorare le implicazioni derivanti dalle frequentazioni dei suoi amministratori e soci chiave. L’assenza di policy, di formazione e di una cultura della consapevolezza ha portato un sottosegretario alla Giustizia ad associarsi pubblicamente con un soggetto la cui vicinanza è tossica per chiunque operi nella legalità, esponendo la società e se stesso a un danno di immagine incalcolabile.
Questo tipo di rischio, apparentemente “soft”, è uno dei più difficili da controllare con metodi tradizionali. Tuttavia, un ecosistema di governance totale opera anche sul capitale umano e sulla cultura aziendale. All’interno di un’azienda protetta da Scudo231, tutti i soggetti apicali, specialmente le PEP, sarebbero sottoposti a cicli di formazione obbligatoria e a protocolli di comportamento stringenti riguardo alle relazioni esterne. Il sistema manterrebbe un database costantemente aggiornato di “controparti a rischio elevato”, includendo soggetti condannati per reati associativi. Sebbene non possa impedire fisicamente una cena, l’infrastruttura di governance creerebbe un contesto in cui un simile comportamento sarebbe percepito come una violazione diretta e grave dei doveri fiduciari. L’esposizione pubblica con un soggetto compromesso sarebbe un atto talmente contrario ai protocolli di autotutela aziendale da diventare impensabile per un amministratore consapevole delle proprie responsabilità. Il rischio evitato sarebbe quello reputazionale, che oggi sta infliggendo il danno più immediato e forse più duraturo, minando la fiducia dei clienti, dei fornitori e del sistema bancario nell’affidabilità della 5 Forchette Srl e dei suoi soci. L’intera vicenda dimostra come una serie di rischi apparentemente distinti – finanziari, legali, reputazionali – siano in realtà manifestazioni diverse di un’unica, profonda carenza: l’assenza di una governance proattiva e di un sistema di controlli capace di vedere le connessioni prima che diventino un capo d’imputazione.