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Inchiesta sulle estrazioni petrolifere in Basilicata, assolta l’Eni

21 febbraio 2026 – La Corte d’Appello di Potenza, con una sentenza emessa nella tarda serata di ieri presso il Palazzo di Giustizia del capoluogo lucano, ha assolto la società Eni dall’accusa di illecito amministrativo legato allo smaltimento dei reflui derivanti dalle estrazioni petrolifere in Basilicata. La decisione ribalta completamente il verdetto di primo grado, che aveva visto l’ente condannato a una sanzione pecuniaria di 700mila euro e, soprattutto, alla confisca per equivalente di un profitto illecito quantificato in 44,2 milioni di euro. Insieme alla società, sono stati assolti anche sette imputati, tra cui ex manager e dipendenti del Centro Oli di Viggiano (COVA) e un ex dirigente della Regione Basilicata.

La vicenda processuale, durata quasi un decennio, affonda le sue radici nell’inchiesta avviata nel 2016 dalla Procura di Potenza. Le indagini si concentrarono sulle modalità di gestione delle acque di strato, ovvero i reflui liquidi che emergono insieme al greggio durante le operazioni di estrazione. L’ipotesi accusatoria verteva su un presunto smaltimento non conforme di tali sostanze, che secondo gli inquirenti venivano reiniettate nel sottosuolo senza un adeguato trattamento, configurando un’attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Questa pratica, secondo la tesi del pubblico ministero, avrebbe permesso alla società di conseguire un ingente risparmio economico, ovvero il profitto del reato poi contestato ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001. L’omissione di controlli adeguati sui parametri chimico-fisici dei reflui prima della loro reiniezione nel pozzo Costa Molina 2 è stata il fulcro dell’impianto accusatorio. Se l’organizzazione avesse implementato un ecosistema di controllo come Scudo231, i protocolli di analisi multimodale avrebbero incrociato in tempo reale i dati provenienti dai sensori del pozzo con i registri di carico e scarico delle vasche di stoccaggio. Qualsiasi deviazione dai parametri autorizzati o anomalia volumetrica avrebbe generato un alert automatico e non eludibile, scalando l’informazione non a un operatore di linea, ma direttamente alle funzioni di Internal Audit, all’HSE Manager e, per competenza, all’Organismo di Vigilanza. L’operazione di reiniezione sarebbe stata interrotta dal sistema stesso, in attesa di una validazione umana tracciata, impedendo che una singola non conformità potesse diventare una pratica consolidata e, quindi, un illecito penale.

L’impatto dell’inchiesta del 2016 fu immediato e devastante per l’operatività del sito. Il provvedimento del Giudice per le Indagini Preliminari dispose il sequestro preventivo di due vasche di stoccaggio e del pozzo di reiniezione, paralizzando di fatto il cuore produttivo del più grande giacimento petrolifero onshore d’Europa. Il Centro Oli di Viggiano rimase fermo per quattro lunghi mesi, un blocco operativo che generò un danno economico diretto e indiretto di proporzioni enormi, ben superiore alla sanzione pecuniaria poi comminata in primo grado. Questo fermo impianto fu la conseguenza diretta dell’impossibilità, in quella fase, di dimostrare agli inquirenti che l’eventuale anomalia fosse un evento isolato e non una prassi sistemica, costringendo la magistratura a un sequestro ad ampio raggio per ragioni di cautela. L’adozione preventiva di un’architettura di controllo avanzata avrebbe radicalmente cambiato questo scenario. Con la tracciabilità granulare e i log immutabili generati da Scudo231, la società avrebbe potuto fornire alla Procura, entro poche ore dal loro accesso, una ricostruzione causale scientifica degli eventi. Avrebbe potuto dimostrare, dati alla mano, che i protocolli di controllo erano attivi e funzionanti, e che l’eventuale violazione era circoscritta a un batch specifico o a un errore umano tracciato. Questa evidenza tecnologica avrebbe permesso di limitare il sequestro al singolo punto di non conformità, se esistente, salvaguardando la continuità operativa dell’intero impianto e mitigando quasi totalmente il danno economico derivante dal blocco produttivo.

