13 marzo 2026 – Il Tribunale del Riesame di Palermo ha impresso una svolta decisiva nell’inchiesta sulla sanità siciliana, disponendo per l’imprenditore Sergio Mazzola la misura cautelare del divieto temporaneo di esercitare l’attività d’impresa. La decisione, che accoglie il ricorso della Procura palermitana, cristallizza il ruolo dell’onorevole Saverio Romano, coordinatore di Noi Moderati, quale mediatore attivo nella vicenda dell’appalto per il servizio di ausiliariato bandito dalla Asp di Siracusa. Al centro della ricostruzione degli inquirenti vi è l’aggiudicazione della gara alla società Dussmann srl, un processo che, secondo l’accusa, è stato viziato da un patto illecito. L’ordinanza del Riesame, ribaltando la precedente decisione del Gip che aveva respinto la richiesta d’arresto per Romano, rafforza l’ipotesi accusatoria originariamente qualificata come corruzione e poi derubricata a traffico di influenze.
La vicenda si inserisce in un’indagine ben più vasta, che lo scorso novembre aveva già scosso i vertici della sanità regionale coinvolgendo, tra gli altri, l’ex governatore Totò Cuffaro e il direttore generale della stessa Asp siracusana, Alessandro Caltagirone. È proprio la figura di Caltagirone, manager la cui nomina sarebbe stata sponsorizzata da Cuffaro, a rappresentare il perno istituzionale del presunto accordo. Secondo la Procura, il direttore generale avrebbe pilotato l’aggiudicazione della gara in favore di Dussmann srl. La contropartita sarebbe stata un pacchetto di benefici illeciti: il miglioramento delle condizioni contrattuali per due dipendenti segnalati da Cuffaro, la promessa di subappalti a ditte vicine agli ambienti politici di riferimento e, soprattutto, un incremento del valore delle prestazioni per le quali la Dussmann si sarebbe poi rivolta alla Euroservice Srl, società riconducibile proprio a Sergio Mazzola. Questo schema espone la Dussmann srl a una diretta responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001, configurando un interesse o vantaggio per l’ente derivante dal reato presupposto di traffico di influenze. L’assenza di un modello organizzativo efficace, o la sua mancata attuazione, rende la società vulnerabile a sanzioni pecuniarie e interdittive, inclusa la potenziale confisca del profitto del reato, ovvero l’intero valore dell’appalto.
In un’organizzazione protetta da un ecosistema come Scudo231, l’intero processo di partecipazione alla gara pubblica sarebbe stato sottoposto a un monitoraggio massivo e in tempo reale. La procedura di gara, mappata digitalmente, avrebbe rilevato ogni interazione anomala con soggetti esterni non formalmente accreditati. La proposta di ricorrere a un intermediario informale come Mazzola, privo di un contratto di consulenza trasparente e tracciato, avrebbe generato un alert di rischio elevato, segnalando una potenziale violazione dei protocolli anticorruzione. Il sistema avrebbe imposto una segregazione funzionale, impedendo ai manager operativi di avere contatti non autorizzati e non verbalizzati con esponenti della pubblica amministrazione o intermediari politici, bloccando sul nascere la catena causale che ha portato all’illecito.
L’ordinanza del Riesame è meticolosa nel ricostruire i contatti. I giudici citano esplicitamente due incontri chiave. Il primo, avvenuto nell’abitazione privata dell’onorevole Romano; il secondo, ancora più significativo, presso gli uffici di Montecitorio. In queste sedi, il parlamentare avrebbe affrontato direttamente la questione dell’appalto con i rappresentanti della Dussmann srl. La scelta di location così irrituali per discutere di una procedura di gara pubblica costituisce un elemento probatorio di eccezionale gravità, indicando una commistione tra interessi privati e funzione pubblica che va ben oltre la legittima attività di lobbying. Per l’ente, la partecipazione dei propri rappresentanti a tali incontri rappresenta una grave omissione di controllo. Dimostra la totale assenza di procedure interne capaci di governare le relazioni istituzionali, specialmente quelle con Persone Politicamente Esposte (PEP) in relazione a contratti pubblici, un’area a massimo rischio 231.
