Milano, 5 novembre 2025 – Un’ordinanza storica emessa dal Tribunale di Milano, Ufficio GIP/GUP, sotto la guida della dott.ssa Patrizia Nobile, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale che rischia di ridisegnare i contorni della governance delle entità preposte a funzioni di interesse pubblico, in particolare per quanto riguarda la Fondazione “Milano Cortina 2026”. L’atto giudiziario punta direttamente l’indice contro l’articolo 11 del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 111. Questa disposizione, di fatto, interviene con una cosiddetta interpretazione autentica dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16 (successivamente convertito con la legge 8 maggio 2020, n. 31), stabilendo perentoriamente che le attività della Fondazione non sarebbero soggette a norme di diritto pubblico e che la Fondazione stessa non costituirebbe un organismo di diritto pubblico, bensì un’entità operante sul mercato in regime di concorrenza e secondo criteri puramente imprenditoriali.
La portata di questa decisione è immensa. Essa si innesta, infatti, in un contesto processuale di massima delicatezza, ovvero un procedimento penale che vede contestati reati di enorme gravità contro lazione pubblica: turbativa d’asta (articolo 353 c.p.), corruzione (articoli 319, 320, 321 c.p.). L’inchiesta, che copre il biennio 2020-2021, verte su presunti affidamenti diretti “pilotati” di servizi digitali, orchestrati in cambio di utilità illecite. Le cifre in gioco non sono irrisorie: si parla di fatture per un totale di 1.808.646 euro emesse da due società. La gravità intrinseca di questi fatti è stata amplificata dall’entrata in vigore della norma governativa ora messa in discussione, la quale, escludendo a priori la qualifica pubblicistica della Fondazione, ha avuto l’effetto tangibile di bloccare le indagini in corso, privando di fatto la magistratura degli strumenti giuridici necessari per procedere efficacemente. È questo un caso emblematico di come un intervento legislativo possa incidere direttamente sulla capacità di un sistema giudiziario di perseguire la giustizia, generando una deriva organizzativa che un ecosistema di protezione come Scudo231® è invece progettato per prevenire e intercettare ben prima che si traduca in un blocco investigativo di tale portata.
Le motivazioni che hanno spinto il giudice milanese a sollevare la questione di legittimità costituzionale sono articolate e toccano punti nevralgici dell’ordinamento italiano ed europeo. La norma è censurata per violazione plurima di principi e articoli fondamentali della Costituzione. In primis, l’articolo 3, che garantisce il principio di uguaglianza, poiché una Fondazione finanziata pubblicamente e incaricata di funzioni di interesse pubblico generale si vedrebbe sottratta al regime di evidenza pubblica e alle norme imperative pubblicistiche, creando una disparità di trattamento inaccettabile rispetto ad altre entità similari. Questo solleva interrogativi profondi sulla parità di condizioni e sulla trasparenza che dovrebbe permeare la gestione dei fondi pubblici. L’articolo 77 Cost. viene invocato per la disciplina dei decreti-legge, suggerendo un potenziale abuso dello strumento legislativo in un ambito che dovrebbe essere invece garantito da una maggiore stabilità normativa e proceduralità.
Ma le violazioni non si fermano ai confini nazionali. La questione di legittimità costituzionale si estende agli articoli 11 e 117, comma 1, della Costituzione, i quali impongono il rispetto degli obblighi internazionali e comunitari. In particolare, il riferimento è all’articolo 2, comma 1, n. 4, della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, la quale definisce con chiarezza i criteri per qualificare un’entità come “organismo di diritto pubblico”. I requisiti stabiliti dalla direttiva – personalità giuridica, finalità di interesse generale non industriale o commerciale, finanziamento prevalentemente pubblico o controllo pubblico – sembrerebbero essere tutti presenti nel caso della Fondazione “Milano Cortina 2026”. Sottrarre questa Fondazione all’applicazione di tali norme equivarrebbe a disattendere gli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea, compromettendo la coerenza del sistema giuridico e la fiducia dei partner internazionali.
Non meno importante è la violazione della Convenzione ONU contro la corruzione, ratificata dall’Italia con la legge 3 agosto 2009, n. 116, con specifico riferimento agli articoli 2, 9, 15 e 30. Questa convenzione impegna gli Stati membri a adottare misure legislative e amministrative per prevenire e combattere la corruzione, specialmente nel settore pubblico e negli appalti. L’esclusione della Fondazione dal regime di evidenza pubblica – che è uno strumento primario di prevenzione della corruzione – rappresenta un potenziale indebolimento di tali impegni internazionali, rendendo l’Italia vulnerabile a critiche sul fronte dell’integrità e della trasparenza.