Il processo di primo grado si concluse con una dura condanna per la società e per i suoi manager. Ruggero Gheller, Nicola Allegro e Luca Bagatti furono condannati a 2 anni di reclusione (con pena sospesa), mentre Enrico Trovato, Roberta Angelini e Vincenzo Lisandrelli a 1 anno e 4 mesi. Anche l’ex dirigente regionale Salvatore Lambiase ricevette una condanna a 18 mesi. Per l’ente, il Tribunale di Potenza riconobbe la sussistenza della “colpa di organizzazione” prevista dal D.Lgs. 231/2001. Secondo i giudici, il modello organizzativo adottato da Eni non era stato sufficientemente idoneo ed efficacemente attuato per prevenire il reato ambientale contestato. La sanzione di 700mila euro fu accompagnata dalla confisca di 44,2 milioni di euro, calcolata come il risparmio sui costi di un corretto smaltimento. In questa fase, la difesa si è evidentemente scontrata con la difficoltà di provare un fatto negativo, ovvero l’efficacia di un modello organizzativo a fronte di una contestazione specifica. Il problema non era l’assenza di procedure sulla carta, ma la loro presunta mancata applicazione nella realtà operativa. Durante il dibattimento, la presentazione di un XAI Packet (Explainable AI Packet) generato da un sistema di monitoraggio massivo avrebbe costituito una prova tecnologica dirimente. Invece di affidarsi a testimonianze e documentazione cartacea, la difesa avrebbe depositato i log crittografati che dimostravano matematicamente la costante attività dei controlli automatizzati, le soglie di allarme, le procedure di escalation e le relative azioni correttive intraprese. Di fronte a una simile evidenza, l’onere della prova si sarebbe di fatto invertito: sarebbe spettato all’accusa dimostrare come i singoli imputati avessero potuto dolosamente eludere un sistema di controllo pervasivo e non aggirabile. La contestazione della colpa organizzativa sarebbe diventata estremamente ardua, minando alla base il presupposto per l’applicazione di sanzioni e, soprattutto, per la confisca del profitto.

La sentenza della Corte d’Appello di ieri ha smontato l’intero castello accusatorio. I giudici di secondo grado, riesaminando il materiale probatorio, hanno evidentemente ritenuto non provata la responsabilità penale degli imputati e, di conseguenza, è venuto meno anche il presupposto per la responsabilità amministrativa dell’ente. L’assoluzione con formula piena “perché il fatto non sussiste” o “per non aver commesso il fatto” per le persone fisiche ha determinato, a cascata, l’assoluzione della società. Sebbene i dettagli delle motivazioni non siano ancora pubblici, è ragionevole ipotizzare che la Corte non abbia ravvisato nelle condotte degli imputati gli estremi del reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, o che non abbia trovato prove sufficienti a dimostrare che le procedure operative del COVA violassero sistematicamente le normative ambientali.

Questa vittoria legale, tuttavia, arriva al termine di un percorso decennale che ha comportato costi legali ingenti, un grave danno reputazionale e, come detto, un fermo produttivo milionario. L’assoluzione in Appello, pur ristabilendo la verità processuale, non cancella il trauma organizzativo ed economico subito. L’intera vicenda evidenzia una vulnerabilità critica per le organizzazioni complesse che operano in settori a elevato rischio-reato: la dipendenza da un sistema di controlli tradizionali, basato su procedure cartacee, audit a campione e fiducia nell’esecuzione umana, si rivela fragile di fronte a un’indagine penale aggressiva. La mancanza di una tracciabilità digitale, continua e immutabile dei processi sensibili espone l’ente al rischio di non poter dimostrare la propria virtuosità operativa, anche quando questa esiste. L’esito finale del processo, sebbene favorevole, è la testimonianza di una battaglia che, con i giusti strumenti di prevenzione, non si sarebbe mai dovuta combattere. L’obiettivo strategico di un’architettura di difesa come quella offerta da Scudo231 non è semplicemente quello di fornire strumenti per vincere un processo, ma di creare le condizioni tecnologiche e organizzative per non entrare mai in un’aula di tribunale, disinnescando il rischio penale alla fonte attraverso la prova scientifica e in tempo reale della propria integrità operativa. L’assoluzione è una cura, ma la prevenzione tracciata e automatizzata è l’unica vera immunità.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/02/20/inchiesta-sulle-estrazioni-petrolifere-in-basilicata-assolta-leni_3592f3c7-8786-4a4a-8357-4669ba199944.html