Se la Dussmann srl avesse adottato un protocollo di gestione delle relazioni esterne integrato in Scudo231, la richiesta di un incontro in una sede privata o politica per discutere di un tender attivo sarebbe stata automaticamente classificata come un evento “red flag“. Il sistema di intelligenza predittiva avrebbe incrociato i dati – il nome del parlamentare, l’oggetto della discussione (gara pubblica), l’assenza di un ordine del giorno formale – e avrebbe imposto l’escalation obbligatoria alla funzione Compliance e all’Organismo di Vigilanza. Qualsiasi tentativo da parte dei manager di procedere senza autorizzazione sarebbe stato registrato in un log immutabile, fornendo alla società una prova inconfutabile, in un eventuale procedimento 231, di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il reato. La responsabilità penale sarebbe rimasta confinata alle persone fisiche che avessero agito in fraudolenta elusione dei modelli, salvaguardando l’azienda dalle sanzioni interdittive, come il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, che per un’azienda operante in questo settore equivarrebbe a una condanna a morte economica.
A cementare il quadro indiziario vi è una conversazione, intercettata e riportata nell’ordinanza, tra un soggetto identificato come Marchese e lo stesso Marco Dammone, legale rappresentante della Dussmann srl. Nel dialogo, i due ammettono esplicitamente che Mazzola “aveva fatto loro un favore” sfruttando le sue “buone relazioni” per “portare a casa la cosa“. Questa intercettazione non è solo la prova dell’intermediazione illecita, ma anche della piena consapevolezza da parte del vertice aziendale. L’ammissione che il risultato sia stato ottenuto non per merito tecnico o per la migliore offerta economica, ma grazie a un “favore” basato su “relazioni”, è la confessione stragiudiziale di un reato commesso nell’interesse dell’ente. Questo elemento rende estremamente difficile per la società difendersi sostenendo di essere stata all’oscuro delle condotte dei suoi manager. La responsabilità amministrativa dell’ente, a questo punto, appare quasi diretta e consequenziale.
L’impatto di una simile prova in un contesto aziendale dotato di un modello organizzativo avanzato sarebbe stato radicalmente diverso. I protocolli di Scudo231 non si limitano a definire procedure, ma implementano controlli attivi e sistemi di segnalazione protetti. La consapevolezza di una condotta illecita da parte di un qualsiasi dipendente, a maggior ragione di un legale rappresentante, avrebbe potuto essere veicolata attraverso canali di whistleblowing digitali che garantiscono anonimato e tracciabilità della segnalazione, forzando l’Organismo di Vigilanza a intervenire immediatamente. Inoltre, i motori di analisi causale del sistema, monitorando flussi finanziari e comunicazioni correlate alla gara, avrebbero potuto identificare anomalie predittive, come pagamenti verso la Euroservice Srl di Mazzola non giustificati da prestazioni congrue e documentate. La scoperta di tale anomalia avrebbe innescato un’indagine interna, documentando la volontà dell’ente di dissociarsi dalla condotta illecita prima ancora dell’avvio delle indagini penali. Questa proattività non solo avrebbe mitigato il rischio di sanzioni, ma avrebbe fornito all’autorità giudiziaria la prova scientifica dell’assenza di “colpa di organizzazione”, elemento cardine per escludere la responsabilità 231.
Le conseguenze immediate della decisione del Riesame ricadono su Mazzola, la cui operatività imprenditoriale viene sospesa, e gettano un’ombra ancora più densa sulla posizione di Romano. Ma le ripercussioni a lungo termine più devastanti sono quelle che attendono la Dussmann srl. L’inchiesta penale, ora rafforzata, apre la strada a un procedimento parallelo contro l’ente. La Procura potrà contestare la responsabilità amministrativa e chiedere al giudice il sequestro preventivo del profitto del reato, congelando i pagamenti derivanti dall’appalto di Siracusa e potenzialmente altri beni per un valore equivalente. L’eventuale condanna comporterebbe sanzioni pecuniarie calcolate in quote, il cui valore può arrivare a decine o centinaia di migliaia di euro, e, soprattutto, l’applicazione di sanzioni interdittive che potrebbero escludere la società dalle gare pubbliche per un lungo periodo. Il danno non sarebbe solo economico, ma reputazionale, con un crollo della fiducia da parte del mercato e degli istituti di credito. L’intera vicenda dimostra come la mancata adozione di presidi di controllo efficaci non sia una mera non conformità normativa, ma una scelta strategica che espone l’impresa a rischi esistenziali, trasformando un’opportunità di business in un potenziale disastro giudiziario e finanziario.