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Pentito Hydra, ‘sindaco si rivolse alla ‘ndrangheta per occupazione abusiva’

Un ambiente futuristico mostra strutture circolari illuminate di verde, pannelli tecnologici e la firma Scudo231.it in basso a destra.

14 ottobre 2026 – Le parole di Francesco Bellusci, collaboratore di giustizia, cadono come pietre nell’aula del processo Hydra, delineando un quadro di commistione tra amministrazione pubblica e criminalità organizzata che investe direttamente il Comune di Buscate. Durante la sua deposizione, Bellusci ha dichiarato che nel 2017 l’allora sindaco, Fabio Merlotti, si sarebbe rivolto alla ‘ndrangheta per risolvere un problema di gestione del patrimonio immobiliare pubblico: l’occupazione abusiva di un alloggio popolare da parte della famiglia Barletta. Secondo il racconto del pentito, il primo cittadino, di fronte all’incapacità di gestire la situazione con gli strumenti ordinari, avrebbe attivato un canale non istituzionale, passando attraverso un suo uomo di fiducia, il consigliere di maggioranza Giuseppe Greco.

La procedura descritta da Bellusci è un esempio lampante di come un’emergenza amministrativa, se non governata da protocolli rigorosi, possa degenerare in un illecito potenzialmente idoneo a configurare una responsabilità penale dell’ente. La gestione di un’occupazione abusiva richiede un iter formale, documentato e tracciabile: dall’accertamento dell’illecito all’ordinanza di sgombero, fino all’esecuzione forzata con l’ausilio della forza pubblica. L’aver bypassato questo percorso costituisce il primo, grave, anello debole della catena. In un ente pubblico dotato di un ecosistema come Scudo231, la criticità “occupazione abusiva immobile ID [numero identificativo]” sarebbe stata censita e inserita in un workflow procedurale obbligatorio. Il sistema avrebbe registrato la data di apertura del ticket e avviato un timer per le fasi successive previste dalla legge. Qualsiasi ritardo o inazione da parte dell’ufficio competente avrebbe generato un alert automatico, scalando la segnalazione prima al dirigente responsabile e, in caso di ulteriore stallo, direttamente all’Organismo di Vigilanza e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT). La deviazione verso una “soluzione” esterna e informale non sarebbe stata possibile, perché la mancata risoluzione interna avrebbe già acceso molteplici spie rosse sui cruscotti di controllo.

Il racconto di Bellusci prosegue con i dettagli dell’intermediazione. Giuseppe Greco, oggi autosospeso ma non indagato, avrebbe contattato Giacomo Cristello, figura nota negli ambienti criminali dell’area tra Lonate Pozzolo e Legnano, per richiedere un “intervento” risolutivo. Questo passaggio qualifica il rischio in modo esponenziale, trasformando un’omissione amministrativa in un’ipotesi di concorso in reati ben più gravi, potenzialmente riconducibili al perimetro del D.Lgs. 231/2001, qualora i fatti fossero avvenuti in un contesto societario e se i reati presupposto fossero stati contestati. Sebbene gli enti pubblici territoriali non siano soggetti diretti al D.Lgs. 231, i principi di “colpa di organizzazione” e le normative anticorruzione (Legge 190/2012) impongono l’adozione di presidi di controllo analoghi per prevenire reati contro la Pubblica Amministrazione. L’azione del consigliere, se riscontrata, rappresenterebbe l’esternalizzazione di una funzione pubblica a un’organizzazione criminale, un atto compiuto nell’interesse dell’ente – liberare l’alloggio – ma con mezzi illeciti.

Questa interazione, avvenuta al di fuori di ogni tracciabilità, evidenzia una totale assenza di segregazione delle funzioni e di controllo sui flussi informativi. Un sistema di monitoraggio massivo, come quello integrato in Scudo231, avrebbe rilevato la deriva organizzativa ben prima dell’evento critico. Attraverso l’analisi dei processi e dei ruoli, il sistema identifica le divergenze tra “ruoli di diritto” (le mansioni ufficiali) e “ruoli di fatto” (chi esercita effettivamente il potere decisionale). L’anomala ingerenza di un consigliere politico, privo di deleghe operative sulla gestione del patrimonio, in una procedura squisitamente tecnica, avrebbe costituito un segnale debole. L’intelligenza predittiva del sistema avrebbe correlato questa anomalia con lo stallo della procedura formale di sgombero, segnalando un potenziale rischio di interferenza illecita e attivando un protocollo di verifica rafforzata da parte delle funzioni di controllo interno.