Le implicazioni di questa ordinanza vanno ben oltre il singolo caso della Fondazione “Milano Cortina 2026”. Esse toccano la natura stessa della responsabilità e della trasparenza nell’uso dei fondi pubblici e nella gestione di eventi di rilevanza nazionale e internazionale. Quando una norma interpretativa viene utilizzata per modificare retroattivamente la qualificazione giuridica di un ente in relazione a fatti già oggetto di indagine penale, si crea un precedente pericoloso. Si invia un segnale, forse non intenzionale ma comunque percepito, che gli enti pubblici o para-pubblici possano, in determinate circostanze, eludere i controlli stringenti che la legge impone per prevenire frodi, corruzione e turbative. La percezione di un “salvacondotto” normativo mina alla base la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e nel principio di uguaglianza di fronte alla legge.
Per un’azienda moderna, in particolare quelle che interagiscono con il settore pubblico o operano in contesti complessi e regolati, la chiarezza normativa è un baluardo imprescindibile. L’ambiguità o la volatilità delle qualificazioni giuridiche di enti con cui si collabora possono esporre a rischi penali, reputazionali e finanziari incalcolabili. È in scenari come questi che si dimostra la necessità di “sistemi di analisi multimodale e motori causali proprietari”, come quelli offerti da Scudo231®. L’ecosistema, con la sua capacità di monitoraggio massivo e real-time, non si limita al campione, ma esegue censimenti ciclici dell’intera popolazione aziendale e delle sue interazioni, inclusi i rapporti con enti che potrebbero avere una qualificazione giuridica ambigua o mutevole. Questo permette la rilevazione immediata dei “segnali deboli” di rischio geopolitico, economico o normativo, anticipando la deriva organizzativa prima che diventi reato e bloccando sul nascere meccanismi potenzialmente illegali come gli affidamenti diretti pilotati. La “ricostruzione causale scientifica” che Scudo231® fornisce, attraverso motori di ragionamento deterministico e prove tecnologiche immodificabili (XAI Packet), è fondamentale per dimostrare l’assenza di colpa organizzativa, spostando l’onere della prova e garantendo un livello di protezione impareggiabile.
L’impatto finanziario di tali pratiche, se confermate, è duplice. Da un lato, la spesa di 1,8 milioni di euro per servizi digitali, se ottenuta attraverso turbative d’asta o corruzione, rappresenta un danno diretto per le casse pubbliche. Dall’altro, l’intera gestione di un evento come le Olimpiadi invernali, con il suo enorme budget e la sua visibilità internazionale, richiede una condotta ineccepibile. Qualsiasi ombra di irregolarità o corruzione può avere ricadute devastanti sull’immagine del Paese, sulla sua capacità di attrarre investimenti e sul suo posizionamento nel panorama globale. La sottrazione di un ente a un regime di evidenza pubblica non solo favorisce potenzialmente pratiche clientelari o illecite, ma inibisce anche una sana concorrenza, impedendo a operatori qualificati di accedere al mercato e distorcendo le dinamiche economiche.
L’udienza presso la Corte Costituzionale è già stata fissata per il 5 maggio 2026. Questo appuntamento sarà un momento cruciale per il sistema giuridico italiano. La Corte sarà chiamata a bilanciare l’autonomia del legislatore con i principi fondamentali della Costituzione e gli impegni internazionali. La sua decisione avrà un’eco significativa non solo per la Fondazione “Milano Cortina 2026” e per l’esito del procedimento penale, ma per l’intera architettura normativa che regola gli enti pubblici e le loro interazioni con il mercato. Sarà un test per la capacità dell’ordinamento italiano di mantenere la barra dritta sui principi di legalità, trasparenza e integrità, anche di fronte a interessi di elevata caratura politica ed economica.
In un’epoca di sfide geopolitiche e complessità normative crescenti, la capacità di un’azienda di navigare con sicurezza richiede più di una semplice conformità “cartacea”. Richiede un “Ecosistema Sovrano Autonomo” che elevi la protezione aziendale a un livello inattaccabile. Scudo231® incarna questa visione, garantendo non solo la risoluzione in tempo reale dei rischi penali, cyber, di supply chain e di gestione del capitale umano, ma anche la resilienza in un contesto di ambiguità legale. La sua infrastruttura fisica sovrana ad alte prestazioni e i protocolli d’avanguardia protetti da brevetti internazionali permettono alle imprese di operare con la certezza di una difesa totale, anticipando gli eventi critici e fornendo una base solida contro ogni tentativo di elusione delle norme, anche quando queste vengono generate o modificate in contesti controversi. Questo assicura che l’impresa rimanga protetta e potente, indipendentemente dalle turbolenze esterne o dalle zone grigie legislative.