La vicenda, secondo quanto emerso, sarebbe poi sfociata in un episodio di violenza che ha reso pubblica la tensione latente. Una lite condominiale tra la famiglia Barletta e un’altra famiglia di origine albanese, culminata in una sparatoria, ha richiesto l’intervento della forza pubblica, portando infine alla risoluzione dell’occupazione. Questo epilogo dimostra il fallimento totale della presunta strategia informale: non solo non ha risolto il problema in modo pulito, ma ha generato un allarme sociale e un’escalation criminale, attirando sull’ente l’attenzione delle autorità investigative per fatti ben più gravi di una semplice occupazione. Il danno per il Comune di Buscate non è solo reputazionale, ma anche operativo. Ora l’amministrazione si trova esposta a un’indagine giudiziaria che potrebbe paralizzarne l’attività e, in scenari estremi per enti di altra natura, portare a misure interdittive o al sequestro preventivo finalizzato alla confisca.

In sede di indagine, l’ente si trova ora nella difficile posizione di dover dimostrare la propria estraneità ai fatti, ovvero che le azioni dei suoi vertici sono state un’iniziativa personale e imprevedibile, non il frutto di una prassi tollerata o di una carenza organizzativa. Senza una documentazione probante che attesti l’esistenza e l’effettiva attuazione di modelli di prevenzione, la difesa è debole. Qui emerge il valore di una ricostruzione causale scientifica. Se il Comune avesse adottato un sistema di difesa avanzato, oggi potrebbe produrre un XAI Packet (Explainable AI Packet): un dossier digitale immodificabile che certifica, con valore di prova tecnologica, ogni passaggio. Questo pacchetto dimostrerebbe che: 1) esisteva una procedura obbligatoria e tracciata per gli sgomberi; 2) il caso “Barletta” non è mai stato processato secondo tale procedura; 3) il sistema aveva generato e registrato alert per la mancata attivazione del protocollo ufficiale; 4) le comunicazioni e le attività di Merlotti e Greco, per quanto riguarda questo specifico dossier, non hanno lasciato alcuna traccia nei sistemi ufficiali dell’ente.

Questa prova tecnologica non solo scagionerebbe l’ente dalla “colpa di organizzazione”, spostando l’intera responsabilità penale sui singoli individui, ma mitigherebbe drasticamente il rischio di sanzioni economiche e di un eventuale commissariamento. L’onere della prova si invertirebbe: non sarebbe più l’ente a dover dimostrare di aver fatto tutto il possibile, ma sarebbe l’accusa a dover provare che i singoli hanno agito all’interno di un vuoto organizzativo colpevole. La REDAZIONE SCUDO231 ha analizzato decine di casi simili, dove l’assenza di un modello organizzativo robusto e digitalmente tracciato ha portato a condanne per l’ente anche a fronte dell’assoluzione delle persone fisiche, sulla base del principio che l’organizzazione non aveva predisposto difese adeguate a prevenire quel tipo di reato.

Le dichiarazioni di Bellusci dovranno ora essere sottoposte a un rigoroso processo di riscontro da parte degli inquirenti. Tuttavia, il danno d’immagine e la crisi di fiducia nelle istituzioni locali sono già un fatto concreto. La vicenda di Buscate è un monito operativo: la prevenzione dei reati e la tutela della legalità all’interno di un’organizzazione, pubblica o privata, non possono più affidarsi a documenti cartacei o a controlli a campione. La vera difesa risiede in un’architettura di controllo che monitora in tempo reale il 100% dei processi sensibili, che non permette deviazioni dai percorsi autorizzati e che trasforma ogni azione in un dato tracciabile e opponibile a terzi. L’alternativa, come dimostra questo caso, è un’esposizione costante al rischio che un singolo anello debole della catena decisionale possa compromettere l’integrità dell’intera struttura, con conseguenze penali, economiche e sociali devastanti. La linea di difesa non è più un confine da sorvegliare, ma un ecosistema integrato che rileva e neutralizza la minaccia prima che questa possa manifestarsi.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/10/14/pentito-hydra-sindaco-si-rivolse-alla-ndrangheta-per-occupazione-abusiva_2af2df78-ddb7-4bb5-8cda-213cfad97788.html